Ultimo aggiornamento:  1 Ottobre 2022

Apre la portiera dell’auto ed un motociclista cade e muore: è omicidio colposo

L’apertura dello sportello di un veicolo, dal lato del centro della strada, è una manovra che va effettuata con la massima cautela e senza costringere gli altri utenti della via a manovre di emergenza. La conducente di una autovettura, è stata ritenuta responsabile e condannata per il reato di omicidio colposo, perché aprendo lo sportello ha provocato la caduta e la morte di un motociclista che sopraggiungeva in quel momento. Sia i giudici di merito che la Cassazione l’hanno ritenuta unica responsabile, escludendo qualsiasi concorso di colpa del motociclista. Con due decisioni non recenti, la stessa Cassazione aveva stabilito che non può essere attribuita una colpa concorrente, pur nel caso di passaggio “troppo accostato”, perché non è “normalmente prevedibile” tale gravissima imprudenza.

LA VICENDA GIUDIZIARIA

Una donna viene condannata in primo grado e in sede di appello, per il reato di omicidio colposo, alla pena “condizionalmente sospesa” di mesi dieci e giorni venti di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. La colpa attribuita è stata quella di aver causato la caduta e il decesso del motociclista col suo comportamento, avendo aperto lo sportello proprio nel momento in cui sopraggiungeva la moto.

Il giudice dell’udienza preliminare (GUP) ha ritenuto fondato il nesso causale (collegamento) tra il comportamento dell’imputata e la morte del motociclista in quanto “Al momento dell’apertura della portiera verso la strada, la ricorrente non aveva adeguatamente vigilato sul sopraggiungere di mezzi che, per effetto di tale apertura, avrebbero potuto ricevere ostacolo o danno”.

L’imputata, precisa il giudice, ha quindi violato uno specifico obbligo giuridico, previsto dal Codice della Strada che, per gli occupanti dei veicoli in sosta, impone diligenza e la massima prudenza quando decidono di aprire lo sportello dell’auto. Più precisamente, la guidatrice in questione ha “deliberatamente disatteso la condotta prevista dall’articolo 157, commi 7 e 8, del Codice della strada. che sancisce il divieto di aprire le porte di un veicolo o di discendere dallo stesso senza essersi assicurato che ciò non costituisca un pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”

La Corte d’Appello conferma la responsabilità penale della donna, elevando a 700.000 euro il risarcimento degli aventi diritto, stabilito dal Tribunale in euro 602.825.

LA CASSAZIONE

Gli Ermellini accolgono soltanto uno dei motivi del ricorso: quello in cui l’imputata contesta il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Quindi, riformano la sentenza impugnata solo in relazione al diniego di tale beneficio e concedono la non menzione, tenuto conto della mancanza di precedenti penali e del corretto comportamento processuale dell’imputata.

Ritengono invece manifestamente infondato il motivo tendente ad escludere la piena responsabilità penale in quanto “dalle prove e dalla consulenza tecnica è emerso che deve escludersi un qualsiasi concorso di responsabilità del motociclista e del trasportato nella causazione dell’evento”. In conclusione, la decisione dei giudici di merito è stata ritenuta  “esatta in diritto, in quanto l’apertura dello sportello di un veicolo, del lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza; ne deriva – nella fattispecie – un giudizio convincente sulla riconducibilità della responsabilità dell’incidente all’esclusiva condotta colposa, generica e specifica, dell’odierna ricorrente, che non ammette censure in sede di legittimità”.

PRECEDENTI GIUDIZIARI

Sul tema specifico relativo alla esclusione del concorso di colpa, nel caso di incidenti provocati dall’apertura improvvisa dello sportello di auto in sosta, la Cassazione penale si era già pronunciata due volte in modo conforme negli anni ’80.

“Al conducente di un motociclo che, nel sorpassare un’automobile ferma al lato della strada, proceda troppo accostato a tale veicolo e riporti lesioni personali per l’urto contro lo sportello dell’autovettura, aperto improvvisamente dal suo conducente, non può essere attribuita una colpa concorrente, perché non è normalmente prevedibile la gravissima imprudenza relativa alla apertura di uno sportello effettuata senza il preventivo accertamento della possibilità di farlo liberamente”. (Cassazione penale 18.11.1982, n. 1207)

“è responsabile di lesioni personali colpose colui che, apra lo sportello di una vettura senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli sopraggiungenti causando così la caduta di un motociclista che urti contro la portiera stessa”. (Cassazione penale del 20.12.1983, n. 4254)

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