Bruciare sterpaglie in campagna è lecito o è vietato?
Ogni anno, soprattutto in primavera ed in questo periodo autunnale, proliferano sui gruppi Facebook cittadini le proteste per il diffondersi di fumi e inquinamento dell’aria, provocato da chi brucia sterpaglie, ramaglie e scarti vegetali nel proprio campo. Spesso si tratta di post sconclusionati e improbabili, con evidenti esagerazioni quando si parla di case invase dal fumo, tutte le sere e tutte le mattine, di esalazioni che intossicano adulti e bambini. Abito in campagna e non costato tutto questo. Sia i post che i relativi commenti, quasi tutti contrari all’accensione di fuochi per bruciare sterpaglie, ritenuti da tutti vietati, racchiudono disinformazione e ignoranza di leggi statali e disposizioni comunali. Il problema esiste ed è bene fare un po’ di chiarezza.
Leggo un post su Miglioriamo Velletri con diverse richieste di aiuto, contenuti nei vari commenti. Appelli al Sindaco, a Polizia di Stato e Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco con l’invito a trovare una soluzione a questa situazione prospettata come di estremo disagio. In un commento viene proposto “per i molti che bruciano nascondendosi bene”, l’uso dei droni così si riesce a capire “dove si trovino e si riesce a identificarli tutti in qualche mese al massimo”.
PREMESSA
Ci sono poche cose che possono rovinare l’esistenza quanto avere pessimi rapporti con i vicini. Deve essere chiaro che per godere pienamente della pace e serenità che la campagna ci offre, deve esserci cortesia, amicizia, familiarità e concordia con i confinanti. Per esperienza personale, i buoni rapporti di vicinato, facilmente diventano attenzione, impegno a non creare contrasti, rispetto reciproco. Fanno evitare di fare ciò che arreca fastidio e che disturberebbe anche noi. Fanno accrescere il senso della tolleranza aumentandone la portata. Può capitare che qualche volta un po’ di pazienza serva.
L’alternativa, quando ci sono pessimi rapporti, sono contrasti e dissidi, che possono diventare guerra di nervi con avversioni, dispetti, offese, ripicche che durano nel tempo, che si estenderanno a figli e nipoti, generando una continua sofferenza nel tempo. Non sono pochi i casi in cui da semplici dissidi e contrasti, si passa nell’area del penalmente rilevante.
In molti casi ci vuole poco ad evitare fastidi. Basta aspettare il momento giusto per evitare un fastidio. Tanto per fare un esempio, tutto ciò che è completamente secco, brucia in pochi minuti facendo pochissimo fumo, che non si espande per la contrada, non invade le case e neppure si vede. Se si è pensionati e si sta tutte le mattine a casa, qualsiasi persona civile, per usare il decespugliatore o qualsiasi dispositivo rumoroso, non aspetta il sabato o la domenica mattina, che sono gli unici giorni in cui il vicino può dormire in santa pace. Se i ragazzi fanno una festa in giardino che finisce tardi è bene avvisare il vicino e magari ci si scusa in anticipo per il prevedibile disturbo.
UN PO’ DI TOLLERANZA NON GUASTA
Deve essere chiaro, per chi abita in città e volesse trasferirsi nell’amena campagna (chi protesta per i fumi non credo faccia il contadino!), che lo stare in campagna comporta l’accettazione di tutto ciò che si ricollega a lavori agricoli rumorosi indifferibili ed eventi naturali. Tanto per fare un esempio, non si può incolpare il vicino, come troppo spesso accade, per le foglie dei suoi alberi portate nel nostro cortile dal vento autunnale o per i fiori e pollini portati dal vento primaverile. Se gli alberi sono piantati a distanza non si può chiedere di tagliarli perché ci danno fastidio le foglie.
Quanto allo smaltimento di sterpaglie e potature, chi è cittadino e si trasferisce in campagna, deve sapere che nel caso di attività agricola, anche in quella “fai da te”, risulta in molti casi impossibile portare in discarica tutte le sterpaglie, di un terreno agricolo, scarti di potatura di alberi e arbusti, sfalci di rovi o di erba. Si dovrebbero fare diversi viaggi e ci sarebbero file di macchine chilometriche davanti all’isola ecologica! Altro che inquinamento prodotto dai fuochi!
Altra cosa è portare in discarica la quantità (limitata) di rifiuti compostabili che derivano dalla manutenzione del solo giardino. Peraltro, con riferimento all’ambito urbano, secondo le ultime disposizioni, gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sono da considerarsi inequivocabilmente rifiuti e devono essere conferiti con la parte organica dei rifiuti.
LEGISLAZIONE
Occorre quindi fare una distinzione tra i residui vegetali originati dalle manutenzioni “fai da te” dei giardini ed i residui vegetali che derivano da “attività agricola e selvicolturale”, per i quali, a norma del Testo Unico dell’Ambiente (D. Leg. 3 aprile 2006, n.152, art. 182 co. 6 bis), ne è consentito il “raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro”. Tali attività “effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti”. Il metro stero corrisponde a un metro cubo di legna accatastata.
Al tempo stesso, il legislatore statale (legge 353/2000) ha vietato la combustione di residui vegetali agricoli “nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni” ed ha attribuito ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale “la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità”.
Sulla legittimità delle disposizioni sopra riportate, è stata chiamata a pronunciarsi anche la Corte Costituzionale che, esaminata la legislazione italiana in materia, la giurisprudenza della Cassazione e la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo, dove si è previsto che la combustione di sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole o forestali, rientra nella normale pratica agricola, per il fatto che i materiali relativi devono essere esclusi dal novero dei rifiuti, la Consulta, con la sentenza n. 16 depositata il 26 febbraio 2015, ha ratificato la legittimità delle norme che prevedono “l’abbruciamento dei residui vegetali in agricoltura”. Deve essere però effettuato in base ai vincoli posti dal comma 6-bis dell’art. 182, affinché non sia danneggiato l’ambiente o messa in pericolo la salute umana. Tale consuetudine, se effettuata in base alle regole stabilite, è pienamente legittima in quanto costituisce normale pratica agricola.
ORDINANZA N.348 DELL’11.10.2018
Per il territorio del Comune di Velletri posto al di fuori del centro urbano, l’ordinanza 348 del 11.10.2018 autorizza e disciplina, dettando modalità e condizioni, “la combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole o forestali”. In sintesi, per le campagne di Velletri si è previsto che:
- la fascia oraria è quella compresa tra le ore 6 e le ore 10 e dalle ore 15 fino al tramonto;
- il fuoco deve essere vigilato e la zona non può essere abbandonata fino al completo spegnimento di focolai e braci;
- bisogna fare i piccoli cumuli previsti dal codice ambiente non superiori a 3 metri cubi (steri) per ettaro;
- la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici e strade;
- si deve avere cura di non arrecare danno o molestia ai vicini e/o confinanti e al transito sulle pubbliche strade;
- per dar fuoco bisogna scegliere giornate senza vento e preferibilmente umide e se dovesse sopraggiungere vento o altre condizioni di pericolosità, il fuoco dovrà essere immediatamente spento.
Tale attività rimane rigorosamente vietata dal 15 giugno al 30 settembre, periodo considerato di massimo rischio per gli incendi boschivi.
In conclusione si può dire che è lecito bruciare le sterpaglie, ma nelle campagne di Velletri, in pochi casi è possibile farlo rispettando tutte le regole previste.
Nel caso di mancato rispetto dell’ordinanza, i trasgressori potrebbero incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 25 e 500 euro, oltre le eventuali sanzioni penali applicabili.