Confermata dalla Cassazione la condanna di un uomo ad un anno e mezzo di reclusione, senza la condizionale, per aver continuato a mandare messaggi WhatsApp offensivi alla sua ex, nonostante il divieto di avvicinamento. In realtà, un’alternanza tra messaggi d’amore sgraditi e messaggi offensivi contenenti insulti. L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di atti persecutori (stalking) e diffamazione, crimini aggravati dall'uso dei mezzi informatici.
DISTINZIONE TRA MOLESTIA E STALKING
Qual è il criterio distintivo tra il reato di molestie e quello di stalking? Il reato di molestie e quello di stalking sono entrambi basati su varie forme di reiterate molestie. Numerose sentenze concordano nello stabilire che la distinzione “consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta”, nel senso che si parla di molestie quando si arreca soltanto un disturbo, seppur fastidioso, mentre si può parlare di atti persecutori (stalking) quando “nella vittima s’ingenera apprensione, con ansia e turbamento”. In un precedente articolo pubblicato il 13 settembre 2022, commentavo la sentenza della Cassazione pubblicata il 7 luglio 2022, n. 26182, che ha delineato in modo chiaro ed inequivocabile la differenza tra le due fattispecie di reato. Vale la pena riportare il principio di diritto fissato: “Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 c.p., (il serrato corteggiamento amoroso secondo il ricorrente) infatti, consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicché si configura il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021 Rv. 281029)”.
ASPETTI PROCEDURALI
Quanto agli aspetti procedurali, lo stalker è punibile con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, soltanto se la persona offesa sporge querela. La querela dove essere presentata entro sei mesi di tempo dall'ultimo episodio. L’eventuale remissione della querela potrà essere soltanto processuale. Il reato diventa procedibile d'ufficio nelle ipotesi di particolari aggravanti (fatto commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità), nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d'ufficio.
L’articolo 612-bis del Codice penale che disciplina gli atti persecutori (appunto, lo stalking) stabilisce che la querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce gravi e reiterate (si pensi ad intimidazioni effettuate con armi). In questi casi, anche se la vittima decide di ritirare la denuncia, il processo penale andrà ugualmente avanti e l’imputato potrà comunque essere condannato, anche contro il volere della persona offesa. Nel caso in cui le minacce non siano gravi, è possibile ritirare la querela, con conseguente estinzione del reato, ma la remissione può essere solo processuale.
STALKING INFORMATICO
Si parla di cyber stalking in tutti quei casi in cui gli atti persecutori, vengano realizzati mediante l’uso di strumenti informatici e telematici. L’invio di messaggi tramite una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate dei nostri tempi, ha portato a definire stalker-whatsapp, chi decide di perseguitare la vittima utilizzando tale applicazione. La Cassazione più volte si è espressa nel senso che, può configurare un'ipotesi di stalking anche il fare ripetute telefonate minacciose e intimidatorie che causino alla vittima un grave stato di ansia e paura. In tal caso si parla, più propriamente, di stalking telefonico.
Nel caso si utilizzino strumenti informatici o telematici per vessare e angariare, è prevista la possibilità di aumentare la pena normalmente stabilita fino ad un terzo (cd.aggravante cyber).
LA VICENDA
Nel caso di specie, sintetizzato in premessa, ad essere denunciato e condannato (nei tre gradi di giudizio) è stato un sessantaduenne che, nonostante il divieto di avvicinamento, ha continuato ad inviare messaggi Whatsapp (“contenenti talora insulti, talora manifestazioni di amore”) alla sua ex, “nonostante ella gli avesse espresso l’intenzione di non riceverne”. Sia in Tribunale che in sede di appello, l’imputato è stato ritenuto responsabile per il reato di atti persecutori aggravato dall'uso dei mezzi informatici. Per tali reati è stato condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di carcere e al pagamento delle spese del processo. La Corte di Cassazione, con la sentenza pubblicata il 22 febbraio 2023, n. 7821, ha confermato e reso definitiva la condanna. A nulla sono valse le obiezioni con le quali la difesa chiedeva l’assoluzione o, almeno, la sospensione condizionale della pena. Quanto alla contestazione in merito al difetto di prova, per la mancata acquisizione di copia dei dati comprovanti la conversazione intrattenuta su Whatsapp, sono state ritenute sufficienti le prove di cui la Corte d’Appello ha tenuto conto ai fini del decidere, come i numerosi messaggi, molti dei quali contenenti insulti, la condotta della persona offesa, le dichiarazioni dei testimoni e le ammissioni dello stesso imputato. Per la Cassazione, giustamente alla persona offesa è stata attribuita attendibilità alla luce di numerosi elementi quali: l’assenza di interesse economico (dato che non si è costituita parte civile); il suo contegno nella sede giudiziaria; quanto emerso dalle testimonianze. Risultato finale, ora lo stalker dovrà scontare diciotto mesi di reclusione senza alcuno sconto di pena nonostante sia incensurato.