Capita spesso che la notifica di una cartella esattoriale, come la notifica di una multa per violazione del Codice della strada, avvenga dopo la morte del trasgressore. La Cassazione conferma che le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione di norme tributarie non sono trasmissibili agli eredi, perché la loro applicazione consegue ad una responsabilità personale della persona deceduta.
La suprema Corte, con l’ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31340, ha accolto il ricorso con il quale gli eredi avevano impugnato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che, per un debito del de cuius, relativo al mancato pagamento dell'Iva, aveva ritenuto corretta l'applicazione della sanzione di legge sull'imposta non pagata. Secondo i giudici della CTR la sanzione era trasmissibile perché l’omesso pagamento era relativo ad una vera e propria evasione e non ad un semplice errore di forma. Gli eredi ricorrendo in Cassazione chiedono l’annullamento della decisione per aver ritenuto trasmissibile agli eredi anche l’importo della sanzione.
La Cassazione accoglie il ricorso, richiamando il consolidato principio secondo cui per le sanzioni amministrative e tributarie, avendo carattere afflittivo, “opera il principio della intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità”.
Volendo ampliare la panoramica (molto limitata e generica nella sua sintesi) della recente decisione, ripropongo con qualche modifica i vari aspetti trattati in risposta ad un quesito che mi è stato posto all’inizio dell’anno. Rispondendo al quesito di un lettore, ho avuto modo di approfondire l’argomento relativo alle cartelle esattoriali e multe intestate al defunto e notificate agli eredi.
CARTELLE ESATTORIALI
Quando gli eredi ricevono la notifica di una cartella con richiesta di un pagamento “sanzionatorio”, occorre distinguere la notifica delle cartelle esattoriali da quella delle multe, in quanto gli obblighi e il modo d’agire sono diversi.
Per quanto riguarda le cartelle esattoriali derivanti da debiti con il fisco riferibili al defunto, dette richieste di pagamento, normalmente totalizzano tributi evasi, interessi e somme addebitate a titolo di sanzione. La legge prevede che le sanzioni amministrative, come quelle penali, sono irrogate a titolo personale e sono, per tale motivo, intrasmissibili agli eredi. Nel capitoletto successivo riporto la normativa di riferimento, che preclude la possibilità di addebitare anche le sanzioni agli eredi. Quindi, se viene notificata una cartella di pagamento per debiti del defunto con il fisco, occorre documentare all’ente di riscossione l’avvenuto decesso e richiedere lo scorporo e decurtazione delle somme addebitate a titolo di sanzione, non dovute dagli eredi. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta da parte dell'Amministrazione o di ritardo nella risposta e conseguente incertezza, può essere opportuno impugnare l’atto nelle forme in esso indicate, per far rilevare nelle sedi competenti l’avvenuto decesso e quindi l'inesigibilità delle somme addebitate come sanzione.
NORMATIVA SULLA INTRASMISSIBILITA'
La sanzione nasce come conseguenza della violazione di una norma ed il soggetto che non la rispetta è personalmente responsabile del suo comportamento. Questo è il motivo per cui le sanzioni non si trasmettono agli eredi. Come le multe stradali, tutte le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi. Il primo riferimento da considerare quando si parla di sanzioni è la legge n 689 del 24/11/1981, rubricata Legge di depenalizzazione. L’articolo 7 stabilisce l’ambito di applicazione delle sanzioni amministrative e prevede espressamente che “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”. Il principio della personalità dell’obbligazione per le sanzioni tributarie è stato ribadito dal Decreto legislativo, 18/12/1997 n° 472 (Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) il cui articolo 8 espressamente prevede che “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
MULTE STRADALI
Un discorso diverso è necessario fare per le multe derivanti da violazioni del Codice della strada che sono “intrasmissibili agli eredi” per l’intero importo. Quindi, se viene notificato un verbale contenente una sanzione, riferito ad una violazione compiuta dal defunto o che comunque ne sia destinatario, non si è obbligati a pagarla. Nel caso di notifica di una multa, si rende necessario richiedere, all’Amministrazione che notifica l’atto, l’“annullamento d’ufficio in autotutela”, per l’avvenuto decesso del destinatario (legge n.15/2015), allegando il certificato di morte. Trattandosi di pubblica amministrazione, non sarebbe necessario allegare il certificato. In mancanza, la pubblica amministrazione sarebbe tenuta ad accertarlo, ma è consigliabile allegarlo per velocizzare la risposta. Infatti, nell’istanza è il caso di chiedere una sollecita comunicazione dell’avvenuto annullamento, in tempo utile per l’eventuale impugnazione della multa davanti al Giudice di Pace o al Prefetto. Normalmente l’amministrazione che ha emesso la multa accetta l’istanza in autotutela al fine di evitare le spese di una controversia che, quasi certamente, la vedrebbe perdente. L’unica eccezione a questa regola che esenta dal pagamento l’erede è quella della comproprietà del veicolo con altro familiare. Se si verifica questa situazione, a dover pagare la multa è il familiare rimasto in vita. L’unica possibilità che ha per evitare il pagamento è quella di dimostrare l’utilizzo del mezzo, da parte del destinatario deceduto, contro la sua volontà.