Chi riduce i chilometri dell’auto venduta commette un reato
Per la Cassazione, commette il reato di truffa contrattuale chi, vendendo un’auto usata, diminuisce i km effettivi. L’illecito sussiste, a prescindere dalla circostanza che il prezzo dell’auto non subisca modificazione, quando l’acquirente sostiene che se avesse conosciuto la reale situazione della vettura, non avrebbe proceduto all’acquisto.
VICENDA
Nella vicenda de quo, conclusasi in Cassazione, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione emessa dal Tribunale di Ferrara, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa contrattuale, condannandolo alla sanzione penale ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. L’imputato ha impostato la sua difesa argomentando sul fatto che il prezzo pagato dall’acquirente (5800 euro) fosse più basso di quello di mercato
L’uomo ricorreva in Cassazione, dolendosi del fatto che la Corte non aveva argomentato sul motivo di con li quale nell’appello si era dedotta l’inconsistenza del profitto del reato di truffa, atteso che il prezzo pagato dall’acquirente per un’auto non recente, cui l’imputato avrebbe ridotto il numero dei chilometri percorsi, era comunque di gran lunga inferiore a quello medio indicato dalle riviste di settore per autovetture di quell’anno con quelle particolari caratteristiche.
DECISIONE CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25283 del 26 giugno 2024, ha ritenuto, i motivi di ricorso inammissibili per loro “manifesta infondatezza ed assoluta aspecificità”. Apro una parentesi per chiarire il significato giuridico della parola “apecificità”; da interpretarsi nel senso (chiarito in precedenza dalla stessa Corte) che “il ricorso può stimarsi aspecifico, non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”.
Infatti, precisa la suprema Corte, i motivi di ricorso si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate e che la Corte territoriale ha respinto con “logica ed esaustiva argomentazione.
Nel rigettare il ricorso presentato dall’imputato, osserva che “la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato di truffa accertato, tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame”. Ha inoltre espressamente motivato circa “la consistenza l’univocità delle evidenze documentali che hanno condotto ad affermare la responsabilità dell’alienante in relazione alla indicazione contraffatta del numero di chilometri percorsi dalla vettura oggetto di alienazione”
Infine, i giudici di legittimità chiariscono che “al di là del diminuito valore commerciale del veicolo alienato, la natura contrattuale della truffa contestata era stata dimostrata dalla circostanza che l’acquirente, ove avesse conosciuto le reali condizioni di uso della vettura alienanda non avrebbe acquistato li bene registrato. Il che integra il tipo contestato, senza che possano rilevare altri argomenti relativi alla effettività della deminutio patrimonii”.
Quindi il principio fissato è chiarissimo, rischia una sanzione penale e la condanna al risarcimento del danno chi “scarica” parzialmente il contachilometri, prima di vendere l’auto.
TRUFFA CONTRATTUALE
La casistica di fattispecie che, in considerazione del comportamento assunto dalle parti durante le trattative, la negoziazione e l’esecuzione del contratto, possono assumere rilevanza penale è ricca di esempi.
L’inventiva di certi “sfacciati” operatori commerciali è tale da creare sempre nuove situazioni oggetto di attenzione.
In linea generale ed in forma molto sintetica si può dire che la cosiddetta truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali “l’agente abbia posto in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del contratto”. In altre parole commette il reato di truffa contrattuale chi tace o dissimula, nel corso delle trattative, circostanze che se conosciute avrebbero indotto l’altro contraente a non contrarre.