Il parere di questa settimana riguarda un particolare istituto del diritto ereditario. Un lettore dell’articolo pubblicato il 15 gennaio 2022, riguardante le successioni ereditarie, vorrebbe sapere “come funziona” la collazione e come si valuta un immobile che il coerede donatario sarebbe tenuto a conferire alla massa ereditaria. Rispondo volentieri al quesito di interesse generale, visto che il chiarimento può essere utile a quei genitori che pensano di fare la donazione di un immobile ad una figlia/o, e si pongono il problema (tanti non se lo pongono!) della situazione che si potrebbe creare dopo, al momento della successione e della divisione del patrimonio con gli altri eredi (figli). Quando si parla di donazioni di immobili tra genitori e figli, è sempre bene conoscere le regole da rispettare perché la donazione avvenga correttamente (legalmente!), in maniera equa, evitando errori e malintesi. Molti contrasti derivano dal fatto che, consapevolmente o anche involontariamente si va a privilegiare un erede, compromettendo la quota riservata agli altri legittimari. Un figlio o una figlia si possono favorire, la legge lo consente, ma bisogna sapere come ed entro quali limiti.
DOVEROSA PREMESSA
Deve essere chiaro che in materia di successione ereditaria, se c’è amicizia e concordia tra gli eredi, al momento della divisine, qualsiasi problema si supera. Se interesse di tutti è mantenere buoni rapporti di parentela, si trova l’accordo e la comunione ereditaria si scioglie con il consenso unanime di tutti gli eredi; ma nel caso di contrasti o dissidio può diventare un bel grattacapo, se non una sofferenza, con avversioni che durano nel tempo e che si propagano a cugini e nipoti. Senza contare la fine di un rapporto e il dispendio di risorse e di tempo per i fratelli contendenti.
COS’E’ LA COLLAZIONE?
La collazione è un istituto giuridico caratteristico della divisione ereditaria, disciplinato dall’articolo 737 del Codice civile. Consiste nell’obbligo dei coeredi in comunione ereditaria, di conferire al complesso dei beni del defunto (massa ereditaria) “ciò che hanno ricevuto per donazione, direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”. Lo stesso articolo precisa che l’eventuale dispensa da collazione “non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile”. La locuzione “direttamente o indirettamente” sta a significare che sono soggette a collazione anche altri benefici o elargizioni fatte con spirito di liberalità. Si tratta di quegli atti, che pur non avendo la forma della donazione, tendono a perseguirne i medesimi scopi. Per esempio, sono donazioni indirette tra le più frequenti: l’acquisto casa per un figlio con denaro dei genitori; il pagamento del debito di un figlio; la cosiddetta “donazione dissimulata” (da una compravendita). In quest’ultimo caso, si parla di dissimulazione, in quanto le parti solo apparentemente adottano lo schema della compravendita per fare in realtà una donazione. Mentre all’esterno viene fatto apparire un trasferimento a titolo oneroso, nei rapporti tra le parti, di comune accordo (per usare il linguaggio giudici): “la cessione avviene per puro spirito di liberalità in quanto manca un effettivo e definitivo passaggio di denaro dall’acquirente al venditore”. Si considera donazione indiretta anche la vendita a prezzo irrisorio. In tal caso, si considera donazione la differenza tra prezzo irrisorio e valore effettivo del bene, corrispondente alla somma risparmiata dall’acquirente. La collazione può essere per imputazione, che consiste nell’imputazione del valore del bene alla massa ereditaria (secondo la giurisprudenza, consisterebbe in un conferimento ideale dell’equivalente pecuniario del bene donato) o in natura (c.d. collazione in senso stretto), possibile solo per gli immobili, che consiste nel trasferimento dell’immobile nella massa.
DISPENSA DALLA COLLAZIONE
Secondo quanto prevede il Codice, nell’articolo citato, la dispensa dalla collazione del donatario, non può compromettere la quota (riservata) cui hanno diritto gli altri legittimari. La dispensa dalla collazione, non lesiva degli altri legittimari, implica che la donazione non venga considerata. Quindi, la successione e la divisione andranno a svolgersi come se la donazione non vi fosse mai stata. E come se il bene fosse uscito definitivamente dal patrimonio del defunto per qualsiasi altra causa non liberale. Come se lo avesse venduto a terzi. La dispensa dalla collazione può essere espressa o tacita. L’ammissione della dispensa tacita è stata dedotta dal tenore letterale dell’articolo citato, il quale non prevedere particolari formalità in ordine alle caratteristiche tecniche della dispensa. L’intenzione esplicita (od anche implicita) del donante di assegnare il bene donato come liberalità in più, favorendo il donatario nella successione legittima, deve emergere chiaramente e non in modo ambiguo dal contesto della donazione o da un atto successivo (es. testamento). In giurisprudenza è costante l’affermazione che la dispensa può essere anche tacita, ma deve però “risultare (sia pure implicitamente) dal contesto della donazione o del testamento, e non potrebbe essere aliunde desunta da altre circostanze estrinseche al testo”. Quindi, per i giudici, l’unico limite relativo alla dispensa, che se non prevista al momento della donazione può essere dichiarata successivamente. è costituito “dall’intangibilità della quota di riserva di altri legittimari”. Ciò significa che la dispensa dalla collazione non esenta il donatario da una eventuale “azione di riduzione” promossa da un legittimario per reintegrare la legittima, ritenuta lesa.
UN ESEMPIO DA CHIARIRE
Per fare un esempio semplice, ipotizziamo che all’apertura della successione a dividere il patrimonio siano due figli. Nel caso di due o più figli la quota di legittima è pari a 2/3, mentre la quota disponibile è pari ad 1/3. Ipotizzando un patrimonio ereditario di 3 appartamenti valutati 100.000 euro ciascuno, la donazione fatta in precedenza di un appartamento ad un figlio, se è prevista la dispensa dalla collazione rientra nella quota disponibile (100.000). Quindi, i restanti 2 appartamenti andrebbero uno ciascuno. Nel caso sull’atto di donazione non fosse prevista la dispensa dalla collazione, il patrimonio, e quindi il valore del terzo appartamento, andrebbe diviso a metà. Nel caso i figli fossero tre, un appartamento ciascuno senza dispensa dalla collazione. Con la dispensa, il donatario dovrebbe ricevere 33.334 euro da ciascuno dagli altri due fratelli.
Per non fare un pezzo troppo lungo, affronterò nel prossimo articolo il discorso relativo alla valutazione dei beni conferiti in natura o per imputazione alla massa ereditaria e quello relativo alle spese e migliorie che vanno dedotte, a favore del donatario.