Come procedere per abbattere un albero condominiale?
QUESITO: Alcuni condomini vogliono far abbattere un albero d’alto fusto esistente nel giardino condominiale (cedro del Libano) perché ritengono sia pericoloso, anche se l’albero non è malato o pericolante. Chi stabilisce se un albero deve essere abbattuto per motivi di sicurezza? Nel caso non sia pericoloso, quale maggioranza è necessaria per poterlo abbattere?
PREMESSA
Il quesito indica trattarsi di un albero d’alto fusto ed è bene chiarire il significato dell’espressione “alberi d’alto fusto”. La distinzione è importante perché i problemi, a proposito della maggioranza necessaria per la eliminazione, si pongono soprattutto quando si tratta di alberi ad alto fusto o di particolare pregio.
Quanto alla classificazione, la sentenza n° 21865 del 26 febbraio 2003 espressamente cita gli alberi di alto fusto, specificando che, “vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come di alto fusto, o, se trattasi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un’altezza superiore a 3,0 metri…”
Tenuto conto degli esempi proposti dal legislatore e dai riferimenti giurisprudenziali, si considerano di alto fusto le piante che andranno agevolmente a superare i 7-8m di altezza.
STABILITA’ O PROPENSIONE AL CEDIMENTO
A stabilire se un albero condominiale è pericoloso per la sicurezza delle persone o delle cose, non possono essere alcuni condomini, magari interessati all’abbattimento per altri motivi, ma un tecnico qualificato e abilitato, in grado di verificarne la stabilità
Quanto all’abbattimento per motivi di sicurezza, esiste una classificazione degli alberi sotto il profilo della stabilità e della loro “propensione al cedimento”.
Tale tendenza può essere trascurabile, bassa (classe A), moderata (B), elevata (C – D) ed anche estrema (D). In sostanza, con le classi di rischio si è cercato di considerare la correlazione fra i concetti di pericolo e di rischio.
In sintesi, occorre considerare sia l’albero, che può essere più o meno pericoloso, che i soggetti a rischio (le persone e i loro beni) in quanto, al verificarsi dell’evento pericolo, possono subire dei danni.
Il pericolo corrisponde alla probabilità che si verifichi un cedimento e questo è ciò che deve valutare un esperto arboricoltore certificato (es. perito agronomo) con l’analisi visuale o strumentale della stabilità.
Il rischio, invece, è rapportato alla combinazione tra la pericolosità insita nella pianta (la propensione al cedimento appunto) e la vulnerabilità del luogo di potenziale caduta.
Come dire che entrano in gioco la probabilità del verificarsi di un evento pericoloso in relazione ai danni che questo può provocare alle persone e ai manufatti.
MAGGIORANZA RICHIESTA
Ritenuto lecito dalla Cassazione deliberare a maggioranza l’abbattimento di un albero se dal verbale assembleare emerge che detta operazione è determinata dal pericolo di caduta risultante da una perizia allegata alla delibera che conferma la pericolosità dell’albero e che lo scopo dell’abbattimento è quello di evitare rischi per l’incolumità delle persone o danni ai manufatti
Se l’albero non è pericolante però, la situazione cambia e la giurisprudenza maggioritaria richiede che la decisione sia presa all’unanimità.
Tale filone giurisprudenziale, sostiene che di conseguenza ricorra l’ipotesi della nullità della delibera assembleare se la decisione non viene adottata all’unanimità.
Questo perché, “comportando la distruzione di beni comuni, integra una innovazione vietata ai sensi dell’articolo 1121 c.c. e in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio” (tra le più recenti, Tribunale di Savona 24 luglio 2024 n. 605; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza 24 gennaio 2024 n. 292; Trib. Tivoli 2 novembre 2022, n. 1513).
Secondo la Corte d’appello di Roma, neppure può ritenersi che “la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore” (App. Roma 6 febbraio 2008, n. 478).
Si è anche affermato che “i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto – seppure presenti in un giardino condominiale – appaiono “irreversibili” non solo per i condomini ma per tutti i cittadini” (Cass. pen. 20/06/2005, n. 24396; App. Cagliari 14 marzo 2019).
Non si può ignorare, però, che secondo una parte della giurisprudenza, in determinati casi, l’abbattimento di alberi di alto fusto nel giardino condominiale, può considerarsi un’innovazione consentita (art. 1120 c.c.), “non comportando tale destinazione alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune, ed anzi, da essa derivando una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini” (Cass. civ. 29/08/2018, n. 21342; Cass. civ. 12/07/2011, n. 15319).
Un’altra importante decisione della Cassazione specifica che la regola generale è quella dell’unanimità; tuttavia, “è suscettibile di deroga ove l’abbattimento non realizzi un cambio di destinazione d’uso del giardino – ad esempio, trasformandolo in un parcheggio -, bensì una mera riorganizzazione del medesimo e che sia finalizzato a una maggiore efficienza nel godimento della cosa comune”. In tal caso “l’intervento rientra nel novero delle innovazioni ammissibili a fronte del consenso di due terzi dell’assemblea ex art. 1136, comma 5 c.c”. (Cass. Civ., n. 3223/2015).
CASI DI URGENZA
è evidente che la situazione cambia nel caso si tratti di un albero morto o malato in modo irreversibile o dell’abbattimento per motivi di sicurezza, in cui sia necessario procedere con urgenza all’abbattimento dell’albero (ad esempio quando irrimediabilmente danneggiato da un evento climatico che ne abbia compromesso la stabilità).
In tutti i casi, in cui sia necessario procedere senza inutili perdite di tempo all’abbattimento dell’albero, per scongiurare il pericolo di caduta e il rischio di danni immediati a edifici e persone, l’amministratore, senza attendere i tempi della convocazione dell’assemblea, può decidere autonomamente di far eliminare l’albero, affidando l’incarico ad una ditta in grado di garantire la rimozione in sicurezza. Riferirà dell’accaduto nella successiva assemblea.