Le separazioni di coniugi o di conviventi a volte non sono semplici e tra le questioni sulle quali si litiga c’è spesso anche l'animale domestico. Cosa accade nel caso in cui c’è contrasto in merito alla presa in custodia di un cane, di un gatto o di qualsiasi altro animale domestico? Cosa prevede la legge? La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione civile, nell'ordinanza n. 8459 del 24 marzo 2023 che, nel caso di specie, ha assegnato il cane conteso all’uomo. Alla ricorrente ha perfino negato il diritto di visita, in mancanza della dimostrazione che “nonostante la brevità della relazione, ella aveva instaurato con l'animale un rapporto tale da far presumere che potesse esserle riconosciuto il diritto di visita”.
LA VICENDA
La vicenda giudiziaria portata fino in Cassazione riguarda l’affido di un cane alla fine di una breve relazione sentimentale. Una donna cita in giudizio il suo ex compagno presso il Tribunale di Padova, chiedendo il riconoscimento della comproprietà e l’affidamento del cane acquistato durante la loro frequentazione. Chiede anche il risarcimento dei “danni emotivi e patrimoniali”. L'uomo, però, nega la pretesa appartenenza comune, dando prova della proprietà dell'animale e contesta la legittimazione attiva dell’attrice. Il Tribunale riconosce la proprietà del cane all'ex compagno, ma accoglie parzialmente la domanda della donna, in quanto dispone il suo diritto alla frequentazione “nell'interesse dell'animale”. L'uomo propone appello e la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, respinge tutte le richieste della donna. Viene accertato che la relazione sentimentale era stata molto breve e non aveva portato le parti alla convivenza, quindi la coppia non costituiva una famiglia di fatto, né un nucleo familiare in cui l'animale fosse inserito. Nonostante la donna avesse frequentato il cane per circa quattro mesi, non aveva fornito una dimostrazione che si fosse instaurato un rapporto tale da farle riconoscere un diritto di visita nei confronti dell'animale. Contro la sfavorevole decisione, propone ricorso in Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza d'appello per aver negato, senza motivazione, l’esistenza di un rapporto con il compagno qualificabile come coppia di fatto e, di conseguenza, l'esistenza di un suo legame affettivo stabile con l'animale. La Cassazione non ha accolto detta tesi difensiva ed ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità fanno rilevare che la sentenza del giudice d’appello aveva invece preso in considerazione la possibile esistenza di una famiglia di fatto tra le parti, escludendola per la mancanza del requisito minimo della convivenza e la brevità della relazione. Inoltre, precisano che la Corte d'Appello aveva negato il diritto di visita della donna “non per l'insussistenza della coppia di fatto, ma per la mancanza di prova dell'instaurazione di un rapporto significativo tra la ricorrente e il cane, considerando la breve durata della relazione sentimentale”.
PROPOSTA DI LEGGE
Nel nostro ordinamento non c'è ancora una legge specifica che tutela gli animali domestici nel caso di separazione dei proprietari. Si può dire che godono di una specifica tutela in ambito penale, nel caso di maltrattamenti o abbandono, ma sono considerati ancora “oggetti giuridici” come qualsiasi altro bene materiale. Possono essere quindi oggetto di una compravendita o anche di una donazione, esattamente come altri beni. Da anni è ferma in Parlamento una proposta di legge volta a disciplinare il destino degli animali domestici in caso di separazione e divorzio, con l’adozione di un criterio analogo a quello stabilito per l’affido dei figli minori. L’auspicata riforma prevede fra l’altro l’introduzione nel Codice civile dell’art. 455-ter c.c. intitolato “Affidamento degli animali familiari in caso di separazione di coniugi”. Il testo proposto prevede che: “Per gli animali familiari, in caso di separazione di coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e da quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi e la prole, e acquisito, se necessario, il parere degli esperti di comportamento animale, ne attribuisce l’affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali. Il tribunale ordinario è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.”
In mancanza di una legge regolatrice, per ora, occorre fare riferimento agli accordi privati tra le parti; oppure, in mancanza di accordo, alla decisione del giudice, che dovrà considerare se la coppia che si separa è sposata o viene a cessare un’unione di fatto.
COPPIA SPOSATA
La proposta di legge recepisce, sostanzialmente, la giurisprudenza già allora prevalente orientata ad applicare le norme sull’affido condiviso dei figli anche per gli animali domestici. Quindi, applicando i principi consolidati in materia di affidamento dei figli minori, nel caso di contesa giudiziale, il giudice generalmente dispone una gestione condivisa regolamentando il diritto di visita la distribuzione delle spese per il mantenimento. Il Tribunale di Roma, decidendo sulla contesa di un cane, dopo aver chiarito come nel nostro ordinamento manchi ancora una norma di riferimento che disciplini l'affidamento di un animale domestico in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi, ha osservato come diversi giudici applichino, per analogia, la disciplina riservata ai figli minori. Partendo dal presupposto, che in questi casi, l’interesse fondamentale da tutelare è “quello materiale-spirituale-affettivo dell'animale”, ha deciso per l’affido condiviso, con divisione a metà delle spese per il suo mantenimento. (Tribunale di Roma, sentenza n. 5322/2016).
In assenza di figli o figli minori, il giudice può agire tenendo conto e valutando il rapporto dell’animale con entrambi gli ex coniugi. In presenza di figli minori della coppia, il giudice potrebbe anche decidere di affidare il cane al coniuge che resta nella casa di famiglia con i figli. Secondo il Tribunale di Modena, il giudice deve omologare il verbale di separazione consensuale nel quale si stabilisce che il cane di famiglia resti nell'abitazione familiare fino a quando i figli convivranno con il genitore affidatario. A carico dell’altro genitore va stabilito un contributo economico per mantenere l’animale, che pertanto si somma a quello disposto in favore dei minori (Tribunale di Modena, sentenza dell’8 gennaio 2018).
COPPIA DI FATTO
Quando finisce la convivenza tra due persone non sposate, non trovando applicazione le norme sulla separazione e sul divorzio, spetterà alle parti stabilire a chi assegnare l’animale domestico. Allora l’accordo sull’affidamento dell’animale domestico può essere trovato verbalmente oppure mediante un accordo scritto. Se c’è dissenso per il fatto che entrambi gli ex partner vogliono tenere con sé l’animale e si instaura un contenzioso, il giudice adito darà prevalenza a chi riesca a provare, oltre alla proprietà, la maggiore affezione all’animale domestico. Nel caso deciso dal Tribunale di Roma sopra richiamato, il giudice, con grande sensibilità, al di là dell’intestazione formale presso l’anagrafe, ha evidenziato che quel che conta per l’animale è il rapporto di affetto venutosi a creare con i conviventi. Questo affetto prescinde, pertanto, dal fatto che i suoi custodi siano sposati o meno (perché al cane questo non interessa!). Si tratta di una sentenza dalla spiccata sensibilità, che mentre valorizza gli aspetti affettivi, dando importanza al benessere dell’animale conteso, mette in secondo piano aspetti amministrativi come la proprietà e l’intestazione in anagrafe canina.