Quesito. Se il conducente che ha causato un incidente non ha l’assicurazione deve pagare di tasca propria i danni? Se è nullatenente cosa si può fare? C’è qualche altra possibilità di ottenere il risarcimento dei danni? In questo caso può interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada? In quali casi interviene il Fondo di Garanzia e cosa risarcisce?
Risposta. La legge stabilisce che ogni automezzo circolante deve essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Nel caso di incidente stradale con un veicolo non assicurato, su richiesta del danneggiato può intervenire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che ha la funzione di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in determinati casi. Tra questi casi il sinistro che coinvolga un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato.
FONDO DI GARANZIA
Già nel 1969 con la legge 990, che ha introdotto l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è stato istituito il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Oggi è disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del 2005). Il Fondo è gestito dalla Consap, società ad integrale capitale pubblico che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive. Questo Fondo viene finanziato da tutte le società di assicurazione che sono tenute ogni anno a versare una quota proprio per accantonare liquidità che serve nei previsti casi specifici. La quota destinata al Fondo vittime della strada è del 2,5% di ogni contratto assicurativo. Quindi, in pratica, siamo tutti noi assicurati ad alimentare il Fondo. Detto Fondo di Garanzia opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici (appositamente designate) che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro. Dopo avere il liquidato il danno, il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato). Vediamo i casi in cui interviene e cosa risarcisce.
CASI IN CUI INTERVIENE
Il Fondo di Garanzia interviene, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa in vigore al momento dell’incidente, nei seguenti casi:
- incidente provocato da un veicolo che non risulta coperto da assicurazione;
- incidente provocato da un veicolo non identificato;
- incidente provocato da un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (o degli altri aventi titolo, quali l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria);
- incidente provocato da un veicolo o un natante assicurato con una Compagnia assicurativa che al momento dell’incidente risulta in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente;
- incidente provocato da un veicolo estero privo di copertura assicurativa o che sia non immatricolato o non identificato o del quale risulti impossibile risalire alla compagnia assicurativa entro il termine di 60 giorni.
COSA RISARCISCE
Per i danni causati da veicoli identificati sprovvisti di copertura assicurativa, è previsto il risarcimento integrale (nei limiti del massimale), sia a persone che a cose. Nel caso di incidente provocato da un veicolo non identificato (solo in questo caso) vengono risarciti i soli danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, vengono risarciti anche i danni alle cose con una franchigia di 500 euro a carico del danneggiato. In questo caso, il Fondo interviene per la parte eccedente i 500 Euro.
COME FARE LA RICHIESTA
Per consentire la gestione del sinistro, va inoltrata la richiesta scaricando l’apposito modulo dal sito Consap. Compilato in tutte le sue parti, bisogna farlo poi pervenire tramite raccomandata A/R alla Compagnia Assicuratrice che gestisce la procedura all’interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro. L’elenco delle Compagnie designate può essere trovato on line sul sito della Consap, alla quale va inviata una copia della richiesta nella sua funzione di gestore del Fondo. Al modulo va allegata copia della carta di identità del richiedente, la documentazione che attesta i danni e ogni altro documento utile alla ricostruzione del sinistro La richiesta deve specificare, oltre al luogo, l’ora, la dinamica, tutti i dati identificativi riguardanti i conducenti e i mezzi coinvolti. Nell’immediatezza del sinistro, al fine di avere tutti i dati per una corretta pratica di rimborso successiva, sarebbe opportuna la compilazione del modulo CAI, cioè del modulo di constatazione amichevole. Per i danni provocati da veicolo non identificato, fondamentale potrebbe rilevarsi l’indicazione di testimoni. Nel caso in cui siano intervenute le forze dell’ordine, bisogna specificarlo indicando l’organo istituzionale intervenuto.
Nel caso in cui la richiesta riguardi solo il risarcimento di danni a cose (si tratta generalmente dei danni materiali al veicolo) occorre specificare:
- l’entità del danno (allegando se disponibili una copia della fattura per le riparazioni se queste sono già state eseguite oppure un preventivo);
- il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo e le cose sono disponibili per essere sottoposti a perizia.
Nel caso in cui, invece, venga richiesto anche il risarcimento dei danni fisici occorre specificare:
- l’entità delle lesioni (allegando una copia della relazione di perizia medico legale);
- l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione.
TEMPISTICA RISARCIMENTO
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia designata farà le opportune verifiche. Verificherà se effettivamente il mezzo che ha causato l’incidente non era coperto da alcuna assicurazione. Nel caso di incidente con veicolo che non risulti identificato la Compagnia verificherà che il sinistro sia effettivamente avvenuto. Effettuati tutti i controlli, se la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere in carico, si avvia la procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causato il danno fosse assicurato dalla Compagnia designata.
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia interessata è obbligata a:
- formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
- comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.
Il termine è invece di sei mesi nel caso in cui si tratti di danno causato da un veicolo assicurato presso una Compagnia posta in liquidazione coatta. Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.