Quesito. Se viene notificata una multa stradale ad una persona deceduta, gli eredi sono obbligati a pagarla? Cosa bisogna fare per non pagarla? Le cartelle esattoriali per debiti con il fisco riferibili al defunto bisogna pagarle? Cosa si può fare?
Risposta. Come è noto, gli eredi subentrano in tutti i rapporti giuridici patrimoniali attivi e passivi che facevano capo al defunto. A meno che non ci siano debiti di diversa natura, tali da costringere gli eredi a rinunciare all’eredità, per non correre il rischio di dover pagare più di quanto potrebbero ricevere. Quindi, in definitiva, nel caso di accettazione, gli eredi ottengono la loro quota di beni ed eventuali crediti che costituiscono il patrimonio ereditario, ma subentrano anche nelle posizioni passive, nel senso cioè che dovranno pagare i debiti del defunto. Venendo al quesito, capita spesso che la notifica di una sanzione per violazione del Codice della strada, come la notifica di una cartella esattoriale, avvenga dopo la morte del trasgressore. Occorre distinguere la notifica delle multe da quella delle cartelle esattoriali in quanto gli obblighi e il modo d’agire sono diversi.
MULTE STRADALI
Secondo la legge, le multe derivanti da violazioni del Codice della strada sono “intrasmissibili agli eredi”. Quindi, se viene notificato un verbale contenente una sanzione, riferito ad una violazione compiuta dal defunto o che comunque ne sia destinatario, non si è obbligati a pagarla. Cosa deve fare quindi l’erede che riceve una richiesta di pagamento di questo tipo? Nel caso di notifica di una multa, si rende necessario richiedere, all’Amministrazione che notifica l’atto, l’“annullamento d’ufficio in autotutela”, per l’avvenuto decesso del destinatario (legge n.15/2015), allegando il certificato di morte. Trattandosi di pubblica amministrazione, non sarebbe necessario allegare il certificato. In mancanza, la pubblica amministrazione sarebbe tenuta ad accertarlo, ma è consigliabile allegarlo per velocizzare la risposta. Infatti, nell’istanza è il caso di chiedere una sollecita comunicazione dell’avvenuto annullamento, in tempo utile per l’eventuale impugnazione della multa davanti al Giudice di Pace o al Prefetto. Normalmente l’amministrazione che ha emesso la multa accetta l’istanza in autotutela al fine di evitare le spese di una controversia che, quasi certamente, la vedrebbe perdente. L’unica eccezione a questa regola che esenta dal pagamento l’erede è quella della comproprietà del veicolo con altro familiare. Se si verifica questa situazione, a dover pagare la multa è il familiare rimasto in vita. L’unica possibilità che ha per evitare il pagamento è quella di dimostrare l’utilizzo del mezzo, da parte del destinatario deceduto, contro la sua volontà.
CARTELLE ESATTORIALI
Un discorso diverso è necessario fare per le cartelle esattoriali derivanti da debiti con il fisco riferibili al defunto. Dette cartelle, normalmente totalizzano tributi evasi, interessi e somme addebitate a titolo di sanzione. La legge prevede che le sanzioni amministrative, come quelle penali, sono irrogate a titolo personale e sono, per tale motivo, intrasmissibili agli eredi. Nel capitoletto successivo riporto la normativa di riferimento, sulla impossibilità di addebitare le sanzioni agli eredi. Quindi, se viene notificata una cartella di pagamento per debiti del defunto con il fisco, occorre documentare all’ente di riscossione l’avvenuto decesso e richiedere lo scorporo e decurtazione delle somme addebitate a titolo di sanzione, non dovute dagli eredi. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta da parte dell’Amministrazione o di ritardo nella risposta e conseguente incertezza, può essere opportuno impugnare l’atto nelle forme in esso indicate, per far rilevare nelle sedi competenti l’avvenuto decesso e quindi l’inesigibilità delle somme addebitate a sanzione.
NORMATIVA
La sanzione nasce come conseguenza della violazione di una norma ed il soggetto che non la rispetta è personalmente responsabile del suo comportamento. Questo è il motivo per cui le sanzioni non si trasmettono agli eredi. Come le multe stradali, tutte le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi. Il primo riferimento da considerare quando si parla di sanzioni è la legge n 689 del 24/11/1981, rubricata Legge di depenalizzazione. L’articolo 7 stabilisce l’ambito di applicazione delle sanzioni amministrative e prevede espressamente che “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”. Il principio della personalità dell’obbligazione per le sanzioni tributarie è stato ribadito dal Decreto legislativo, 18/12/1997 n° 472 (Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) il cui articolo 8 espressamente prevede che “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.
SANZIONI PENALI
Per completezza d’informazione, ritengo opportuno aggiungere che, come è risaputo, nel penale vige il principio della responsabilità personale. Questo significa che se la persona defunta è stata condannata per un reato, la sanzione pecuniaria eventualmente ricevuta al posto della detenzione non si trasmette agli eredi. Lo stesso discorso vale per tutte le sanzioni pecuniarie, previste dalle leggi vigenti come sanzioni penali accessorie per le singole violazioni. Quindi, chi eventualmente dovesse avere dei dubbi se accettare l’eredità o rinunciare, per eventuali “pendenze penali”, non deve preoccuparsi di verificare se il defunto sia già stato condannato penalmente a sanzioni pecuniarie o avesse in corso qualche processo penale. Le sanzioni pecuniarie sostitutive delle pene detentive sono intrasmissibili agli eredi.