I ciclomotori possono circolare nelle corsie preferenziali perché, considerate le loro ridotte dimensioni, non intralciano il traffico dei mezzi pubblici. Stando al ragionamento fatto dai giudici di merito, condiviso e confermato in sede di legittimità, la ratio dell'articolo 7, comma 4, del Codice della strada che vieta la circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, è quella di non creare intralcio alla circolazione. Quindi, il previsto divieto non può avere come destinatari i conducenti di mezzi inidonei a costituire un impedimento.
LA VICENDA GIUDIZIARIA
Un motociclista si rivolge al Giudice di Pace per opporsi a 12 verbali di accertamento, notificati per violazione al Codice della Strada, avendo in diverse occasioni circolato nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. Il ricorso viene accolto dal Giudice di Pace di Bologna sul rilievo che del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici non dovessero ritenersi destinatari i conducenti di ciclomotore, “in ragione delle ridotte dimensioni del mezzo, inidoneo a costituire intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici”. Lo stesso Giudice di Pace ha ritenuto “sussistenti giusti motivi” per la compensazione delle spese di lite. Il comune di Bologna neppure si costituisce e quindi non svolge attività difensive. Ad agire è il motociclista sanzionato che, pur risultando vittorioso nel merito per aver ottenuto l’annullamento dei verbali, impugna la sentenza davanti al Tribunale di Bologna, per ottenere la condanna del Comune al pagamento delle spese, non condividendo la decisione del primo giudice di compensarle. Il giudice di secondo grado non accoglie l’appello e conferma la decisione. Secondo il Tribunale, la motivazione della sentenza di primo grado si fonda su un’interpretazione dell'articolo7 del Codice della Strada del tutto innovativa, “individuandone la ratio nella volontà del legislatore di garantire che i mezzi pubblici possano circolare in maniera spedita senza intralci, intralci che il Giudice di Pace ravvisa soltanto nei veicoli privati a quattro ruote, escludendo quelli a due ruote, in tal modo giungendo ad affermare che sarebbe carente di offensività in generale la circolazione di questi ultimi in tali aree”. E quindi che il “profilo relativo alla possibilità di circolazione da parte dei ciclomotori/motocicli nelle corsie preferenziali costituisse questione del tutto nuova, tale da giustificare la compensazione stessa”. All'esito del giudizio di appello, senza desistere, il motociclista ricorre in Cassazione per denunciare la violazione, da parte di entrambi i giudici di merito, del principio che regola la soccombenza. In estrema sintesi, il ricorrente ritiene immotivata la compensazione delle spese per essere stata considerata la questione della circolazione dei ciclomotori nelle corsie per i mezzi pubblici una “novità assoluta”, quando invece ci sarebbe stato un precedente nella sentenza n. 26311 del 2006 proprio sulla questione specifica: “un ciclomotore di ridotto ingombro non può mai intralciare il traffico”.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Per i giudici di legittimità, l’articolo 92 del Codice di procedura civile, quando si riferisce alla possibilità per il giudice di compensare le spese “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza” o nel caso in cui sussistano “gravi ed eccezionali ragioni”, deve essere interpretata come una norma elastica da adattare al contesto storico e sociale. Il Tribunale ha “integrato congruamente” la decisione del Giudice di Pace spiegando le ragioni per le quali la decisione dovesse considerarsi come una “novità assoluta”. Gli Ermellini, esaminando l’unico motivo di ricorso, sulla questione di diritto relativa alla compensazione delle spese processuali per assoluta novità della questione trattata, non hanno trovato elementi per mutare l’orientamento interpretativo dei giudici di merito In conclusione, hanno condiviso le argomentazioni sull’inesistente intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici e riconosciuto anche la correttezza della scelta di compensare le spese “considerata l'assoluta novità della soluzione giuridica adottata”. Quindi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
CICLOMOTORI E MOTORI
Tra ciclomotori (motorini) e motocicli non bisogna fare confusione perché sono due tipologie di veicoli diverse tra loro, soprattutto per la diversa cilindrata e diversa velocità massima consentita. Secondo il Codice della Strada, per ciclomotore si intende un veicolo con due ruote con motore termico di cilindrata fino a 50 cc e dalla velocità fino a 45 km/h. Altri aspetti differenziano un ciclomotore da un motociclo. Chi guida un ciclomotore non può circolare sulle superstrade, sulle autostrade e sulle arterie in cui vi siano limiti di transito per specifiche classi di cilindrata. Può essere guidato da chi ha compiuto 14 anni e conseguito la patente AM. I motocicli si differenziano dai ciclomotori per diverse caratteristiche. Queste le più importanti: non hanno particolari limiti di cilindrata e possono raggiungere velocità elevate, sempre rimanendo nei limiti imposti dal Codice della Strada. Occorre un’età minima di 18 anni e la patente A2 per motocicli di potenza fino a 35 kW e potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg, Patente A, con una età minima 24 anni (o 20 anni e patente A2 da 2 anni) per guidare tutti i motocicli senza limitazioni, La loro circolazione è ammessa anche sulle autostrade.
LA SENTENZA RIGUARDA I MOTOCICLI?
Leggendo alcuni titoli di giornali sulla sentenza commentata, l’annuncio della novità è quello che i “motorini”, quindi i soli ciclomotori, possono utilizzare le corsie preferenziali. La percezione del lettore è che ne sia stato “legittimato” l’uso. In realtà non è così perché, anche se si tratta di una sentenza della Cassazione, non impedisce ai comuni di continuare a sanzionare il passaggio. Potrà solo essere citata nelle impugnazioni come importante precedente e molti giudici potrebbero adeguarsi; ma nel nostro sistema giuridico ogni giudice rimane libero di decidere nel caso concreto in modo difforme. Sotto un altro aspetto, alcune locuzioni contenute nella sentenza del Tribunale (sopra riportate), fanno ritenere che il discorso svolto possa riguardare tutti i motocicli non solo “i motorini”. Mi riferisco in particolare al seguente passaggio “il Giudice di Pace ravvisa soltanto nei veicoli privati a quattro ruote, escludendo quelli a due ruote, in tal modo giungendo ad affermare che sarebbe carente di offensività in generale la circolazione di questi ultimi in tali aree”. Poi, a proposito della novità della questione, tale da giustificare la compensazione delle spese, si legge della “possibilità di circolazione da parte dei ciclomotori/motocicli nelle corsie preferenziali”.