La legge italiana sul diritto d’autore è del 1941, pensata per un’epoca in cui riprodurre un’opera protetta e diffonderla era impegnativo anche dal punto di vista economico. Oggi, tutti possono copiare una foto protetta dal diritto d’autore con estrema facilità e basta un click per condividerla con migliaia di utenti di internet. La suddetta legge è stata più volte modificata e integrata per cercare di adeguarla alle innovazioni tecnologiche. Da ultimo, con D.lgs. 8 novembre 2021 n. 177, il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo, nata allo scopo di aggiornare e armonizzare la disciplina sul diritto d’autore degli Stati membri. Con tale decreto, sono state apportate significative modifiche ed integrazioni alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, con particolare riferimento agli utilizzi digitali delle opere e dei contenuti oggetto di protezione. Sono state introdotte nuove disposizioni finalizzate a rendere più trasparenti le relazioni con le piattaforme online e ad assicurare una equa remunerazione per gli autori e gli editori di giornali con la previsione di specifici criteri. Sono inoltre state emanate norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore, i diritti connessi, le agevolazioni rispetto all’ottenimento di licenze, oltre a disposizioni finalizzate ad assicurare il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e degli altri materiali. Nessuna modifica è stata apportata alla normativa di seguito riportata sul diritto d’autore relativo alle fotografie (Diritti relativi alle fotografie)
COPYRIGHT SULLE FOTOGRAFIE
Le fotografie in origine non godevano della tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore, ma una limitata protezione (cosiddetto diritto connesso), sia sul piano temporale che con riferimento alla possibilità di usufruire del diritto da parte del titolare. Sul finire degli anni ’70 si è venuta a determinare una divergenza tra la protezione accordata alle fotografie dalla legge italiana e quella riconosciuta in sede internazionale alle fotografie artistiche. Con il D.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19, che recepisce le norme della Convenzione di Berna, ratificato dall’Italia nel 1978, si è operata una distinzione tra le “opere fotografiche” (fotografie dotate di carattere creativo), tutelate come oggetto di diritto d’autore e le “semplici fotografie” a protezione limitata (anche per quanto riguarda la riproduzione da parte di terzi). Soltanto quella che può definirsi “opera fotografica”, trova protezione piena per essere stata inserita nell’elenco di cui all’articolo 2 n. 7 della legge sul diritto d’autore- La distinzione operata dalla legge ha la sua giustificazione nel fatto che non possono essere messe sullo stesso piano, fotografie oggetto di una attività preparatoria di ricerca, composizione e studio del fotografo, tanto da esprimere una personale visione della realtà, e quelle prive di qualsiasi contenuto significativo, ma riproduzione tecnica della realtà. Solo nel primo caso potrà essere individuato l’elemento creativo e nel caso di uso indebito si può parlare di violazione del copyright.
LE SEMPLICI FOTOGRAFIE
Delle semplici fotografie se ne occupano gli articoli da 87 a 92 della stessa legge sul diritto d’autore. L’articolo 87 definisce come semplici fotografie: “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”.
Viene dallo stesso articolo specificato che “non sono comprese nell’ambito della tutela le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e simili”.
Con riferimento alle semplici fotografie, in base all’articolo 88 “spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia”. Di fondamentale importanza ai fini della protezione, il fatto che, in base all’articolo 90 della stessa legge n. 633/1941, affinché la fotografia possa dirsi protetta deve portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo (della ditta da cui il fotografo dipende o del committente, nel caso il fotografo abbia un contratto di impiego o di lavoro);
2) la data dell’anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata (per le fotografie riproducenti opere dell'arte).
Nello stesso articolo, al secondo comma, si legge che “qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi (…), a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore”. Questo significa che la diffusione di una “semplice fotografia”, da parte dell’autore, in forma anonima, rende legittima la libera riproduzione da parte di terze persone. Così non è, ovviamente, per le “opere fotografiche” protette da copyright. Va considerato a questo proposito che la data serve a mettere i terzi in grado di sapere se il diritto sulla fotografia si è estinto per decorso del termine di venti anni dalla produzione (art. 92). Nel caso sia in contestazione la mancanza della data, la mala fede va intesa come “consapevolezza, da parte del riproduttore, che la fotografia è ancora tutelata dalla legge in quanto eseguita in un’epoca non eccedente i venti anni”. Per quanto riguarda le foto pubblicate da giornali e riviste, in base a quanto stabilito nell’articolo 91, terzo comma: “La riproduzione di fotografie pubblicate sui giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso”.
Ovviamente, le suesposte norme regolatrici, inequivocabili e peculiari, trovano piena applicazione anche nel contesto del web e in tutti i campi che oggi internet offre alla comunità virtuale.
AVVISI DI PRESUNTA VIOLAZIONE
Questo articolo è propedeutico ad un prossimo articolo sul fenomeno dell’invio di avvisi con richiesta di risarcimento danni per presunta violazione del Copyright. Chiunque abbia un social networks, un sito, un blog, un giornale online e così via, potrebbe ricevere una richiesta di risarcimento, per delle pur semplici foto pubblicate, con una mail non certificata, da parte di una delle tante società “preposte al recupero”. Con tutta evidenza si tratta di una attività di business online, basata sulla corrispondenza di immagini, senza alcun controllo o valutazione sull’esistenza effettiva della violazione. Una attività finalizzata a fare quanti più soldi possibili con il pretesto della tutela dei diritti di fotografi loro “associati”.