Chi accudisce un animale si assume la responsabilità degli eventuali danni che dovesse causare. La responsabilità è tanto maggiore quanto il proprio animale per razza o indole sia difficile da gestire. Quindi, dovranno essere accentuale l’attenzione e la prudenza nel caso si tratti di razze canine notoriamente più aggressive. La Corte di legittimità ha più volte ribadito che il detentore di un cane, a prescindere dalla formale proprietà dell’animale, assume una posizione di garanzia, che impone l’obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni. Il cartello “attenti al cane”, collocato ben in vista, non basta ad esentare il proprietario da colpa per il comportamento violento dell'animale qualora dovesse cagionare lesioni ad una persona.
NORME DI RIFERIMENTO
Vediamo in che tipo di responsabilità incorre chi detiene un animale che procura danni.
Per l’ordinamento giuridico italiano, il proprietario di un animale che dovesse arrecare un danno a terzi può incorrere in conseguenze civili e penali.
Sotto l’aspetto civile è previsto un risarcimento dei danni in quanto l’articolo 2052 del Codice civile stabilisce che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Dal punto di vista sanzionatorio, a tutela della pubblica sicurezza, il Codice penale prevede una forma di responsabilità per chiunque lasci libero o non custodisca, con la dovuta diligenza, un animale considerato pericoloso. Difatti, l’articolo 672 del Codice penale stabilisce che “chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258”.
Altro risvolto penalistico si aggiunte, per le aggressioni che causino lesioni personali colpose.
In tal caso, oltre a dover risarcire il danno, il proprietario/detentore del cane dovrà rispondere del reato di cui all’articolo 590, secondo cui “chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309”.
LA VICENDA
La vicenda giudiziaria si riferisce ad un fatto avvenuto a Reggio Emilia, nell’ottobre del 2017, quando un uomo, veniva morso da un pitbull riportando lesioni con prognosi di dieci giorni per la guarigione. Mentre passeggiava con il suo cane, era stato aggradito dal pitbull sceso da un’auto, senza che il padrone riuscisse a trattenerlo, per avventarsi sul proprio cane. L’uomo, cercando di respingerlo, veniva azzannato riportando varie ferite.
Nel procedimento penale per lesioni, il proprietario del cane si costituisce parte civile per essere risarcito dei danni. Il Giudice di Pace di Reggio Emilia ritiene il proprietario del cane colpevole del reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 180 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Viene proposto appello, ma il Tribunale conferma la decisione di condanna.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso in Cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in quanto il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il cane fosse senza guinzaglio. In realtà, il guinzaglio lo aveva, ma non essendo stato assicurato alla cinghia di sicurezza all’interno dell’autovettura, se lo era trascinato dietro. Con il secondo motivo deduce la “manifesta contraddittorietà o illogicità della motivazione della parte in cui giudica credibile la testimonianza resa dalla parte civile”.
DECISIONE CASSAZIONE
Gli Ermellini, hanno ritenuto le doglianze manifestamente infondate, in quanto numerose decisioni di legittimità hanno chiarito ogni dubbio nel senso che “in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all'interno dell'abitazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 18814 del 16/12/2011)”.
Anche se, a seguito dell’ordinanza del 13 luglio 2016, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza a una razza o ai suoi incroci, per la Cassazione, quando un cane, per razza, mole ed indole risulti più aggressivo, l'obbligo di custodia si accentua per la posizione di garanzia che grava sul detentore. Ne consegue, proseguono i giudici, che “egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante".
Rientra, in altri termini, “in un criterio di assoluta logica che, attese le diverse potenzialità lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitino, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene”.
Si tratta di un principio corretto, “di cui deve essere ribadita la validità, e che la sentenza impugnata ha effettivamente tenuto presente, pure oggi che è stata esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosità dell'animale per l'abrogazione della lista delle razze pericolose, con una valutazione operata in concreto”.
Nella specie, peraltro, hanno fatto osservare i giudici di Piazza Cavour, “la circostanza che il cane fosse al guinzaglio risulta smentita dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente il quale ha affermato che il cane aveva il guinzaglio ma se lo é trascinato dietro”.
Inoltre la suprema Corte precisa che, “In caso di custodia di animali, al fine di escludere l'elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee”.
Infine richiama, e di fatto ratifica, la sentenza del 2017 secondo cui, “un cartello ‘ATTENTI AL CANE’ ben in vista al cancello d'ingresso della villetta non bastasse, ex se, per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli dovesse comunque provvedere ad un'adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone” (Cass, n. 17133 del 13/1/2017).
Per i motivi esposti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, di euro 3.000,00 nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
C’è da chiedersi se, in mancanza di una ammissibile motivazione, valeva la pena far finire la vicenda in Cassazione.