Il proprietario di un immobile ha il diritto di godere pacificamente del suo bene, senza subire disturbo dalla propagazione di rumori. Tuttavia, nulla può fare per impedire il fastidio se questo non supera la “normale tollerabilità”. Una recentissima sentenza della Cassazione ha ribadito che il limite di tollerabilità dei rumori non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, quindi variabile in base alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo.
La valutazione volta a stabilire se i rumori restino o meno compresi nei limiti della norma, nel senso che devono essere tollerati, va pertanto riferita, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.
NORMATIVA IMMISSIONI
Il tema che attiene alle immissioni ha la sua disciplina nell’articolo 844 del Codice civile e nell’articolo 659 del Codice penale, nel caso di rumori e schiamazzi. Il primo impone ai vicini di non essere “intolleranti” immettendo, nelle abitazioni altrui, fumo, calore, esalazioni e rumori che arrechino molestia. Il Codice parla di “fondo” e alcune immissioni erano consuete nel mondo agricolo di allora anche se valide in ogni contesto. Ai tempi attuali, soprattutto nei condominii, il contenzioso di molto prevalente è quello relativo alla immissione di rumori.
La norma, che intende proteggere il godimento pacifico del proprio immobile, individua, come sopra accennato, nella “normale tollerabilità” il criterio generale applicabile a tutti i tipi di immissioni. Quindi, al fine di poter agire per ottenere tutela, sia per proibire il comportamento molesto che per essere eventualmente risarciti, l’immissione fastidiosa deve essere ritenuta, dal consulente nominato dal giudice (nel caso di lite giudiziaria), non tollerabile.
Il Codice non specifica i limiti permessi, o soglia di tollerabilità consentita per le “immissioni rumorose”. Tuttavia, nel 1997, con il DPCM 14/11/97, si è stabilito (art. 4) che i limiti massimi per i rumori percepiti all’interno di una casa, corrispondono a: 5 decibel durante il giorno, nell’orario compreso tra le 6 del mattino e le 22; 3 decibel durante la notte. Per la costante giurisprudenza resta incontrovertibile il fatto che il limite di tollerabilità delle emissioni rumorose non è mai assoluto ma varia da luogo a luogo e non può prescindere dalla rumorosità di fondo della zona.
Sotto l’aspetto penale, si configura il reato di disturbo della quiete pubblica, quando i rumori o gli schiamazzi arrechino molestia non solo al vicino ma a più persone.
L’articolo 659 del codice penale, infatti, sanziona con l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 309 euro, sia il comportamento commissivo volto a produrre rumori molesti, sia il comportamento omissivo di chi non impedisce gli strepiti degli animali, recando così disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone.
VICENDA GIUDIZIARIA
Nel caso di specie, le emissioni rumorose provenivano dal seminterrato di un condominio, affittato ad un’associazione culturale che vi svolgeva attività di intrattenimento musicale, anche in orario notturno. I proprietari dell’appartamento soprastante citavano in giudizio il proprietario del seminterrato e l’associazione locataria, in persona del legale rappresentante, chiedendo la cessazione dell’attività di intrattenimento musicale, almeno nelle ore notturne. In alternativa, la realizzazione di strutture di insonorizzazione dei rumori idonee ad eliminare definitivamente la propagazione all’esterno delle emissioni sonore.
In aggiunta gli attori richiedevano “il risarcimento dei danni subiti, anche non patrimoniali, cagionati con le emissioni rumorose dal lontano luglio 2007 e fino alla cessazione, oltre al rimborso delle spese che sono stati costretti a sostenere per insonorizzare il proprio appartamento”.
Il Tribunale di Roma escludeva la responsabilità del proprietario e ordinava all’associazione di non utilizzare il locale per l’attività di intrattenimento musicale dopo le 23:00. Rigettava le domande risarcitorie proposte dagli attori.
La Corte di Appello, invece, vietava all’associazione l’attività di intrattenimento musicale a prescindere dall’orario fino alla completa effettuazione dei lavori di insonorizzazione. Condannava la stessa associazione, in solido con il rappresentante legale, a risarcire ai condomini ricorrenti i danni non patrimoniali patiti.
La sentenza d’appello è stata impugnata con ricorso in Cassazione, con il quale in particolare si è contestato l’utilizzo del criterio comparativo, adottato dal CTU in primo grado per valutare il livello delle emissioni sonore, escludendo altre tecniche alternative per saggiare i livelli di rumorosità.
Infine si è censurato il fatto che la Corte d’Appello abbia riconosciuto un danno risarcibile, “pur in assenza di una lesione alla salute e di una prova, anche solo presuntiva, del danno subito”.
DECISIONE CASSAZIONE
La Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 25976 del 6 settembre 2023, ha aderito alla costante giurisprudenza di legittimità orientata nel senso che deve considerarsi valido il c.d. criterio comparativo, secondo cui il limite di tollerabilità dei rumori non è mai assoluto.
Gli Ermellini precisano che il giudizio sulla normale tollerabilità, rimesso al sindacato del giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, “deve essere condotto con riguardo alla situazione concreta, alla specifica situazione ambientale diversa da luogo a luogo, in base alle caratteristiche della zona e alle abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante su cui vengono ad innestarsi i rumori denunciati come emissioni abnormi”..
La valutazione, volta a stabilire se i rumori restino o meno compresi nei limiti della norma, deve quindi riferirsi, da un lato, alla sensibilità dell’uomo medio e, dall’altro, alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.
Quanto al fatto che la Corte d’appello abbia riconosciuto l’esistenza di un danno risarcibile, pur in mancanza, secondo i ricorrenti, di una dimostrata lesione alla salute e di una prova, anche solo presuntiva, del danno subito, la Cassazione ribadisce che “anche se non risulta provato uno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare dentro la propria abitazione, così come del diritto alla libera e piena esplicazione delle abitudini quotidiane, integra una lesione che costituisce un danno conseguenza”.
Le conseguenze pregiudizievoli per la salute, dovute alle immissioni rumorose, superiori alla normale tollerabilità che il danneggiato abbia sofferto, vanno risarcite in termini di danno non patrimoniale, anche sulla base di elementi indiziari “potendosi avvalere a tal fine anche di presunzioni gravi, precise e concordanti”.
Secondo la Corte, “il danno allegato dai ricorrenti fin dal giudizio di primo grado, unitamente all’esito della CTU – che aveva effettivamente ravvisato l’esistenza di emissioni sonore oltre la soglia della normale tollerabilità – ben suffragano il quadro presuntivo considerato dalla Corte di merito, corroborando adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata”.
Alla luce di tali considerazioni è stato quindi confermato in sede di legittimità il risarcimento del danno a carico dell’associazione, nei termini indicati nel giudizio d’appello.
Lo stesso tema delle “immissioni rumorose intollerabili” è stato affrontato su questo giornale in un altro articolo di commento ad altra sentenza, pubblicato il 27 agosto 2022 con il titolo: “Condannato al risarcimento per l’abbaiare dei cani”. In questo caso per il risarcimento è stata ritenuta credibile dai giudici la tesi secondo cui i latrati eccessivi e costanti abbiano causato perdita di sonno e stress con l’insorgere di patologie tali da costringere il malcapitato ad assentarsi per malattia numerosi giorni dal lavoro. Sta di fatto che assenze per malattia e detrimento della capacità lavorativa hanno determinato una situazione ritenuta insostenibile dal datore di lavoro, tanto da indurlo a licenziare il lavoratore.