La carta del docente spetta anche ai professori precari

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Gli insegnanti con incarichi annuali svolgono prestazioni lavorative pienamente comparabili a quelle degli insegnanti di ruolo e devono ricevere analogo trattamento per l’aggiornamento professionale

La Corte di Cassazione fa chiarezza sul diritto all’attribuzione della Carta docente, nel senso che va riconosciuta anche ai supplenti con incarico annuale (termine al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (termine al 30 giugno). 

COSA PREVEDE LA LEGGE

L’istituto della Carta Docente, è stato introdotto dalla legge n. 107 del 2015, stabilendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita (…) la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali (…)”. Va ricordato che recentemente la legge 10 agosto 2023 n. 103 di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, il cosiddetto Decreto salva infrazioni ha esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), lasciando esclusi i docenti con contratto al 30 giugno  

COSA HA STABILITO LA CASSAZIONE

La Cassazione si è pronunciata su un “rinvio pregiudiziale interpretativo” del Tribunale di Taranto (ordinanza del 24 aprile 2023), dopo che la Corte di giustizia europea ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento dell’Unione Europea la norma che esclude per i docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della Carta Docenti (ordinanza emessa nella causa C-450/21 il 18 maggio 2022). Infatti il rinvio, considerate le varie vertenze aperte, è finalizzato a consentire una migliore attuazione del principio di uguaglianza sostanziale, in ambito processuale.

Quindi, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, affronta i punti di maggiore dubbio sollevati in via pregiudiziale dal Tribunale di Taranto.

In via preliminare chiarisce che l’istituto della Carta docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente, quanto alla sua natura giuridica. Poi puntualizza che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si darebbe un’utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l’impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. Quindi la Carta va qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.

La sentenza ha anche precisato, che poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell’arco del biennio, da ciò ne deriva che, se anche, nell’anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Infatti, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l’inserimento nel sistema scolastico che giustifica l’esercizio del diritto all’adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l’annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all’adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e, in questo caso, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno. 

PRINCIPI DI DIRITTO FISSATI

La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto ai quali, nei giudizi in corso e di quelli che verranno proposti, “dovrebbero” (il condizionale perché nel nostro sistema non sono obbligati) attenersi.

  1. La Carta docente spetta anche ai docenti non di ruolo con un contratto fino al 30.06.2023 e la Corte specifica come il diritto sussista indipendentemente dalla richiesta che possa aver fatto il lavoratore al Ministero.
  2. A proposito del fatto che alcuni tribunali avevano negato il riconoscimento in questione in quanto il docente, al momento della pronuncia della sentenza, non era titolare di un rapporto di lavoro presso la scuola statale, la Suprema Corte si pronunciata nel senso che il diritto alla Carta sussisterebbe a prescindere dall’avere in essere un rapporto di lavoro.  Per la Suprema Corte sarà sufficiente che siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo. Anche in questo caso spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
  3. Il diritto sussiste addirittura per tutto il personale che ha fatto il docente, anche se adesso svolge altra attività. Quindi, per coloro a cui sarebbe spettata l’erogazione della Carta docente, ma che attualmente sia fuori dal sistema scolastico per qualunque ragione, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica.
  4. L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, quindi dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. 

SITUAZIONI NON CHIARITE

Rispetto a quanto sollevato dall’ordinanza del Tribunale di Taranto, sono rimasti esclusi, nel senso che la Corte non si è pronunciata, su alcuni aspetti, che pure formano oggetto di diverse vertenze. La Corte non ha chiarito, ad esempio, se spetti o meno il beneficio di cui si discute: ai docenti che hanno prestato servizio in base delle cd. “supplenze brevi”; ai docenti con contratti aventi durata fino al termine delle lezioni ed infine sui contratti part time. 

I sindacati, in primis FLC CGIL, hanno considerato la decisione come una loro vittoria avendo lottato sul tema del diritto alla Carta contro “la discriminazione tra personale docente a tempo determinato ed a tempo indeterminato”, sostenendo che tale disparità fosse illegittima stante la finalità propria della Carta docente. 

Proprio perché la Cassazione non si è pronunciata su alcuni punti, ritengono non si debba escluderne a priori l’applicazione, del beneficio per le supplenze brevi quando la prestazione lavorativa anche se frammentata riguarda un arco temporale fino al 30 giugno o fino al 31 agosto e giustifichi il diritto alla Carta per la continuità della stessa. Per tutto questo aspettano tutti i possibili interessati presso le loro sedi al fine di valutare la situazione individuale di ciascuno e l’iniziativa legale più opportuna.