Per la Cassazione, non può esserci l’addebito della separazione per infedeltà coniugale se l'adulterio è avvenuto quando il matrimonio era già in crisi o irrimediabilmente compromesso. Per meglio comprendere il contenuto della decisione voglio preliminarmente chiarire che un coniuge può chiedere l’addebito della separazione all’altro quando gli attribuisce la colpa del fallimento dell’unione. In altre parole, lo ritiene responsabile della violazione dei doveri familiari e coniugali. Infatti, nel passato, fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975, si parlava di “separazione per colpa”. Il caso più frequente (non è l’unico!) è l’adulterio (tradimento da parte del marito o della moglie) che provoca la crisi coniugale, perché il coniuge tradito non sopporta più di vivere con l’altro e la convivenza diventa intollerabile.
QUANDO CHIEDERE L'ADDEBITO DI COLPA
I casi più frequenti di violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, che consentono di chiedere l’addebito di colpa, oltre all’infedeltà coniugale, sono la violazione dell’obbligo di coabitazione (il c.d. abbandono del “tetto coniugale”); la violazione del dovere di assistenza morale e materiale; il fatto di non contribuire al mantenimento dell’altro coniuge e/o dei figli. Si inseriscono in questa serie anche condotte penalmente rilevanti come i casi di maltrattamento morale e/o fisico, tanto nei confronti del coniuge quanto dei figli. Esiste poi una casistica molto varia legata all’uso di telefonini e Social: di mariti o mogli che cercano avventure sui siti di incontri, di messaggi compromettenti trovati sul cellulare della moglie o del marito; di post e commenti pubblicati sui social network. La giurisprudenza più recente ha considerato, come causa di crisi matrimoniale e di addebito della separazione, anche l’uso imprevidente e compromettente di telefonini e social.
IL CASO DI SPECIE
Nel caso di specie, un marito tradito dalla moglie si rivolge al Tribunale di Catania per chiedere l’addebito della separazione e ottiene una sentenza favorevole. La signora, cui è stata addebitata la separazione, appella la sentenza del Tribunale e la Corte d’Appello di Catania, accogliendo l’appello, revoca la pronuncia di addebito della separazione “dal momento che, anche volendo ritenere accertata l’infedeltà della moglie, tale comportamento era intervenuto quando era già in atto una profonda frattura coniugale”. Il marito tradito propone ricorso per Cassazione basato su tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce che della preesistente crisi matrimoniale il giudice dell’appello non aveva dato una prova rigorosa e quindi l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà era “circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile”.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza impugnata aveva fornito “una personale e fantasiosa lettura dei fatti del tutto disancorata da ogni elemento probatorio”, osservando che l’unica valutazione, processualmente rilevante, degli elementi probatori era stata effettuata dal giudice di primo grado (che si era pronunciato a suo favore!).
Con il terzo motivo il ricorrente contesta la valenza del referto medico come prova della pregressa crisi matrimoniale, in quanto “tale documento provava solo uno stato di insoddisfazione unilaterale da parte della moglie, quindi, non ancora sfociato in una crisi matrimoniale”.
La suprema Corte di Cassazione con Ordinanza 6 aprile 2022, n. 11130, non ritiene di poter accogliere il ricorso e conferma la decisione.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
I giudici di legittimità analizzano i tre motivi congiuntamente e li ritengono infondati e inammissibili, “in quanto tutti vertevano sulla valenza probatoria da attribuire alla infedeltà di un coniuge e sulla distribuzione dell’onere della prova”. I Giudici, semplificando il discorso, osservavano che secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, spetta a chi invoca l'infedeltà dell'altro coniuge ai fini dell'addebito, dimostrare che è stato il comportamento infedele ad aver reso la convivenza intollerabile, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. All'altro coniuge spetta invece dimostrare “l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà”
Nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato tali principi rilevando che la preesistente crisi matrimoniale risultava provata dal fatto che la moglie si fosse rivolta a un centro anti-violenza e avesse chiesto un supporto psicologico presso il locale Policlinico, proprio per risolvere la crisi matrimoniale e la situazione di conflitto con il marito. Non solo, ma anche le stesse ammissioni del marito in ordine ad un cambiamento delle abitudini della moglie negli ultimi tre anni di matrimonio, dimostrano che era a conoscenza dello stato psicologico della consorte. Per queste motivazioni il ricorso è stato rigettato.
IN CONCLUSIONE
Affinché si possa ottenere una pronuncia di separazione con addebito è quindi necessario che il Giudice appuri come la condotta tenuta dal coniuge sia stata la causa della crisi coniugale e non già l’effetto. In buona sostanza, per aversi una pronuncia di addebito, è necessario che il comportamento contrastante con i doveri coniugali tenuto da uno dei due coniugi sia stato la causa della rottura del rapporto matrimoniale e non l’effetto di una crisi già maturata e consolidata in precedenza e dovuta ad altri motivi.