Nel caso venga investito un pedone, il conducente del mezzo non può ritenersi responsabile quando venga accertato che non ha avuto nessuna possibilità di evitate e impedire l'evento. Secondo la Cassazione, questa situazione si verifica quando il pedone abbia avuto un comportamento “imprevedibile ed anomalo”, tale da mettere l’automobilista nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Nessun addebito di colpa quindi se il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo e l’automobilista procede sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale ed anche quelle di comune prudenza e diligenza.
LA VICENDA
Un bambino, accompagnato dalla nonna, veniva colpito dalla parte anteriore destra da un'auto riportando lesioni. L’impatto avveniva all'altezza degli stalli di sosta, con vetture parcheggiate sul lato della sede stradale. I genitori del bambino chiedevano il risarcimento chiamando in causa l’automobilista e la compagnia assicuratrice. Il Tribunale, all′esito dell′assunzione della prova orale e della effettuata consulenza tecnica d’ufficio medico legale, decideva per un concorso di colpa del 50 % a carico del conducente dell′auto e lo condannava, unitamente alla società assicuratrice, al risarcimento dei danni in favore dei genitori. Il giudice di primo grado, pur ritenendo che l′attraversamento del bambino, di appena due anni, fosse stato improvviso, osservava che il conducente, “transitando in area abitativa e con autovetture in sosta ai lati della strada, avrebbe dovuto adottare una condotta di guida estremamente prudente”. La sentenza è stata appellata ed è stata riformata dalla Corte d′appello che ha negato il diritto al risarcimento richiesto dai genitori del minore. I giudici d′appello, rianalizzando nuovamente quanto rilevato dalle autorità, hanno ritenuto provato che l′urto era avvenuto con la parte laterale anteriore destra dell′auto e subito dopo che il bambino, correndo, era uscito dalla sagoma dell′auto parcheggiata sulla destra. Infatti, dai rilievi grafici della Polizia Municipale emergeva che le tracce di sangue del bambino, a seguito della caduta, erano state rilevate all′interno dell′area di sosta fra due veicoli parcheggiati e che il punto d′urto era stato individuato proprio all′inizio della carreggiata stradale ed alla fine della sagoma dell′auto in sosta. Sulla base di tali circostanze hanno concluso che l′attraversamento era stato “improvviso, imprevedibile ed inevitabile e che non poteva ritenersi che il conducente dell′auto avesse avvistato il bambino, né che potesse tentare una manovra d′emergenza, non riuscita a causa della velocità tenuta”. Hanno, pertanto, ritenuto che il pedone fosse il solo responsabile dell’evento.
RICORSO IN CASSAZIONE
I genitori ricorrono alla suprema Corte, censurando la sentenza per aver ritenuto non colpevole il conducente dell'autovettura. Denunciano vizi e violazione di legge per aver ritenuto l’attraversamento “imprevedibile”, senza aver previamente accertato in concreto la condotta del conducente, il rispetto dei limiti e delle regole cautelari imposti e senza avere fornito un supporto argomentativo adeguato circa la correlazione tra le macchie di sangue rinvenute ed il punto di impatto. Sostengono pure che le dichiarazioni del conducente del veicolo non spiegavano quando avesse percepito la presenza e la posizione del bambino. Quindi, sarebbe stato necessario accertare in concreto l'ubicazione esatta del minore, lo stato dei luoghi, ed in particolare della strada e delle distanze tra stalli e marciapiede, oltre alla velocità dell'auto sia prima che al momento dell'urto, La Cassazione non ha accolto le censure fatte valere. Vediamo perché.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione, con ordinanza n. 20140 del 13 luglio 2023, ha ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione in quanto i ricorrenti, non hanno prospettato una falsa applicazione delle norme, ma piuttosto hanno insistito nell'affermazione che la Corte territoriale avrebbe operato un accertamento sommario e lacunoso, in tal modo muovendo una critica all'interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie operata dai giudici di appello.
Nel caso di specie, piuttosto, il giudice d'appello, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, ha accertato che “l'attraversamento del bambino, di appena due anni, è stato improvviso ed imprevedibile, ha escluso che la velocità dell'autovettura possa avere avuto una qualsiasi incidenza sull'investimento del pedone, o che fosse inadeguata in relazione alle condizioni dei luoghi, sottolineando come gli elementi di prova acquisiti avessero pienamente confermato che la condotta del bambino, connotata da assoluta imprevedibilità, ha reso impossibile il tentativo di una manovra di emergenza atta ad evitare l'impatto con il veicolo, così attestando che non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell'autovettura, in quanto l'impatto è avvenuto quando il veicolo già si trovava all'altezza del punto in cui è uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all'età, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell'autovettura parcheggiata”.
In conclusione, per i giudici di legittimità, la decisione impugnata non presenta le gravi anomalie segnalate “perché la Corte d'appello, prendendo in esame tutto il corredo probatorio messo a sua disposizione, ha adeguatamente esplicitato gli elementi da essa valorizzati per addivenire ad escludere qualsiasi responsabilità del conducente dell'autovettura”.
Per i suesposti motivi, il ricorso è stato rigettato.
La decisione conferma un indirizzo consolidato, espresso da altra recente decisione (Sentenza n. 42018 depositata l’8 novembre 2022), commentata su questo giornale con un articolo pubblicato il 3 dicembre 2022 dal titolo: “Se il pedone sbuca all'improvviso il guidatore non può essere incolpato.