Durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze. Ciò implica che a seguito della separazione, non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro- La Cassazione ha confermato quanto deciso dai giudici di merito nel senso che non sono restituibili, sia le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, come quelle effettuate prima del matrimonio anche con denaro ricevuto quale donazione nuziale.
DONAZIONE OBNUZIALE
Poiché la vicenda giudiziaria conclusasi in Cassazione riguarda la richiesta della restituzione della somma ricevuta in donazione in occasione del matrimonio, utilizzata per la casa coniugale, è bene chiarire che l’articolo 785 del Codice civile (Donazione in riguardo di matrimonio), prevede la cosiddetta donazione obnuziale, fatta in vista di un determinato futuro matrimonio. Donazione che può essere fatta sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi. o dei figli nascituri. Se la donazione è fatta da uno dei due coniugi, donatario sarà l'altro; se il donante è un terzo i beneficiari della liberalità possono essere entrambi i futuri coniugi o solo uno di essi. Tale donazione, si ritiene che venga tacitamente accettata, senza particolari formalità, basta che il matrimonio si compia. L’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione; che resta invece valida in caso di separazione personale e di divorzio.
LA VICENDA
Nella vicenda conclusasi in Cassazione, l'ex moglie, dopo la pronuncia giudiziale di separazione personale, chiedeva al giudice la condanna del marito alla restituzione della somma di oltre 11mila euro ricevuta in donazione e spesa per la casa nuziale (5mila euro spesi per le porte) e per il matrimonio ed alla consegna in natura o per equivalente pecuniario del mobilio e degli arredi della casa coniugale da lei acquistati prima del matrimonio.
Tutte le richieste sono state rigettate in primo grado dal Tribunale di Agrigento, mentre la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava lo scioglimento della comunione di alcuni beni, riconoscendo alla ex moglie in proprietà esclusiva quei beni comuni individuati nella relazione del consulente tecnico di ufficio.
Quanto alla domanda di restituzione del denaro ricevuto quale donazione nuziale, anche la Corte d'Appello, ha ritenuto infondata la richiesta. La donazione fatta dal padre della donna in occasione del matrimonio, per i giudici d’appello doveva ritenersi come effettuata in favore di entrambi i coniugi sicché doveva ritenersi entrata nella comunione. Quindi non restituibile in quanto “presuntivamente utilizzata per apportare miglioramenti alla casa coniugale”.
Anche per le spese effettuate nell'interesse comune anteriormente al matrimonio, doveva presumersi “la rispondenza delle spese sostenute ai bisogni familiari e al criterio di proporzionalità sotteso all'art. 143 codice civile”.
LA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21100 del 19 luglio 2023, ha ritenuto del tutto infondata la tesi della ricorrente secondo cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerare le somme donate dal padre, in occasione delle nozze, restituibili a prescindere dalla destinazione a entrambi i coniugi e dall'utilizzo che ne era stato fatto in funzione della vita coniugale.
La Cassazione, coglie l'occasione per ricordare che anche le spese effettuate prima del matrimonio, sono irripetibili, essendo state utilizzate in vista delle nozze, “avendo evidenziato la stessa ricorrente di aver utilizzato le suddette somme per l'acquisto delle porte dell'abitazione coniugale e per il pagamento dei confetti e del banchetto nuziale”.
Mentre per le altre spese, “la sentenza è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui le somme utilizzate dalla ricorrente devono presumersi come dirette al soddisfacimento dei bisogni familiari e, conseguentemente, le spese si considerano come una donazione avvenuta in adempimento del dovere di contribuzione ex art. 143 c.c. e non sussiste alcun diritto al rimborso”.
Il Collegio, ha respinto il ricorso precisando di dare continuità ad un principio di diritto già fissato dalla giurisprudenza di legittimità, basato sulla previsione del Codice civile (artt. 143 e 316 bis, comma 1) secondo cui durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze. In base a quest’obbligo reciproco dei coniugi, “a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio” (Cass., Ordinanza n. 10927 del 07/05/2018).
In conclusione, è stato inequivocabilmente chiarito che, anche le spese effettuate prima del matrimonio, con denaro ricevuto quale donazione nuziale, devono ritenersi non restituibili.
QUANDO LA RESTITUZIONE E' DOVUTA
Secondo la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, occorre distinguere quelle spese che possono considerarsi una “obbligazione naturale” e spontanea imposta dal Codice, che si effettuano con l’intento della reciproca assistenza, da quegli esborsi che, per la loro entità economica, vanno oltre il previsto dovere di contribuzione.
Una ipotesi abbastanza frequente è la dazione di danaro, che un coniuge fa all’altro, per l’acquisto o la ristrutturazione della casa coniugale di proprietà esclusiva; per acquistare mobili costosi; oppure per avviare un’attività economica. Se interviene la crisi coniugale, c’è da aspettarselo ed è molto probabile che si chieda la restituzione di quanto donato. Soprattutto se la separazione non è pacifica, se non si trova un accordo e il coniuge che ha beneficiato del contributo economico ne trae un notevole vantaggio.
In breve si può dire che nel caso di importi notevoli non proporzionati e adeguati al proprio reddito ed in tutti quei casi in cui non è sostenibile che l’entità dei conferimenti rappresenti una normale contribuzione ai bisogni della famiglia, sussiste il diritto ad un adeguato rimborso.
La giurisprudenza concorda nel riconoscere il diritto alla restituzione quando le prestazioni effettuate da uno dei coniugi a favore dell’altro andrebbero a costituire un indebito e ingiustificato arricchimento del beneficiario. Per stabilire se il valore del contributo va oltre l’adempimento dell’obbligazione “morale” imposta dal Codice, e quindi per decidere quanto va restituito e quanto resta all’ex, entrano in gioco le condizioni sociali e patrimoniali di chi effettua il conferimento. Il diritto al rimborso riguarda quanto elargito in eccedenza rispetto ad un “adeguato” contributo alle spese ordinarie della convivenza.
Quanto alla natura giuridica delle elargizioni di denaro tra coniugi in costanza di matrimonio, come quelle finalizzate all’acquisto (oppure alla ristrutturazione) dell’immobile, la giurisprudenza ritiene, in maniera costante, che tale contributo sia da considerare una “donazione indiretta”.