Le multe per velocità eccessiva rilevate con autovelox possono essere annullate, nel caso di impugnazione, se la Pubblica Amministrazione chiamata in giudizio non esibisce la documentazione fotografica, al fine di provare l’avvenuta infrazione che ha dato luogo alla sanzione. Questo il principio che emerge dalla sentenza 6 dicembre 2021, n. 2430, emessa dal Giudice di Pace di Cassino. Il verbale di accertamento della violazione “fa piena prova sino a querela di falso limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza”, ma non quando il verbale sia stato redatto in un momento successivo all'infrazione tramite attività d'ufficio.
PREMESSA
Nel caso di infrazione per superamento dei limiti di velocità rilevato dall’autovelox, fra i diritti del multato c’è quello che consente di visionare la documentazione fotografica relativa all’infrazione. Ed è proprio la foto con la targa ben visibile e leggibile che consente di individuare il veicolo e quindi risalire al suo proprietario. Può essere molto semplice perché sono sempre di più i sistemi e le procedure telematiche che consentono di vedere foto autovelox online. Sul verbale deve essere indicata la modalità per visionare la foto online o per effettuare la richiesta di invio del duplicato per posta elettronica o per poterla esaminare di persona (può farlo anche un soggetto terzo, a patto che abbia una delega specifica) presso gli uffici preposti. E bene verificare sempre!
LA VICENDA
Nel caso di specie, l’infrazione è stata rilevata da un tutor nella tratta autostradale compresa tra Cassino e Aquino. Inizialmente il verbale, contenete una sanzione di oltre 700 euro, è stato impugnato con ricorso al Prefetto di Frosinone che lo ha respinto ed ha confermando la multa. A questo punto l'avvocato Roberto Iacovacci, legale del Foro di Latina, specializzato anche in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, si è rivolto al Giudice di Pace di Cassino, competente per territorio. Nel ricorso ha sostenendo che, come sancito da molti giudici di merito e anche dalla Cassazione, quando il verbale di contestazione si basa su attività ispettiva di verifica del rilievo strumentale e della relativa documentazione fotografica, non ha fede privilegiata rispetto alla presunta infrazione stradale contestata. Quindi, non può avere alcun valore probatorio precostituito. In tal caso, non può mancare la foto per poter accertare che l'infrazione contestata sia stata commessa proprio dal mezzo appartenente alla persona a cui viene inviata.
L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE
Come giustamente sostenuto nel ricorso, un ben consolidato indirizzo giurisprudenziale della Cassazione ha stabilito che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è onere della Pubblica Amministrazione provare l’esistenza della violazione contestata. In particolare, “deve dimostrare la sussistenza dell'infrazione e quindi la legittimità del procedimento sanzionatorio”. Infatti, la suprema Corte, in più occasioni ha ribadito che i verbali di accertamento delle violazioni fanno piena prova fino a querela di falso, limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale richiedente, come da lui compiuti, o come avvenuti in sua presenza. (tra le tante da ultimo Corte di Cassazione 28 gennaio 2021 n. 1837). Inoltre, i giudici di legittimità hanno più volte precisato che “le ulteriori circostanze di fatto che il pubblico ufficiale ha appreso, a seguito di ispezione di documenti, non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito”. Pertanto, quando sia eccepita la mancanza di prova dell’avvenuta violazione, la pubblica amministrazione è tenuta a dimostrare la sussistenza dell’infrazione contestata. Con la conseguenza che “l’omesso deposito della documentazione necessaria per l’esame dei motivi fatti valere dall’opponente comporta l’accoglimento del ricorso”.
DECISIONE DEL GIUDICE DI PACE
La decisione del Giudice di Pace di Cassino non può dirsi quindi una “sorprendente” novità. La sua rilevanza sta nel fatto che ha pienamente recepito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, fatto valere correttamente nel ricorso perfettamente impostato. Non sempre accade! Infatti, nella motivazione della decisione si legge: “Il verbale di accertamento della violazione fa piena prova sino a querela di falso limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante”. Nel caso specifico, il verbale era stato redatto successivamente “attraverso attività ispettiva di verifica del rilievo strumentale e della relativa documentazione fotografica”. Così prosegue il giudice cassinate: “L'ente accertatore non può limitarsi a produrre in giudizio il verbale con cui è stata contestata l'infrazione all'automobilista ma è tenuto a fornire al giudice elementi idonei a dimostrare la fondatezza della propria pretesa”. In conclusione, il ricorso è stato accolto ed il verbale è stato annullato per la mancata produzione in giudizio di immagini valide fornite dall'autovelox.
NOTA CONCLUSIVA
Riassumendo, dalla giurisprudenza di Cassazione e dalla sentenza del giudice di Cassino, si può dedurre che nel caso di impugnazione, mentre il verbale da infrazione rilevata con autovelox mobile presenziata, fa piena prova fino a querela di falso (quindi la foto non è indispensabile), il verbale relativo a sanzioni elevate con le “autovelox fisse a funzionamento costante” (impresenziate) possono essere annullate tramite ricorso se l'Ente accertatore non produce in sede di giudizio la foto utilizzata per elevare la sanzione.