Ultimo aggiornamento:  31 Marzo 2023

Multe annullabili per “stato di necessità”: casi in cui si applica

Una recente sentenza della Cassazione si è pronunciata sulla annullabilità delle multe, quando l’infrazione sia dovuta a comprovate situazioni di urgenza o grave pericolo e quindi ad uno “stato di necessità”. Quest’ultima decisione ha confermato che l’urgenza deve essere effettiva e non solo temuta, nel senso che il conducente deve fornire la prova del grave pericolo corso da lui o da un’altra persona. Nessuna esclusione di responsabilità, quindi, se il guidatore non dimostra l’effettivo “stato di necessità”.  Nel caso di impugnazione del verbale, è quindi giusta la conferma della sanzione da parte del giudice quando non ravvisa gli estremi dell’urgenza. 

LA DISPOSIZIONE

Anche per chi guida, viene applicato l’articolo 54 del Codice Penale, secondo cui “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. L’applicabilità della norma al Codice della Strada è confermata dall’articolo 4 comma 1 della legge 689/1981, secondo cui “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. In linea generale, lo stato di necessità come scriminante si base sul principio del bilanciamento degli interessi, in cui uno di essi viene considerato prevalente rispetto agli altri. Di conseguenza, la “condotta illecita”, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, non sarà punibile.

 La grande maggioranza delle violazioni al Codice della strada, riguarda l’eccesso di velocità per emergenza medica, in molti casi solo presunta. Nel caso di specie, il conducente si era messo alla guida nonostante avesse la patente sospesa. 

LA VICENDA

Il conducente multato si era messo alla guida, nonostante la sospensione della patente nel timore che la fidanzata stesse male. Nel verbale redatto dalla Polizia Stradale è stata contestata “la violazione dell’art. 218, comma 6, del Codice della strada per avere condotto una autovettura nonostante la sospensione della patente di guida”. L’automobilista ha impugnato il verbale ma sia il primo giudice che il Tribunale, al quale è stato proposto appello, hanno reputato contrastante con le risultanze di causa la tesi difensiva secondo cui si era posto alla guida del veicolo per lo stato di necessità di soccorrere la propria compagna. Avendo accusato forti dolori e perdita di sensi, doveva condurla immediatamente al locale pronto soccorso. Col ricorso in Cassazione l’avvocato dell’automobilista sostiene nuovamente l’errore in buonafede del conducente sanzionato. In particolare, il legale lamenta l’erronea interpretazione delle disposizioni in materia di scriminante dello stato di necessità, poiché, chiarisce, è stata negata “qualsiasi efficacia alla pur erronea ma incolpevole convinzione del conducente di trovarsi in una situazione di pericolo di grave danno”.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 7457/2023, ha precisato che ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile. Ancora una volta, è stato ribadito il principio già fissato da precedenti decisioni secondo cui “In materia di violazioni al codice della strada, lo stato di necessità invocato in ragione di un malore del passeggero non esclude la responsabilità del conducente, a meno che non si riscontri la situazione di effettivo pericolo e l’impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso”. Quindi, nel caso di specie, “la mera apprensione per il presunto malore della fidanzata non può giustificare l’illecita condotta dell’automobilista che, nonostante la precedente sospensione della patente, si è messo alla guida con l’intenzione di portarla al Pronto Soccorso o di accompagnarla a casa”.

Per completezza di informazione c’è da dire che la giurisprudenza ha più volte riconosciuto anche il cosiddetto “Stato di necessità putativo”, che si ha quando chi commette l’infrazione è convinto di trovarsi in una situazione di pericolo di grave danno. Tuttavia, questa convinzione deve essere determinata da circostanze oggettive (evidente malessere, ferite rivelatesi non gravissime ecc.) Tanto per fare un esempio, è stata riconosciuta la scriminante dello stato di necessità ad un marito multato per aver superato la velocità consentita, mentre portava all’ospedale la moglie in preda alle doglie, anche se poi la moglie non ha partorito lo stesso giorno.

CONDIZIONI PER LO STATO DI NECESSITÀ

La norma di cui all’articolo 54 del Codice penale individua tre elementi per il riconoscimento della scriminante: il pericolo attuale, la necessità di salvataggio e la proporzione tra fatto e pericolo corso. Quindi, l’annullamento della sanzione amministrativa, ad esempio per eccesso di velocità, è possibile quando ricorrano contemporaneamente tutta una serie di elementi:

  • la necessità di evitare un danno a sé stessi o qualcun altro;
  • il danno non dovrà essere di lieve entità ma grave;
  • il danno non dovrà riferirsi al patrimonio ma ad una persona o ad un animale;
  • il pericolo del danno dovrà essere attuale, nel senso che implica una reazione urgente ed immediata (ad esempio, non si può intraprendere o continuare la “corsa in auto” se il pericolo cessa);
  • il danno non potrà essere causato volontariamente (dalla persona che si mette poi al volante).

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