Nel calcolo dell’assegno divorzile va considerata anche la convivenza prematrimoniale
Nella determinazione dell’assegno divorzile, si dovrà tenere conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale, soprattutto se durante tali anni, sono state compiute scelte di vita professionali determinanti. La Cassazione ha ritenuto che, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase “di fatto” dell’unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, nel caso di divorzio, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale nell’assegno. Si tratta di una sentenza, peraltro emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione, con una dissertazione lunga 41 pagine, definita giustamente “storica” per il fatto che va ad incidere profondamente nella materia del diritto di famiglia, stabilendo che i giudici devono interpretare le norme in “senso evolutivo”, adeguando le loro pronunce al mutare dei tempi. Nel caso di specie, tenendo conto che la convivenza prima delle nozze “è ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società”.
LA VICENDA
Nella vicenda in esame, l’ex moglie s’era rivolta ai giudici di legittimità per il fatto che la Corte d’Appello di Bologna, nella quantificazione dell’assegno di divorzio, non aveva considerato il periodo settennale (dal 1996 al 2003) di convivenza prematrimoniale. Periodo durante il quale era nato anche il figlio della coppia.
Secondo la ricorrente, non si differenziava il suo contributo finanziario e personale fornito nel periodo di convivenza da quello elargito dopo il matrimonio. In particolare evidenziava come non vi fossero differenze “soprattutto con riguardo alle scelte comuni di organizzazione della vita familiare e riparto dei rispettivi ruoli”.
Per la Corte d’appello, invece, la donna aveva lasciato il lavoro prima delle nozze e quindi “non risultava che ella avesse sacrificato aspirazioni personali e si fosse dedicata soltanto alla famiglia, rinunciando ad affermarsi nel mondo del lavoro”.
Nel ragionamento del giudice di secondo grado, peraltro, sotto l’aspetto legale, il periodo di convivenza anteriore alla celebrazione del matrimonio, non poteva essere considerato “poiché gli obblighi nascono dal matrimonio e non dalla convivenza”.
LA STORICA SENTENZA
Cercando di estrarre, dalla sentenza del 18 dicembre 2023, n. 35385, di ben 41 pagine, ciò che può interessare, a titolo di informazione, il lettore comune, si può dire che le Sezioni Unite della Cassazione hanno ripercorso l’evoluzione interpretativa giurisprudenziale, quanto ai criteri di determinazione dell’assegno divorzile, per poi pronunciarsi sulla possibilità o meno di considerare nel calcolo anche il periodo di convivenza prima del matrimonio.
La Corte ha spiegato come, a partire dalla storica sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018, si è affermato che il giudice deve accertare l’adeguatezza dei mezzi alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, “in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
In ordine alla contestazione e alle censure mosse alla sentenza impugnata, le Sezioni Unite hanno anzitutto specificato che nel nostro ordinamento sussiste indubbiamente una differenza tra matrimonio e convivenza. Il matrimonio, per volontà del legislatore, è un “modello istituzionale”, mentre la convivenza di fatto, al contrario, è un “modello familiare non a struttura istituzionale”. Tuttavia, “convivenza e matrimonio sono comunque modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale, anche a seguito della cessazione dell’unione istituzionale e dell’unione di fatto”.
Ciò posto, prosegue la Corte, ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell’assegno divorzile, il criterio individuato dalle Sezioni Unite del 2018, dove la durata del matrimonio assume una rilevanza cruciale, risulta decisivo per affrontare anche il tema relativo ai rapporti tra convivenza e matrimonio, atteso che, come allora è stato chiarito “alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo”. Sul punto, la Suprema Corte aggiunge che alla luce di quanto affermato dalla Cassazione nel 2018, nonché della crescente rilevanza sociale del fenomeno della convivenza di fatto che si protrae nel tempo, “deve necessariamente essere presa in considerazione anche nella fase patologica del rapporto coniugale e dunque anche ai fini della determinazione dell’assegno divorzile”. Tuttavia, deve trattarsi di convivenza prematrimoniale, protrattasi nel tempo che abbia “consolidato una divisione dei ruoli domestici capace di creare scompensi destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire”. In altre parole “una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche”, Per l’inclusione del periodo della convivenza prematrimoniale nel calcolo dell’assegno deve esserci “una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale”, Si tratta di verificare il “contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio”. In particolare, serve sapere se si possano ricollegare, sacrifici o rinunce, “alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte a Sezioni Unite ha dunque accolto il ricorso proposto dalla ricorrente, riconoscendole il diritto al computo del periodo di convivenza prematrimoniale nella determinazione dell’assegno divorzile.