Se il parchimetro non accetta banconote e carte, la multa è pienamente legittima e non si ottiene l’annullamento eccependo il fatto che non si era in possesso di monete. La “scusa” di avere solo moneta cartacea e bancomat, per pagare la sosta dentro le strisce blu, non esime l’automobilista, che intende parcheggiare nella zona a pagamento, di fare il possibile per procurarsi le monete necessarie. Questo in estrema sintesi quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 277 del 7 gennaio 2022.
IL CASO
La vicenda giudiziaria in discorso ha inizio con un ricorso al Prefetto di Firenze per l’annullamento di un verbale di contravvenzione al Codice della strada, “per aver lasciato la propria vettura in sosta, in area a pagamento, senza corrispondere la prescritta tariffa”. Il Prefetto non accoglieva il ricorso ed emetteva ordinanza ingiunzione di pagamento che veniva impugnata con ricorso al Giudice di Pace della stessa città per chiederne l’annullamento. Anche il giudice di Pace rigettava il ricorso (sentenza del 2017). Veniva proposto appello in Tribunale, che veniva rigettato. (sentenza del 2019). Allora il tenace e ostinato automobilista proponeva ricorso in Cassazione sempre per far rilevare la circostanza che i parchimetri predisposti dal Comune di Firenze per il pagamento della tariffa di sosta accettassero solo monete. Altro motivo addotto: il fatto che non aveva monete con sé al momento del fatto contestatogli. In sostanza, ribadiva che non essendogli stato possibile adempiere all’obbligo di pagamento della prevista tariffa, a causa del parchimetro obsoleto che imponeva il pagamento in moneta, la sosta del suo veicolo doveva considerarsi legittima anche in mancanza del tagliando.
DECISIONE SULLA CASSAZIONE
La Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso, perché in materia di sanzioni amministrative una volta accertata l’infrazione, rimane a carico del trasgressore “l’onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto tutto il possibile per osservare la legge, cosicché nessun rimprovero possa essergli mosso”. Nel caso di specie, secondo la valutazione svolta dal Giudice di Pace e dal Tribunale, che hanno esaminato i fatti, tale onere non è stato assolto. I giudici di legittimità fanno chiaramente capire che è “inutile” proporre ricorso in Cassazione “tendente solo a ottenere una nuova pronuncia sui fatti, che è una finalità estranea al giudizio di legittimità”. In sintesi, riportando il linguaggio dei giudici, “in sede di legittimità il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di Cassazione”.
PARCHIMETRO COL POS
Qualche lettore ricorderà quanto si scrisse qualche anno fa sui giornali e sui social. Si disse che il parcheggio sarebbe stato gratis ove non fosse stato possibile pagare per mancanza del dispositivo POS sul parchimetro. I facili entusiasmi furono suscitati dalla legge di Stabilità 2016, che ha esteso anche ai parchimetri la necessità di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, salvo “oggettiva impossibilità tecnica”. Tale obbligo di consentire i pagamenti elettronici sui parchimetri è stato facile eluderlo e molti piccoli comuni non si sono ancora adeguati, in primo luogo perché non sono stati ancora emanati i “decreti attuativi”; in secondo luogo per la scappatoia della “oggettiva impossibilità tecnica” fatta valere in molte situazioni. Quanto alla giurisprudenza di merito sul punto, soprattutto quella dei Giudici di Pace, si può dire che si sono delineati due filoni giurisprudenziali. Alcune sentenze dei primi tempi hanno ritenuto illegittima la contravvenzione, a meno che il Comune costituendosi non riuscisse a dimostrare “l’oggettiva impossibilità tecnica” ed in questa ipotesi non si è ritenuto si potesse far ricadere il fatto che l’amministrazione fosse priva di sufficienti fondi per far fronte all’aggiornamento delle macchinette. Altri magistrati, hanno ritenuto le multe nulle dando ragione agli automobilisti solo con la dimostrazione di non aver avuto altro modo per adempiere all’obbligo d pagamento. L’importanza della sentenza di cassazione commentata sta nella autorevole conferma che, in mancanza del dispositivo POS, l’automobilista non è automaticamente esentato dal pagamento della sosta sulle strisce blu, ma è tenuto a verificare quale altra possibilità ci sia (procurarsi le monete, trovare posto altrove, cercare altro parchimetro idoneo nelle vicinanze ecc.). Per chiedere l’annullamento dell’eventuale multa bisogna avere le prove che effettivamente è stato impossibile corrispondere la tariffa prevista.
CHIOSA FINALE
Mi sia consentita questa postilla finale. Può sembrare paradossale che si possa arrivare in Cassazione, spendendo centinaia di euro, nell’illusorio intento di non pagare una multa di 41 euro che, se pagati nei primi 5 giorni dalla notifica, si riducono a 28,70 euro. Si può rimanere stupiti, ma la legge lo consente e succede anche questo nel sistema processuale italiano. Forse, sarebbe il caso che il legislatore intervenisse, visto che è arcinoto come l’inefficienza della giustizia per l’eccessiva durata dei processi civili è dovuta principalmente alla trattazione di cause di scarso valore, molte delle quali, arrivano (inutilmente!) in Cassazione.