Non tassabili le donazioni indirette o informali fra genitori e figli
La Corte di Cassazione, si è pronunciata su una vicenda giudiziaria che ha riguardato l’applicabilità dell’imposta alle donazioni informali ed indirette. Si tratta di quelle liberalità eseguite con meri comportamenti materiali come la consegna brevi manu di denaro o l’effettuazione di un bonifico bancario (donazioni informali); oppure, ad esempio, l’acquisto di case che vengono intestate ai figli (donazioni indirette). In altre parole, atti di disposizione, mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione previsto dall’art. 769 del Codice civile. Secondo quanto stabilito dalla Corte, non sussisterebbe un obbligo di tassazione come per le donazioni formali.
LE NORME DI RIFERIMENTO
La norma di riferimento è contenuta nell’art. 56-bis del D. Lgs. n. 346 del 1990, il quale ammette che l’Agenzia delle Entrate possa accertare l’esistenza di uno o più atti di liberalità indiretta qualora l’attribuzione patrimoniale gratuita emerga nel corso di un accertamento di altri tributi, a condizione che la natura liberale dell’attribuzione risulti da esplicite dichiarazioni rese dal contribuente e che sia superata una determinata soglia di rilevanza fiscale. In particolare, la norma sancisce l’applicazione dell’aliquota dell’8% quando sono superati i valori delle franchigie.
Tuttavia esiste una circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11 agosto 2015, n. 30/E, dalla quale si evince che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.
In questa vicenda giudiziaria la Cassazione sostanzialmente fa una analisi critica e mette in discussione tale circolare dal contenuto molto generico e imprecisato
IL CASO
Nel caso di specie, donante è lo zio paterno che ha trasferito delle attività finanziarie (titoli e denaro) alla nipote (donataria) tramite un’operazione bancaria L’Agenzia delle Entrate ha qualificato in termini di liberalità indiretta tale operazione di trasferimento da un conto corrente acceso presso una filiale svizzera, con accredito su un altro conto corrente attivato presso la medesima filiale. Questa liberalità, emersa da un’istanza presentata dal donante, è stata assoggettata all’imposta di donazione di cui all’articolo 56 D.Lgs. 346/90, ai sensi del quale le liberalità diverse dalle donazioni emerse nel corso di un accertamento di altri tributi possono essere accertate dall’Agenzia delle Entrate che applica l’aliquota dell’8%. La nipote, ha successivamente dichiarato con atto notarile di rifiutare tale liberalità per lasciarne quanto ricevuto nella piena ed esclusiva disponibilità dello zio paterno.
A seguito di impugnazione da parte della contribuente, la competente Commissione tributaria ha rigettato il ricorso, con una decisione che è stata confermata in sede di appello. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a diversi motivi. Per quanto attinente al contenuto di questo commento, con il primo motivo ha denunciato la violazione di legge della sentenza impugnata per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la liberalità avente ad oggetto strumenti finanziari, in mancanza di stipulazione in forma pubblica, potesse costituire il presupposto di un’obbligazione tributaria.
LA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con la sentenza 20.03.2024, n. 7442, ha effettuato un’ampia disamina delle varie forme di donazioni e di liberalità, distinguendo tipologie e conseguenti effetti fiscali.
In particolare, senza approfondire maggiormente tutti gli aspetti, i giudici hanno innanzitutto rimarcato la distinzione tra le donazioni dirette e formali che sorgono dalla stipula di atto pubblico con l’adozione della forma solenne, da quelle indirette e informali che provocano lo stesso effetto delle donazioni dirette e quindi l’arricchimento del patrimonio del beneficiario ed il depauperamento del patrimonio del donante. I giudici citano, a titolo di esempio, come fattispecie di donazione indiretta: il contratto a favore di terzo, l’accollo di debito altrui o la rinuncia ad un diritto. Per le informali, i giudici indicano, a titolo di esempio: il trasferimento o la consegna di denaro o di strumenti finanziari. Anche in questo caso vi è la conseguenza dell’incremento del patrimonio del beneficiario e la diminuzione del patrimonio del donante.
Tali precisazioni preliminari, per affermare che non vi è alcun obbligo di tassazione per tutte le donazioni indirette o informali tra genitori e figli.
La sentenza mette in discussione la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui l’imposta sulle successioni e donazioni si applica alle “liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, nonché alle altre liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”. La suddetta previsione è stata definita nella sentenza imprecisa e incompleta e pertanto non condivisibile, in quanto sembrerebbe evocare un generalizzato obbligo di registrazione sia delle donazioni risultanti da atti soggetti a registrazione, sia delle liberalità derivanti da atti non soggetti a registrazione perché non formati per iscritto (ovvero le donazioni indirette o informali).
Quanto alle liberalità effettuate senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’articolo 769 del Codice civile, che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, “sono accertate e sottoposte ad imposta – pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione – in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento dei tributi, se sono superiori alle franchigie oggi esistenti”.
Per la Cassazione, vanno sottoposti ad imposta con aliquota all’8%, solo se di valore superiore alle franchigie esistenti, ovvero: euro 1.000.000,00 per coniuge e parenti in linea retta; euro 1.500.000,00 per persone portatrici di handicap; euro.100.000,00 per fratelli e sorelle.
Dalla stessa decisione, nessuna rilevanza è stata attribuita alla successiva dichiarazione di rifiuto della donazione da parte della beneficiaria, con conseguente restituzione delle somme nella disponibilità del donante.
DONAZIONI TASSABILI E NON TASSABILI
Rimangono ovviamente non soggette a imposta le donazioni già escluse come quelle di modico valore (es. decine o centinaia di euro) a prescindere dal grado di parentela.
A seguito della sentenza della Cassazione può essere delineato un quadro esemplificativo delle donazioni non più soggette a imposta di donazione e di quelle ancora soggette a imposizione.
Non sono più soggette a imposta:
- donazioni informali, ovvero che non necessitano di registrazione tramite atto formale, come donazioni di denaro o anche bonifici ai figli;
- donazioni indirette, che comprendono la vendita a prezzo simbolico (che è soggetta ad altra tassazione), l’accollo del debito (es. il pagamento del debito per conto terzi), i contratti a favore di terzi.
Rimangono soggette a imposta:
- donazioni a terzi ma anche a parenti dal terzo grado in poi;
- donazioni a parenti di primo e secondo grado se il valore del bene supera la franchigia (rispettivamente di 1 milione e 100.000 euro);
- donazioni in denaro o altri beni che vengano trasferiti con atto formale.