La Cassazione, si è pronunciata in merito ad una controversia riguardante l'installazione di pannelli fotovoltaici al servizio di una unità abitativa da parte di un condomino. In sintesi ha stabilito che l’istallazione può essere apportata dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea, se non c’è modificazione delle parti comuni condominiali.
COSA PREVEDE LA LEGGE
La legge di riforma del diritto condominiale n. 220 dell’11.12.2012 ha previsto una particolare normativa di favore al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici in condominio.
Più precisamente, ha introdotto nel Codice civile l’articolo 1122 bis, il quale ha reso possibile “l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato”. L’organo assembleare può intervenire, soltanto nel caso in cui si rendessero necessarie delle modifiche alle parti comuni dell’edificio. Infatti, il terzo comma dello stesso articolo dispone che nel caso di interventi sulle parti comuni, il condomino interessato alla installazione degli impianti ne deve dare comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea, convocata ad hoc dall’amministratore, potrà deliberare con le maggioranze di cui al quinto comma dell’articolo 1136 (maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno i due terzi del valore dell’edificio):
- particolari modalità esecutive delle installazioni che salvaguardino la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico dell'edificio;
- subordinare la realizzazione dei lavori al rilascio da parte del condomino interessato di idonea garanzia a copertura di eventuali danni;
- su richiesta degli altri condomini, ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni coinvolte, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
Il quarto ed ultimo comma prevede che deve essere consentito l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale, ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere e che “non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative”. Non si può dire che le disposizioni sopra riportate possano definirsi l'emblema della chiarezza, soprattutto per quanto riguarda la locuzione “interventi sulle parti comuni”. Da un lato, il via libera al singolo condomino senza autorizzazione dell'assemblea condominiale, dall’altro il legislatore ha previsto che l’assemblea può dettare a maggioranza regole tese a ripartire il lastrico solare e gli altri spazi comuni per salvaguardare le diverse forme di utilizzo. Non c’è chiarezza in merito a quali “interventi” danno legittimità alla delibera assembleare e quando invece non è necessaria. Neppure la vicenda giudiziaria fa chiarezza sul punto specifico.
VICENDA GIUDIZIARIA
L'assemblea di un condominio esprime parere contrario alla richiesta dei comproprietari di un appartamento interessati alla installazione di 12 pannelli fotovoltaici su una parte comune dell’edificio. Viene chiesto al giudice l’annullamento della delibera, ma il Tribunale non ritiene necessario annullarla perché l’assemblea di fatto non ha vietato l’installazione. Il parere contrario del condominio non è stato ritenuto impugnabile per carenza di interesse, “avendo unicamente valore indicativo”. In sintesi l’impugnazione è stata ritenuta superflua. Il caso passa alla Corte d’Appello, che giunge a conclusioni analoghe. La Corte di merito osserva che l’assemblea non ha vietato l’installazione, ma ha solo espresso parere contrario, invitando il condomino a presentare un progetto alternativo per non pregiudicare l’utilizzo delle parti comuni da parte degli antri condomini. L’appello è stato quindi respinto per la mancanza di un interesse concreto.
A questo punto viene proposto ricorso in Cassazione.
DECISIONE CASSAZIONE
Esaminando il caso, i giudici di legittimità hanno chiarito che il condomino ha l’obbligo di informare l’amministratore di condominio solo se sono necessarie delle modifiche alle parti comuni e solo in questo caso l’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione dell’intervento. Alla luce di quanto è emerso nella fase di merito, nel caso di specie, precisano i giudici, “l’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico non modificherebbe in alcun modo le parti comuni, pertanto il condomino può installare i pannelli fotovoltaici senza alcun ostacolo da parte dell’assemblea”. Dalla decisione si può facilmente dedurre che, in tutti quei casi in cui non è necessaria alcuna modifica alle parti comuni del condominio, l’assemblea non può vietare l’installazione e non può neppure prescrivere modalità alternative di esecuzione dell’intervento. I giudici della Cassazione concludono chiarendo: “Resta inteso che l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio”. Il ricorso è stato quindi respinto per mancanza di un interesse concreto.
QUALCHE INCERTEZZA
Si potrebbe obiettare che l'apposizione di pannelli fotovoltaici sul lastrico o sul tetto condominiale andrebbe comunque a ledere il pari diritto d’uso, nel senso che precluderebbe agli altri condomini la possibilità di farne lo stesso uso. In proposito, si deve considerare che la normativa riportata e la decisione della Cassazione, richiamano implicitamente l’articolo 1102 del Codice civile laddove, a proposito dell’uso dei beni comuni a fini personali, dispone che il singolo condomino può utilizzare il bene comune senza ledere il pari diritto d'uso spettante agli altri. Bisogna tuttavia ricordare che per giurisprudenza consolidata “l’indicazione del pari uso della cosa comune non può essere utilizzato per legittimare impedimenti non reali all'estrinsecarsi delle potenzialità di godimento del singolo” (da ultimo Cass. 16.12.2019, n. 33154). La conseguenza è che se non sono specificamente individuabili i sacrifici in concreto imposti al condomino che si oppone, non può essere impedito l’uso più intenso della cosa comune da parte del singolo e quindi, in questo caso, la collocazione dei pannelli. La violazione del pari uso deve essere ravvisabile e valutata nel concreto nel senso che “l’uso privato dovrebbe effettivamente togliere reali possibilità di uso della cosa comune agli altri potenziali condomini-utenti”. In conclusione, l’uso paritetico della cosa comune, che va tutelato, “deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare” (Cass. n. 4617, 27/2/2007).