Per l’addebito della separazione può bastare un unico episodio violento

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L’ultima sentenza della Cassazione, in materia di separazione per violenza domestica, ha stabilito che anche un unico episodio violento posto in essere dal coniuge può determinare l’addebito della separazione. Nella vicenda decisa, un uomo aveva tirato uno schiaffo alla moglie. Nei tre gradi di giudizio i giudici hanno condannato l’uomo concordando sul fatto che tale episodio violento, anche se isolato, deve ritenersi comunque idoneo a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo del reciproco rispetto e della pari dignità di ogni persona.

IL CASO

Nel caso di specie una donna, si era rivolta al Tribunale, per chiedere la separazione con addebito, dichiarando che aveva maturato tale decisione dopo aver ricevuto uno schiaffo dal marito. Il marito si era giustificato asserendo che l’azione pur violenta non aveva lasciato alcuna ferita sulla donna ed era da considerarsi isolata, perché non vi erano mai stati in precedenza altri episodi di violenza.

Sia il Tribunale come giudice di primo grado che la Corte d’Appello addebitavano all’uomo la colpa della separazione. La condanna si basa sul presupposto che anche la violenza che non comporta lesioni fisiche costituisce comunque un illecito penale che si sostanzia nel reato di percosse, punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro. Un reato di minore gravità che rappresenta comunque una grave violazione dei doveri del matrimonio

Pertanto, anche un solo episodio di violenza può giustificare l’addebito della separazione.

Nel ricorso in Cassazione, viene contestata la decisione del giudice d’appello, per il fatto che, ai fini dell’addebito, ha ritenuto valida la prova di una precedente violenza subita dalla ex moglie
consistente in un piccolo ematoma sul labbro inferiore. 

LA CASSAZIONE

La Cassazione, con l’ordinanza n. 12662 depositata il 9 maggio 2024, ha precisato che, in caso di separazione, il Tribunale deve accertare se uno o entrambi i coniugi abbiano violato i doveri matrimoniali previsti dall’articolo 143 del Codice civile. In particolare, deve essere dimostrato se “i comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell’altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l’addebito della separazione, causa determinante dell’intollerabilità della convivenza” 

Il collegio giudicante, facendo riferimento ad una precedente sentenza della Cassazione, ha sottolineato che anche reazioni impulsive che sfociano in violenze fisiche possono essere determinanti per l’addebito della separazione. Ricorrendo determinate condizioni, anche un solo episodio di violenza, causando la rottura dell’equilibrio relazionale e ledendo la dignità personale può essere sufficiente per l’addebito di colpa (Cass. n. 7388/2017).

Nel caso specifico, i giudici di merito hanno riconosciuto l’esistenza di violenza fisica da parte del ricorrente verso l’ex moglie, accertando, peraltro, che il rapporto coniugale si era interrotto proprio a causa di tale episodio aggressivo. 

Per i giudici di legittimità, la decisione è stata presa attraverso un’analisi delle prove logica e coerente, tale da rendere l’argomentazione della Corte di merito non contestabile. In base alle suesposte argomentazioni, la suprema Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

QUANDO SI PUÒ CHIEDERE L’ADDEBITO

In un precedente articolo (https://velletrilife.it/quando-si-puo-chiedere-laddebito-di-colpa-nella-separazione-coniugale/) sulla casistica dell’addebito, che qui riporto, avevo specificato che generalmente, chi chiede l’addebito lo fa, oltre che per attribuire la colpa all’altro coniuge, per motivi economici, perché la sentenza di separazione con addebito comporta importanti conseguenze patrimoniali. 

Sotto l’aspetto economico, il coniuge dichiarato colpevole, perde il diritto di percepire l’assegno di mantenimento ed anche i diritti successori. Perde quindi la qualità di erede. 

Quanto alla casistica, i casi più frequenti di violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, che consentono di chiedere l’addebito di colpa sono: l’infedeltà coniugale; la violazione dell’obbligo di coabitazione (il c.d. abbandono del “tetto coniugale”); la violazione del dovere di assistenza morale e materiale

Si inseriscono in questa serie anche condotte penalmente rilevanti come i casi di maltrattamento morale e/o fisico, tanto nei confronti del coniuge quanto dei figli. Esiste poi una casistica molto varia legata all’uso di telefonini e Social. 

La giurisprudenza più recente ha considerato, come causa di crisi matrimoniale e di addebito della separazione, anche l’uso imprevidente e compromettente di telefonini e social

Si tratta di mariti o mogli che cercano avventure sui siti di incontri, di messaggi compromettenti trovati sul cellulare, di post e commenti pubblicati sui social network

PRINCIPIO CONSOLIDATO

Come specificato in conclusione del precedente articolo, affinché si possa ottenere una pronuncia di separazione con addebito, è necessario che il Giudice accerti come la condotta tenuta dal coniuge sia stata la causa della crisi coniugale e non già l’effetto. In buona sostanza, per aversi una pronuncia di addebito, è necessario che il comportamento contrastante con i doveri coniugali tenuto da uno dei due coniugi sia stato la causa della rottura del rapporto matrimoniale e non l’effetto di una crisi già maturata e consolidata in precedenza e dovuta ad altri motivi. La Cassazione ha pure chiarito che “grava sulla parte che richiede l’addebito della separazione la prova che la condotta dell’altro coniuge ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere della controparte provare l’anteriorità della crisi matrimoniale”.