Per quanto tempo vanno conservate le bollette?

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QUESITO. Le bollette di luce, gas, acqua, telefono dopo quanti anni possono essere buttate? 

Ho sentito dire che sono stati accorciati i tempi di conservazione delle ricevute. È vero?  

RISPOSTA Occorre premettere che i tempi di conservazione di qualsiasi ricevuta di pagamento sono correlati al periodo di tempo previsto per la prescrizione del diritto di chiedere quanto dovuto. Quindi, qualsiasi ricevuta di pagamento può essere buttata quando chi ha ricevuto il pagamento non ha più la possibilità di richiederlo nuovamente perché è decorso il periodo stabilito per la prescrizione del diritto. La brevità del quesito e della risposta mi consente di accennare brevemente all’istituto della prescrizione e della decadenza delineandone concisamente la differenza.

COSA È LA PRESCRIZIONE

La prescrizione è una causa di estinzione di un diritto civile e nel diritto penale di un reato. Per quanto riguarda le diverse ricevute di pagamento, la prescrizione è il termine, previsto dalla legge, oltre il quale il credito non può essere più richiesto. Questo significa che anche nel caso in cui il debito non sia stato pagato, il creditore non può fare nulla per riscuoterlo, neanche ricorrendo al giudice. L’intervenuta prescrizione, quindi, cancella definitivamente l’obbligo di pagamento Per poter essere considerato prescritto un debito, è necessario che, per tutto l’arco di tempo stabilito, il debitore non abbia ricevuto alcun sollecito di pagamento o messa in mora. Il termine di prescrizione si interrompe nel caso di una formale richiesta o diffida e inizia a decorrere nuovamente, con inizio dal giorno successivo. La richiesta del creditore deve essere inviata tramite raccomandata A/R (o con posta elettronica certificata (PEC), nel caso di aziende, professionisti e partite IVA). Non rilevano le lettere spedite per posta ordinaria o con email non certificate che non possono fornire la prova del ricevimento.

DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE

C’è da considerare che la prescrizione in materia civile, per quanto riguarda la scadenza dei pagamenti, inizia a decorrere da quando il debitore è formalmente in mora (“dal giorno in cui il diritto di credito può essere fatto valere”). Questo significa che i termini di prescrizione si calcolano a partire dal giorno successivo a quello in cui il credito è scaduto (la data di scadenza del pagamento indicata nella bolletta). La prescrizione si verifica alla mezzanotte del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

DIFFERENZA TRA PRESCRIZIONE E DECADENZA

Legato al decorso del tempo, oltre all’istituto della prescrizione c’è quello della decadenza. Sia nella prescrizione che nella decadenza, il decorso del tempo ha conseguenze negative sulla possibilità di esercitare un diritto. Si tratta però di istituti diversi perché, mentre nella prescrizione si perde un diritto che si aveva, nella decadenza si perde la possibilità di acquistarlo. Infatti, la decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per la mancata richiesta in un termine perentorioI termini di decadenza, anch’essi previsti dalla legge, hanno la funzione tipica di limitare lo stato di incertezza dei rapporti giuridici entro termini ragionevolmente brevi. Un esempio di termine di decadenza e di prescrizione, che fa comprendere bene la differenza, si trova nel Codice civile all’articolo 1495, a proposito dei vizi della cosa venduta, dove è previsto che “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta” (termine di decadenza) ed ha un anno di tempo dalla consegna per proporre l’azione di garanzia (termine di prescrizione).

BOLLETTE LUCE, GAS, ACQUA

A proposito della domanda posta, è vero che i tempi di prescrizione delle bollette sono stati ridotti. Le leggi di bilancio 2018 e 2019, seguendo le direttive dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), hanno abbassato i termini di prescrizione (conservazione) di diverse utenze a partire da determinate date, lasciando il termine di prescrizione (conservazione) precedente per quelle anteriori. Quindi, i tempi di conservazione delle bollette variano in base al tipo di utenza e alla data del documento. È stato prevista una diversa tempistica a seconda che si tratti di fornitura elettrica (luce), gas (riscaldamento), idrica (acqua). La risposta quindi è diversa a seconda del tipo di utenza. La prescrizione, come sopra accennato, decorrere dalla data di scadenza del pagamento; ma le leggi che hanno abbassato i tempi di prescrizione fanno riferimento alla data di emissione delle bollette ed è quella quindi che bisogna considerare per distinguere quelle soggette a riduzione e quelle a prescrizione invariata. La riduzione dei tempi di prescrizione vale anche per eventuali richieste di conguaglio.

Vediamo più in dettaglio i tempi di conservazione.

Ricevute energia elettrica

  • 2 anni per le bollette emesse dal 2 marzo del 2018 (compreso) in poi;
  • 5 anni per le bollette emesse in una data anteriore a quella del 2 marzo 2018;
  • 10 anni se nella bolletta è compreso anche il pagamento del canone RAI.

Ricevute gas

  • 2 anni per le bollette emesse dal 2 gennaio 2019 in poi;
  • 5 anni per le bollette emesse in una data anteriore a quella del 2 gennaio 2019.

Ricevute acqua 

  • 2 anni per le bollette emesse dal 2 gennaio 2020 in poi;
  • 5 anni per le bollette emesse in una data anteriore a quella del 2 gennaio 2020.

Ricevute telefono

Per quanto riguarda le bollette telefoniche nulla è cambiato, la prescrizione è a tutt’oggi di 5 anni.

COSA CONSERVARE

Ovviamente, per le tradizionali modalità di pagamento, è bene conservare la copia del bollettino con il timbro postale o la ricevuta della lottomatica spillata al bollettino. Per i pagamenti effettuati direttamente online è bene conservare la mail attestante l’avvenuto pagamento. Nel caso di domiciliazione bancaria delle bollette, facilmente si può recuperare la prova dell’avvenuto accredito di quanto dovuto.