Quesito. Quali animali si possono considerare domestici? Nulla da dire per cani (se educati e tranquilli), gatti, criceti, conigli ecc. Ma quando si tratta di animali esotici (tartarughe, serpenti, iguane), è possibile tenerli? Visto che la legge prevede solo animali domestici, si può decidere di non far entrare in un condominio tutti gli altri?
Risposta La legge di riforma del condominio 11 dicembre 2012, n. 220, ha aggiunto in ultimo un comma, il quinto, all'articolo 1138 del Codice civile con la seguente previsione: “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Nell'impostazione originaria la norma prevedeva che nei regolamenti condominiali non si potesse vietare la detenzione degli animali da compagnia. In fase di approvazione, si è preferito specificare “domestici” e l’intento era quello di evitare che si potessero detenere animali esotici. Si pensava che con questa precisazione terminologica tutti i dubbi sarebbero stati risolti. Ma è stato un ingenuo e illusorio proposito perché non è stato così, a causa dell’ambiguità dell’aggettivo domestico.
SCELTA TERMINOLOGICA IMPROPRIA
La specifica definizione “animali domestici” è stata ritenuta impropria ed ambigua tanto da far dire che in condominio si può tenere il maiale (considerato domestico) e non il criceto (che non lo è). Si è parlato di lacuna legislativa proprio perché non si è tenuto conto del fatto che, oltre agli animali domestici da compagnia che vivono a stretto contatto con le persone e sono tenuti esclusivamente per motivi d'affezione, sono definiti domestici, da diversi regolamenti comunali, anche mucche, pecore, maiali, galline, allevati e tenuti a fini alimentari (latte, carne, uova), cosiddetti animali domestici da reddito. Sta di fatto che, anche se la legge prevede “animali domestici”, e dato constatare che non poche persone si affezionano, accettano la compagnia e tengono in casa anche animali esotici che nel senso comune della maggioranza dei condomini nulla hanno di casalingo ed anzi sono ritenuti rischiosi. Del resto, al momento manca una previsione legislativa che individui gli animali che possono essere considerati da compagnia o d’affezione, magari escludendo certe specie ritenute dalla collettività non propriamente “domestici”. Quindi, qualche condomino si sente libero di affezionarsi e stare in compagnia anche di iguane, furetti e cincillà.
ANIMALI ESOTICI
Ci sono state anche delle prese di posizione a difesa della detenzione di animali esotici. Secondo la Società Italiana Veterinari Animali Esotici “il legislatore ha perso l'occasione per adottare una definizione scientificamente esatta e giuridicamente sostenibile”. Inoltre, vien fatto notare che molte specie non domestiche sono state dimenticate e discriminate per colpa di un pregiudizio, essendo stati ritenuti gli animali “esotici” d'affezione, in quanto tali, pericolosi. A tal proposito molti hanno evidenziato che la definizione animali domestici, interpretata in modo restrittivo, rispetto a quella di “animali da compagnia”, oltre che impropria sul piano giuridico, confliggerebbe con la Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia ratificata come legge dello Stato italiano e volta a tutelare “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia”.
COSA SI PUO' TENERE
Di norma, salvo divieto approvato all'unanimità da tutti i condomini, si ritiene che si possano detenere tutti gli animali non vietati dalla legge e che non creino un pericolo per la salute e l'incolumità: cani, gatti, pesci, uccelli da gabbia, tartarughe, criceti, conigli, furetti, scoiattoli, piccole tartarughe, porcellini d'India, papere;ma ancheserpenti non velenosi e altri animali esotici. C’è da sottolineare che i suddetti animali “non domestici” rarissimamente arrecano disturbo. Generalmente non creano particolari disagi o difficoltà ai condomini. Tra i primi motivi di liti e controversie condominiali ci sono proprio gli animali domestici. Sono soprattutto i cani che creano disagi, liti e contenziosi, quando sporcano o arrecano disturbo intollerabile con il loro latrare. Ovviamente, responsabili sono i padroni che non se ne prendono cura e in qualche caso li maltrattano.
COSA NON SI PUO' TENERE
Certamente non è possibile tenere negli alloggi animali selvatici e pericolosi. Secondo quanto previsto dalla legge del 7 febbraio 1992, n. 150, in Italia, possedere particolari specie di animali “selvatici” o rientranti in specie protette è vietato. Il divieto di commerciare e detenere riguarda esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, pena l'applicazione di severe sanzioni penali. Dell'individuazione delle specie ritenute pericolose se ne occupa il d.m. del 19 aprile 1996 (e successive modificazioni) che elenca le diverse specie e precisa i criteri per stabilire la “pericolosità”. A titolo esemplificativo, nell'elenco sono presentiratti marsupiali, canguri, lemuri, numerose specie di scimmie, lupi, volpi, orsi lavatori, tassi, lontre e numerosi felidi (leoni, tigri, pantere, ecc.), ma anche alcune tartarughe e serpenti (pitone, anaconda, cobra, serpente a sonagli ecc.).
DECISIONI ASSEMBLEARI
Se, per legge, nessun regolamento può vietare di tenere animali domestici in casa, secondo alcuni opinionisti, nel caso il regolamento o la delibera dovessero essere approvati all’unanimità (quasi impossibile!), potrebbero contenere il divieto in questione per gli animali “non domestici”, ma anche per quelli domestici. L’unanimità funzionerebbe come una sorta di autolimitazione in quanto tutti i condomini assumerebbero volontariamente un obbligo a proprio “danno”. Questo obbligo diventerebbe vincolante anche per i successivi acquirenti dell’appartamento nel caso il regolamento venisse richiamato nel rogito notarile o trascritto nei pubblici registri immobiliari.
Quanto alla giurisprudenza, a proposito della derogabilità, o meno, di tale disposizione del Codice, gli orientamenti non sono univoci: va considerata nulla qualsiasi clausola contraria all’art. 1138 c. 5 c.c., contenuta nei regolamenti, siano essi contrattuali o assembleari (in tal senso, Trib. Cagliari ord. 22.07.2016); è ammissibile l’inserimento del divieto di detenere animali, in deroga all’art. 1138 c. 5 c.c., nei regolamenti contrattuali adottati all’unanimità da parte di tutti i condomini (in tal senso, Trib. Piacenza 142/2020). Secondo il giudice del Tribunale di Piacenza, il regolamento richiamato dal comma 5, riguarda solo il regolamento di natura assembleare, tenuto conto della formulazione della norma. Vien fatto osservare, che tale comma non contiene l'inciso "in nessun caso", inciso, invece, presente nel precedente comma 4. Quindi, non può dirsi che ci sia stata la volontà del legislatore di escludere la possibilità di deroga per qualunque tipo di regolamento.