Si può commettere il reato di violenza sessuale baciando una persona non consenziente e anche quando non ha modo e tempo (bacio a sorpresa) di esprimere il dissenso. La giurisprudenza prevalente, annovera il bacio tra le “azioni sessuali”, che possono comportare la commissione del reato di violenza sessuale. Una recentissima sentenza della Cassazione, ha chiarito quando ci sono gli estremi della violenza e quando, invece, non può considerarsi un comportamento penalmente perseguibile.
LA LEGGE
Fino al 1996 vigeva la legge del Codice Rocco del 1930 che agli articoli 519 e 521 prevedeva rispettivamente il delitto di “congiunzione carnale” e quello di “atti di libidine violenti”. Grazie alla giurisprudenza, che ha cercato di scardinare i rigidi paletti dal vecchio Codice, è stata emanata la legge n. 66 del 1996 - meditata per circa vent'anni - la quale ha introdotto l’articolo 609 bis nel Codice penale, ricomprendendo le due figure criminose del vecchio Codice nell’espressione unitaria “atti sessuali”; rendendo così anche il bacio come possibile atto di violenza sessuale. Il richiamato articolo 609 bis afferma: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.
LA VICENDA
Nel caso di specie è stata accertata la responsabilità penale di un capotreno per l'approccio tentato con una passeggera su un convoglio ferroviario in viaggio. Impegnato nel controllo dei biglietti, trovando la passeggera senza biglietto, sola, in un compartimento, dopo aver creato un contesto di dialogo amichevole cerca di baciarla sulle labbra. La donna, al fine di evitare il non voluto bacio, ha girato il volto, prendendosi così un bacio sulla guancia. Sta di fatto che la passeggera denuncia il capotreno per il comportamento tenuto nei suoi confronti ed i giudici di merito lo condannano, ritenendo inequivocabile l’azione compiuta dall'uomo ed “il gesto non ridimensionabile dal presunto contesto amichevole riguardante il dialogo instaurato”. Condannato dal Tribunale di Busto Arsizio ad una severa punizione, in appello, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 22 marzo 2022, ha rideterminato in mesi dieci giorni venti di reclusione la pena.
Con il ricorso in Cassazione il legale del capotreno prova a ridimensionare l'episodio teorizzando un amichevole e consueto bacio sulla guancia e contesta il mancato accoglimento delle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso delle indagini preliminari che, se accolte, avrebbero dato atto del contesto amichevole in cui era avvenuto il fatto ascritto all'incolpato.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
La suprema Corte, con la sentenza n. 22696 del 25 maggio 2023, respinge le motivazioni del difensore del capotreno, considerandole tutte infondate e “non idonee ad attribuire una diversa definizione al caso, in senso favorevole al ricorrente”, perché “neppure nel bacio sulla guancia tra due perfetti sconosciuti l'uno rispetto all'altra” può ravvisarsi “alcuna pretesa natura consuetudinaria”. In parole più semplici, non è consuetudine che due sconosciuti dopo un breve colloquio si bacino sulla guancia. Peraltro, precisano gli Ermellini, “l’irrilevanza del rapporto che intercorre tra il soggetto attivo e la vittima è punto ormai fermo per la giurisprudenza”, non essendo possibile giudicare diversamente “a seconda che l'atto riguardi persone completamente estranee tra loro o legate da un qualsiasi rapporto, amichevole e/o anche di coniugio”. La recente sentenza, respingendo il ricorso, chiude il caso e riafferma la possibile valenza sessuale anche di un bacio non consensuale sulla guancia. Inoltre, allineandosi alla giurisprudenza ormai univoca, puntualizza che “tra gli atti suscettibili di integrare tale delitto possono essere ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi riguardanti zone erogene su persona non consenziente”.
NOTA CONCLUSIVA
In sintesi, vanno condannati tutti gli “atti sessuali” - tra cui anche il bacio indesiderato - “che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona secondo le diverse modalità delineate ex art. 609-bis”.
La tutela riguarda l’autodeterminazione e la libertà sessuale del soggetto passivo. La giurisprudenza ha individuato e descritto il cosiddetto “elemento oggettivo” identificandolo non solo con la violenza o minaccia, ma anche con tutti quegli atti repentini, improvvisi, fugaci, estemporanei, inaspettati, comunque indesiderati, che compromettano o mettano in pericolo la libertà di autodeterminazione.
Ad escludere la punibilità o a fare la differenza sul piano penalistico è l'intensità della violenza sull'oggetto giuridico tutelato dalla norma, ovvero la libertà personale considerata anche sotto il profilo sessuale. Differenza che necessariamente inciderà in sede di applicazione della pena.