Reato di stalking attraverso cane o gatto in condominio

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Quando un condomino usa i propri animali domestici con lo scopo di turbare o infastidire i vicini può essere denunciato per stalking? Quali sono le condizioni? Ci sono sentenze?

Gli animali d’affezione come cani e gatti, tenuti per compagnia, ormai fanno parte della composizione di molte famiglie. Il fatto di averli in casa non crea nessun problema nel caso si viva in autonomia in una villetta indipendente. Diverso è il discorso se si abita in un condominio. 

In tal caso, la loro presenza all’interno di un palazzo con spazi comuni, viene disciplinata da una serie di norme e regole comportamentali che i proprietari devono rispettare. 

REGOLE DA RISPETTARE

In ogni caso il proprietario, o chi ha in custodia l’animale, sarà sempre responsabile nel caso in cui dovesse causare danni alle parti comuni o lesioni alle persone. Gli animali domestici d’affezione e compagnia, possono accedere agli spazi comuni, come androni, scale e ascensori, a patto che non creino problemi di sicurezza e igiene. Questo vuol dire che non possono essere lasciati liberi nelle aree comuni senza che siano adottate le opportune cautele e i dovuti accorgimenti 

Tra le regole da rispettare prevalgono: 

  • l’utilizzazione del guinzaglio corto da 1,50 metri negli spazi comuni; 
  • l’utilizzo della museruola in ascensore e spazi comuni, soprattutto nel caso in cui l’animale non sia di piccola taglia o sia aggressivo. 

Occorre che il proprietario e i condomini usino un po’ di buon senso, considerando che:

  • non esiste un elenco prestabilito di razze per cui in un condominio sia obbligatorio l’utilizzo della museruola;
  • non incute la stessa apprensione (cinofobia a parte!) un pacifico animaletto, spesso portato in braccio, rispetto ad un mastino di grossa taglia, a prescindere dal fatto che sia quietissimo o pericoloso. 

Problema non secondario nei condominii è quello di non arrecare disturbo agli altri condomini con un abbaiare fastidioso, in particolare durante le ore di riposo, nei giorni di festa ecc. 

In molti casi si tratta di trovare soluzioni per limitare il fastidio, cercando di capire le cause dell’abbaiare, magari con l’aiuto di un esperto educatore cinofilo.

CONDIZIONI PER LO STALKING

Il reato di atti persecutori (stalking), descritto più volte su questo giornale, consiste nel minacciare o molestare in modo continuato la vittima. Il legislatore ha previsto la reclusione da sei mesi a cinque anni per chi “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” (art. 612-bis c.p.).

Si tratta di un reato basato su tre effetti lesivi: 

a) cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura;

b) ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;

c) costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

La realizzazione anche di uno soltanto dei tre effetti lesivi integra il reato di atti persecutori.

STALKING E GATTO DEL CONDOMINO

La Cassazione ha confermato la condanna per stalking di una condomina dopo che i giudici di secondo grado avevano accertato come l’imputata, nonostante le ripetute lamentele, avesse “volontariamente continuato a liberare i gatti nelle parti comuni dell’edificio abitato anche dalla vicina, nell’evidente consapevolezza delle conseguenze sul piano igienico che ciò comportava e della molestia che in tal modo arrecava alla propria vicina”. 

Nel corso del giudizio numerosi testimoni (compresi gli Agenti della Polizia Locale intervenuti più volte sul posto dopo le segnalazioni della vicina sfinita) avevano potuto confermare, la presenza di escrementi ed il persistente odore delle deiezioni all’interno della villetta bifamiliare. 

Dalla certificazione rilasciata da una psicologa che ha visitato la donna e dalle dichiarazioni di alcuni testimoni emergeva lo stato di prostrazione e di ansia in cui versava la vicina. 

I giudici della Corte di Cassazione, preso atto dell’atteggiamento mantenuto, nonostante le ripetute lamentele, hanno confermato la condanna ritenendo il comportamento volontariamente e deliberatamente tenuto dalla proprietaria “certamente riconducibile a quello tipizzato dall’art. 612 bis c.p.” (Cass. pen., sez. V., 5 giugno 2019, n. 25097).

STALKING E CANE DEL CONDOMINO

Il cane lasciato libero negli spazi comuni del condominio configura un reato di minaccia quando spaventa il vicino o di stalking (art. 612-bis Codice penale) quando procura turbamento al punto da costringere la persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita. 

Recentemente la Cassazione si è occupata di una vicenda originata da una serie ripetuta di contrasti dovuti alla presenza di un cane di razza pitbull, che spesso oltrepassava il cancello e si inoltrava nella proprietà vicina, procurando nei proprietari un comprensibile allarme correlato alla notoria pericolosità di tale razza canina. 

Il condomino proprietario del pitbull è stato ritenuto colpevole del reato di stalking sia in primo sia in secondo grado e la Cassazione ha confermato la condanna. 

Ricorrendo in cassazione lamentava l’ingiustizia della decisione di secondo grado, perché il giudice aveva ritenuto credibili le dichiarazioni delle parti offese che si erano costituite parti civili.

Il ricorso però è stato respinto perché, secondo la Cassazione, “i giudici di merito hanno fornito un ampio, puntuale, specifico supporto argomentativo per sostenere l’attendibilità delle persone offese, segnalando, come non siano emersi elementi tali da scalfire o da porre in dubbio la credibilità delle parti lese; le dichiarazioni delle vittime infatti sono risultate precise, puntuali, logiche, coerenti, costanti e convergenti le une con le altre” (Cass. pen. 28/04/2022, n. 22124).

In una precedente sentenza, la Cassazione aveva confermato la condanna per il reato di stalking di due imputate ritenute responsabili di aver cagionato a due coniugi e alle loro figlie minori un perdurante stato d’ansia, facendo circolare il loro cane all’interno degli spazi comuni del condominio

Nel corso del giudizio di merito è stato accertato che le imputate ben consapevoli del disagio che tale comportamento provocava nei vicini, ai quali venivano anche indirizzati insulti e minacce, si prefiggevano lo scopo di indurli a lasciare quella casa trasferendosi altrove. (Cass. pen., 18/07/2019, n. 31981).