Responsabilità nei tamponamenti a catena
Nel caso di tamponamento a catena come si stabilisce di chi è la responsabilità? Come bisogna agire per essere risarciti dai danni? A quale compagnia assicurativa bisogna rivolgersi?
Occorre premettere che ogni incidente multiplo costituisce un caso a sé, nel senso che per determinare le specifiche responsabilità, occorre considerare la particolare situazione del caso concreto, soprattutto la dinamica e la complessità dell’incidente. Può non essere semplice, nel caso di un tamponamento a catena, se non c’è accordo sulla dinamica che rimane incerta, stabilire chi sia responsabile e quindi quale compagnia assicurativa debba essere chiamata a risarcire, considerato che in questo caso non è ammissibile il risarcimento diretto. Anche per questo, può risultare utilissimo esaminare la giurisprudenza intervenuta per sapere come, nelle diverse situazioni, si è ritenuto dovessero essere individuate le diverse responsabilità. Può rilevarsi molto utile anche sapere come comportarsi nell’immediato e cosa fare al fine di evitare ulteriori problemi procedurali.
TAMPONAMENTO A CATENA
La definizione è molto semplice. Viene definito tamponamento a catena quello che coinvolge contemporaneamente più di due veicoli che viaggiano nella stessa direzione. Il tamponamento singolo, tutti lo sappiamo, ma può essere utile specificarlo, si verifica quando un veicolo con la sua parte anteriore urta la parte posteriore del veicolo che lo precede. La responsabilità viene normalmente addebitata al guidatore del veicolo che ha tamponato, in base alla previsione che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che (…) sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione” (art. 141 del Codice della Strada). Pertanto, nel caso di singolo tamponamento la colpa è di chi tampona perché si presume che non abbia rispettato la distanza di sicurezza, a meno che il tamponatore non dimostri che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile. (ad es. a causa di una condotta assolutamente anomala della vettura tamponata). Quindi è quasi sempre valida l’espressione d’uso comune “chi tampona ha sempre torto”, fatti salvi rari casi. Nel caso di tamponamento a catena, come accennato in premessa, diventa maggiormente problematica l’attribuzione di responsabilità. In primis, è necessario effettuare una netta distinzione tra il tamponamento avvenuto tra veicoli fermi in colonna (ad esempio davanti a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.) e il tamponamento avvenuto tra veicoli in movimento.
VEICOLI FERMI
Il tamponamento a catena tra veicoli fermi e incolonnati, siano essi in attesa del verde ad un semaforo o in coda per traffico congestionato, o per qualsiasi altro motivo, generalmente si verifica quando un veicolo che sopraggiunge a velocità eccessiva, tampona l’ultimo veicolo fermo in coda che a sua volta tampona quello che lo precede e così via. In questi casi, la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità deve essere addebitata al conducente dell’ultimo veicolo, ossia a colui che, con il suo comportamento imprudente, genera la prima collisione dalla quale derivano i successivi tamponamenti. Pertanto, in caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna ferma, in attesa di ripartire, unico responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia determinate tamponando l’ultimo dei veicoli della colonna. Evidentemente, i conducenti dei veicoli che si fermano (es. semaforo rosso) non sono obbligati a mantenere una distanza minima di sicurezza durante la sosta. Quanto al risarcimento, non essendo ammissibile, nel caso di tamponamento a catena, il risarcimento diretto, le richieste risarcitorie andranno rivolte alla compagnia assicurativa del veicolo che ha causato il primo tamponamento. Tale compagnia assicurativa deve risarcire tutti i soggetti coinvolti, compresi, eventualmente, i proprietari di auto parcheggiate lungo la strada che venissero danneggiate. In questo caso, può essere fondamentale avere qualche prova che i veicoli fossero fermi (es. testimonianze) In una recente sentenza, per citare solo l’ultima, la Corte di Cassazione ha confermato che in un tamponamento a catena tra veicoli in colonna la responsabilità è sempre dell’ultimo veicolo, ovvero del primo che ha innescato il tamponamento. Tuttavia, ha pure precisato che è necessario provare che gli altri veicoli coinvolti nell’incidente erano fermi e in colonna (Cassazione Civile, ordinanza n. 17896 del 22.6.2022)
VEICOLI IN MOVIMENTO
Nel caso in cui il tamponamento a catena coinvolga autoveicoli in movimento, per la costante giurisprudenza di legittimità, occorre fare riferimento all’articolo 2054 del Codice civile, comma 2, il quale sancisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Di conseguenza, secondo i giudici, “opera la presunzione iuris tantum di colpa in forza della quale devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante” (da ultimo Cassazione n. 4304/2021; Cassazione n. 22813/2017).
In pratica, la suddetta presunzione fa scattare per ogni conducente la responsabilità nei confronti del veicolo che lo precede, per i danni che venga a subire nella sua parte posteriore, salvo prova liberatoria. Infatti, lo stesso articolo 2054, lascia salva la possibilità di fornire adeguata prova liberatoria per essere così tenuti indenni dall’addebito di responsabilità. Si deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile, una volta tamponati (“sentita la botta”), per evitare di tamponare il veicolo davanti, rispetto al quale era comunque rispettata la distanza di sicurezza. Si pensi, ad esempio, al caso in cui si riesca a provare che l’urto con il veicolo anteriore non sia derivato dalla vicinanza, ma solo ed esclusivamente dall’eccessiva velocità e potenza della spinta del veicolo tamponante. Appare superfluo precisare che il primo veicolo della colonna tamponato, senza che a sua volta tamponi, non avrà l’addebito di alcuna responsabilità.
RISARCIMENTO
Esclusa l’applicazione del cosiddetto indennizzo diretto presso la propria compagnia assicurativa, nel caso di tamponamento a catena con veicoli in movimento, il conducente del veicolo che ha subito danni nella parte posteriore può chiedere l’indennizzo alla compagnia assicurativa del veicolo che lo ha tamponato. Quelli anteriori rimangono a carico. Solamente i passeggeri rimasti feriti, a causa del tamponamento, possono chiedere il risarcimento dei danni per le lesioni riportate alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale erano trasportati al momento del sinistro.
COSA FARE NELL’IMMEDIATO
Mantenendo possibilmente la calma, bisogna rimanere sul veicolo con le luci di emergenza accese fino a quando la serie di tamponamenti sia finita. Soprattutto nel caso di tamponamento per strada ghiacciata si potrebbero correre seri rischi uscendo prima che il tamponamento multiplo sia finito. Bisognerà chiamare ed aspettare le autorità di pubblica sicurezza. Nel frattempo si può utilizzare ugualmente il modello CAI per raccogliere i dati delle auto e persone coinvolte con la propria autovettura, i nominativi di eventuali testimoni sulla dinamica dell’incidente, soprattutto quando si vuole sostenere che i veicoli erano fermi. Più la dinamica del sinistro sarà dettagliata e le informazioni complete con tutti i dati necessari, maggiore sarà la rapidità con cui sarà effettuato il risarcimento.