Ultimo aggiornamento:  3 Marzo 2023

Risarcimento se la vacanza può considerarsi “rovinata”

La risarcibilità del danno da “vacanza rovinata” è correlata al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta a causa di una grave inadempienza contrattuale. Di questo danno, possono rispondere tanto le compagnie aeree per soppressioni, ritardi o disguidi quanto le agenzie di viaggio, i tour operator, le strutture ricettive o altri soggetti che non rispettino quanto programmato. Il turista, quindi, matura un diritto al risarcimento quando la compromissione della vacanza ha una rilevanza tale da giustificare una richiesta economica per il disagio sofferto e l’occasione di relax seriamente compromessa.

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

Sia le leggi emanate negli ultimi anni che la giurisprudenza più recente, riconoscono alle vacanze particolare importanza. Per questo, già da qualche tempo, i giudici riconoscono, non solo i danni patrimoniali (economici e materiali), anche i danni non patrimoniali (danno morale ed in qualche caso anche biologico) legati allo stress e al turbamento psicologico, soprattutto nel caso di perdita di un’occasione irripetibile. Si pensi ad un viaggio di nozze rovinato da gravi disservizi o penalizzanti contrattempi. è bene chiarire che quando si parla del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona, il danno biologico riguarda l’eventuale lesione dell'integrità psico-fisica, mentre il danno morale ricomprende il dolore e le sofferenze (cd “pretium doloris”).

Per il diritto al risarcimento del danno morale anche la recente sentenza della Cassazione del 20 febbraio 2023, n. 5271, che di seguito andrò a commentare.

COSA PREVEDE LA LEGGE

Già nel 1977, alla Convenzione di Bruxelles, nella prima regolamentazione legislativa è stato sottolineato che l’organizzatore del viaggio deve risarcire il viaggiatore nel caso in cui non rispetti gli obblighi contrattuali, a meno che non provi di essersi comportato in modo diligente. Nel nostro Paese, il danno da vacanza rovinata e il relativo risarcimento sono previsti dall’articolo 46 del Codice del Turismo (All. Dlgs 79/2011), che individua le cause che possono determinare il danno da vacanza rovinata. Secondo tale disposizione, se l'inadempimento non è di scarsa importanza allora il turista può chiedere “oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”. Con il decreto legislativo n. 62 del 21 maggio 2018, oltre a rendere possibile il risarcimento indipendentemente dalla risoluzione del contratto si è pure stabilito che con il termine “turista” non si deve fare riferimento soltanto a chi viaggia per motivi di svago, ma anche a chi si sposta per lavoro. Quindi, il concetto di turista viene esteso fino a comprendere quello di viaggiatore, con l’obiettivo di tutelare anche chi viaggia per scopi professionali. Infine, con lo stesso decreto legislativo, è stato fissato il termine prescrizionale di 3 anni per la richiesta di risarcimento. a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

CASISTICA

Riporto, a titolo esemplificativo, alcuni casi che, secondo la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, possono integrare il danno da vacanza rovinata:

  • la mancata corrispondenza tra la descrizione della struttura ricettiva e la realtà, per la presenza di spiaggia sporca e di mare inquinato da idrocarburi (Cass. 4.3.2010 n. 5189);
  • il divieto di immersioni subacquee non segnalato dal tour operator al turista a ciò espressamente interessato (Cass. 20.3.2012 n. 4372)
  • l’utilizzo di materiale informativo cartaceo e/o fotografico da parte del tour operator rivelatosi non corrispondente al reale aspetto del luogo di villeggiatura (Cass. 17.1.2013 n. 1033);
  • l’aggressione con furto di orologio subita dal turista all’interno del villaggio turistico (Cass. 16 marzo 2017 n. 6830);
  • la perdita del bagaglio durante il viaggio (da ultimo Cass. Civ. 6 luglio 2018 n. 17724);

DANNO MORALE

La necessità di risarcire non soltanto il danno patrimoniale, ma anche quello morale è stato affermato per la prima volta da una sentenza della Corte di Giustizia Europea nel 2002. Con tale decisione, in particolare, si è sancito che, in virtù dell'importanza che le vacanze rivestono, il turista viaggiatore ha diritto ad essere risarcito per il danno morale conseguente al mancato adempimento o alla cattiva esecuzione delle prestazioni rese nei pacchetti turistici. A tale prima decisione, hanno fatto seguito in Italia numerose altre sentenze sia di merito che di legittimità.

Nella recente sentenza del 20 febbraio 2023, n. 527 la Cassazione rileva come il giudice di appello, nel riformare la sentenza del primo giudice che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno morale per vacanza rovinata, non abbia tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale relativo al danno non patrimoniale riconosciuto quando si subisce una ingiusta lesione di un valore della persona riconosciuto a livello costituzionale. A proposito di “interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”, viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale  n. 233 del 2003, che nella motivazione, aveva peraltro riconosciuto alle pregresse sentenze della Cassazione (e specificamente alle pronunce n. 8828 e n. 8827 del 2003), “l’indubbio pregio di aver ricondotto a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona, incluso il danno biologico”.

Il giudice d’appello, scrivono gli Ermellini, “sembra non aver voluto attribuire rilevanza al radicale e consolidato mutamento di prospettiva compiuto dalla giurisprudenza (in circa due decenni) in tema di danno non patrimoniale, individuato come ampia ed onnicomprensiva categoria concernente qualsiasi ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica”. Inevitabile, quindi, la cassazione della sentenza, con rinvio al Tribunale, “nella persona di diverso magistrato, per il riesame della vicenda sulla base del ribadito principio di diritto”.

ONERE DELLA PROVA

Considerato che il danno da vacanza rovinata è causato dall’inadempimento da parte di un tour operator, struttura alberghiera, agenzia di viaggi, o altro operatore, è compito del turista dimostrare l’inadempienza contrattuale e il danno subito. Appare evidente, quindi, che è molto importante conservare tutta la documentazione inerente al viaggio, ma anche dotarsi di prove da fornire quali foto, filmati o testimonianze, per poter ricostruire quanto accaduto. Quanto alla prova del danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la prova del grave inadempimento costituisce già prova del danno morale, Così la Cassazione: “la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero” ( Corte di Cassazione, sentenza numero 7256 dell’11 maggio 2012).

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