Sanzioni nulle se l’autovelox non è omologato

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L’ennesima sentenza della Cassazione sugli autovelox non omologati, fa emergere un uso diffuso di rilevatori di velocità fuorilegge. Il problema sta nel fatto che vengono utilizzati autovelox “approvati”, ma non omologati, in palese violazione dell’articolo 142, comma 6 del Codice della strada. il quale prevede che le apparecchiature di rilevamento devono essere “debitamente omologate”. 

Molte amministrazioni comunali che le utilizzano, considerano i procedimenti amministrativi di approvazione ed omologazione come fossero alternativi.

In ogni caso pensano subito ad incassare, tanto poi la stragrande maggioranza degli automobilisti sanzionati paga e sono pochi quelli che fanno valere la nullità del verbale di contravvenzione per carenza di omologazione

Torno su questo argomento, più volte trattato su questo giornale, per chiarire che ogni autovelox deve essere sia “approvato” che “omologato” e poi “tarato” annualmente.

Non basta quindi il solo via libera del Ministero, ma è anche essenziale che il dispositivo rispetti le norme specifiche del regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Infine, darò una risposta anche alla domanda che tanti multati si pongono: come si fa a sapere se la sanzione è legittima in quanto l’autovelox è omologato e regolarmente tarato?

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Con la sentenza 20913/2024, la suprema Corte conferma – per la terza volta in pochi mesi – che approvazione e omologazione sono due cose diverse. Di conseguenza, affinché l’accertamento possa essere considerato attendibile e la sanzione legittima, sono necessari entrambi. Il valore della sentenza è l’estrema sintesi con la quale si limita a confermare, i principi di diritto già elaborati dalla precedente giurisprudenza di legittimità e dalla recente ordinanza del 18 aprile scorso (decisione n. 10505/2024) che ha ritenuto illegittima la prassi sinora seguita di sanzionare con apparecchiature autovelox solo “approvate” ma senza omologazione.

Sostanzialmente, viene ribadito un principio già da tempo fissato estremamente chiaro: “è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non è equipollente giuridicamente all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti – ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) – di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi” (Ordinanza 26/7/2024 n. 20913).

FONDAMENTALI I TRE CONTROLLI

Ogni autovelox deve essere “approvato”, “omologato” e poi annualmente “tarato”. Si tratta di verifiche obbligatorie consistenti in tre controlli differenti e con finalità diverse.

L’approvazione consiste in una verifica iniziale fatta dal Ministero che riguarda i “prototipi”, tra i diversi modelli (sia fissi che mobili) proposti dai costruttori.

L’omologazione è un’indagine più approfondita, viene effettuata una tantum, prima che l’apparecchio venga consegnato per il suo utilizzo.

Trattandosi di un dispositivo di misurazione della velocità, utilizzato al fine di sanzionarne l’eventuale eccesso, la legge citata giustamente prevede che deve essere munito del certificato di omologazione che serve ad attestarne la regolarità.  

La taratura infine deve essere eseguita annualmente e serve a verificare la corretta funzionalità nel tempo dell’apparecchio.

A proposito della taratura, secondo la Cassazione, all’amministrazione non basta presentare la certificazione di approvazione e omologazione per considerare valida la multa se le apparecchiature risultano non tarati da più di un anno. (Cfr., ex plurimis, Cass. n. 27467/2022; n. 8695/2022). 

Non sapendo nulla di tutta questa situazione, ma anche per evitare ulteriori costi,  quasi tutti i multati pagano e subiscono la decurtazione di punti sulla patente, ma se un trasgressore mette in dubbio l’affidabilità del dispositivo rilevatore (autovelox), spetta all’amministrazione dimostrare la sua regolarità e l’avvenuta taratura.

Secondo quanto chiarito dalla costante giurisprudenza l’approvazione e l’omologazione sono due procedimenti distinti con finalità diverse: non basta quindi il solo via libera del Ministero, ma è essenziale anche che il dispositivo rispetti le norme specifiche del regolamento di attuazione del Codice della Strada (art. 192 che descrive procedure diverse per l’omologazione e l’approvazione).

L’omologazione è necessaria per confermare che i prototipi rispettano le “caratteristiche essenziali” prescritte dal regolamento e permette l’utilizzazione (legittima) di un dispositivo per il quale è garantita, funzionalità e precisione.

COME VERIFICARE SE IL RILEVATORE E’ STATO OMOLOGATO?

L’automobilista multato, in quanto titolare di un legittimo interesse, può chiedere all’amministrazione che ha elevato la sanzione amministrativa di verificare, prima di presentare ricorso, se l’apparecchio impiegato dalla polizia è munito dell’apposita omologazione.

A tal fine, deve presentare una istanzadi accesso agli atti amministrativi presso l’organo che ha elevato la contravvenzione per chiedere che il certificato gli sia semplicemente esibito (in tal caso abbreviando i termini per la risposta) o che gli venga fornita una copia. E bene consultare il sito web del Comune dove è avvenuta l’infrazione per sapere se c’è la possibilità di una verifica online.

È chiaro che, in totale assenza del certificato o mancando la risposta, si potrà esperire ricorso presso le autorità per ottenere l’annullamento della multa.

In teoria, l’automobilista potrebbe anche proporre direttamente ricorso senza prima aver verificato l’esistenza dell’omologazione o della taratura ed eccependo la loro mancanza, ma con la consapevolezza che se poi gli attestati dovessero essere prodotti, egli perderebbe il ricorso e quasi sicuramente sarà condannato al pagamento delle spese processuali. 

 La polizia potrebbe anche non rispondere tempestivamente e depositare l’attestato dinanzi al giudice per dimostrare la regolarità della sanzione ma, in tale ipotesi, il ricorrente non dovrebbe essere condannato alle spese processuali, avendo proposto ricorso in buona fede, indotto in errore dalla mancata risposta dell’amministrazione. Viceversa, se il certificato di omologazione non viene prodotto neanche nel corso del giudizio di impugnazione della multa, questa dovrebbe essere annullata.

COME VERIFICARE SE E’ STATO TARATO?

La procedura appena descritta per verificare l’omologazione vale anche per la taratura. Tuttavia, secondo due recenti sentenze della Cassazione, il verbale deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione della data dell’ultima taratura in modo da consentire all’automobilista di verificare se e quando la stessa è stata eseguita. Il verbale con la multa autovelox che non indica la data dell’ultima taratura sarebbe illegittimo, al pari della multa elevata con un autovelox non sottoposto a taratura. (Cass. ord. n. 5227/2018.).

Secondo l’interpretazione di un’altra sentenza della Cassazione, a differenza della data dell’ultima taratura, che è obbligatoria, se non sono riportati e mancano gli estremi del certificato, il verbale per eccesso di velocità deve considerarsi valido (Cass. ord. n. 17574 del 18.06.2021).

A questo punto, sarebbe opportuno che il problema relativo all’uso indiscriminato di apparecchiature non omologate trovasse una soluzione a livello legislativo; ma il legislatore sembra ignorare la questione.