Ultimo aggiornamento:  30 Luglio 2022

Se i danni superano il valore della macchina che fare?

QUESITO: Cosa succede nei casi in cui si fa un incidente con un’auto vecchia e il valore del danno è superiore rispetto a quello della macchina? Si può pretendere l’intera spesa o bisogna accontentarsi di ricevere il rimborso del valore della macchina? Cosa comprende il “risarcimento per equivalente”?

Considerato il parco macchine esistente in Italia (con un’età media di quasi 10 anni) non sono pochi i casi di incidenti stradali con danni superiori al valore delle macchine coinvolte, per la cui riparazione le compagnie di assicurazione offrono rimborsi insufficienti.

Vediamo cosa prevede la legge e cosa ha stabilito la Cassazione nel caso specifico in cui il costo da sostenere dovesse risultare superiore al valore complessivo della vettura danneggiata. Infine vediamo quali spese e possibile farsi rimborsare nel caso di risarcimento per equivalente.

COSA PREVEDE LA LEGGE

Secondo l’articolo 2056 del Codice Civile, riguardante la “valutazione” dei danni, il risarcimento deve essere valutato dal giudice in base alle circostanze del caso, secondo quanto stabilito negli articoli 1223, 1226 e 1127.

In particolare, stando agli articoli richiamati:

  • il risarcimento deve comprendere così la perdita subita come l’eventuale mancato guadagno, che ne siano conseguenza immediata e diretta (art. 1123);
  • se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art.1126);
  • se il creditore ha concorso a cagionare il danno con il suo comportamento colposo, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1127).

PRINCIPIO GIURISPRUDENZIALE

La Cassazione, in fatto di risarcimento per danni ad autovetture, ha operato una distinzione trarisarcimento in forma specifica“quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione del danno” erisarcimento per equivalente, “corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. Decidendo in vicende giudiziarie riguardanti richieste di risarcimento in forma specifica, in quanto era stata richiesta “la somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni”, la suprema Corte ha stabilito: “Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell’auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante, e dall’altra finisce per costituire un arricchimento, un lucro per il danneggiato. Ne consegue che, in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato e il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà condannare il danneggiante (e, in caso di azione diretta, l’assicuratore) al risarcimento del danno per equivalente”. (Cass. 04/11/2013, n. 24718; Cass. 26/05/2014, n. 11662; Cass., 28/04/2014, n. 9367). In estrema sintesi, chi subisce un danno ha diritto a ricevere un rimborso per la perdita subita, ma il risarcimento non deve rappresentare una fonte di arricchimento per la parte danneggiata. Ossia il rimborso non deve superare “notevolmente” il valore dell’autovettura danneggiata. Appare evidente quindi che non si può pretendere un indennizzo, per esempio, di 2.000 euro se la macchina danneggiata ne valeva appena 500.

DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE

L’uso di espressioni quali “supera notevolmente”enotevole differenza”, riferite al valore di mercato dell’auto rispetto al costo della riparazione, ha lasciato una certa discrezionalità ai giudici, nel caso per mancato accordo ne dovesse derivare una vertenza giudiziaria. Discrezionalità nel senso che il giudice, considerate le circostanze del caso concreto, potrebbe non considerare “notevole” la differenza e decidere per un risarcimento in forma specifica, anche se supera il valore dell’auto. Tornando all’esempio fatto prima, una spesa di riparazione di 700 - 800 euro per un’autovettura del valore di 500 euro, mantenuta in perfette condizioni, potrebbe non essere ritenuto “notevolmente superiore”. Non così, magari, per un’autovettura tenuta in pessime condizioni nel qual caso il danneggiato conseguirebbe un ingiustificato “arricchimento”.

RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE

Nel caso di notevole differenza tra il valore dell’auto e il costo di riparazione o nell’eventualità in cui non fosse proprio possibile procedere con una riattivazione del veicolo alle condizioni che aveva prima dell’incidente, l’assicurazione è tenuta a formulare un’offerta di risarcimento per equivalente. Stando alla più recente giurisprudenza dei giudici di merito, la compagnia assicurativa non potrà limitarsi a risarcire il solo valore di mercato del veicolo al momento del sinistro. Tale importo, dovrà essere maggiorato di tutte le spese che il danneggiato ha dovuto e dovrà sostenere a causa del sinistro. Nel caso in cui non sia eseguibile la riparazione, ad esempio, oltre al valore commerciale dell’auto, la compagnia assicurativa dovrà farsi carico:

  • delle eventuali spese per il soccorso, traino e custodia del veicolo incidentato;
  • delle spese di demolizione o rottamazione;
  • dei costi di immatricolazione o del passaggio di proprietà di un nuovo veicolo:
  • dell’eventuale noleggio di un veicolo sostitutivo;
  • della tassa di proprietà e assicurazione per il periodo pagato e non goduto.

RECENTISSIMA DECISIONE

Una recentissima sentenza della Cassazione pubblicata il 14 luglio 2022 n. 22254 ha fatto notizia per aver stabilito che non importa l'anno di immatricolazione della vettura, né il suo valore effettivo, il danno va risarcito a prescindere dal valore dell’auto. C’è da notare che la sentenza non si riferisce ad un danno per sinistro stradale, riguardante un’auto di scarso valore, con condanna della compagnia assicurativa al risarcimento.  In questo caso si trattava di un’auto d’epoca, il danno era emerso in occasione di un raduno di “auto elaborate esteticamente” e la vertenza era sorta tra la proprietaria dell’auto ed una carrozzeria che è stata condannata al risarcimento danni per l’”erronea esecuzione di lavori di abbellimento dell’automobile”. Il tentativo di far valere questa sentenza, davanti ai giudici, per le auto di scarso valore nel caso di sinistro stradale, al fine di ottenere il risarcimento dell’intera spesa, a me sembra di scarsa utilità, per non dire superfluo.

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