Nel caso di domanda giudiziale di risarcimento del danno materiale di un veicolo di scarso valore, il giudice può stabilire che il risarcimento venga riconosciuto non in forma specifica (costo della riparazione) ma per equivalente (valore dell’auto). La Cassazione con un’ulteriore decisione ha sancito che nel caso di danni ad un veicolo con un valore commerciale inferiore a quello delle spese sostenute (o da sostenersi) per la sua riparazione, rientra nel potere insindacabile del giudice riconoscere al danneggiato il risarcimento in base al valore.
LA VICENDA GIUDIZIARIA
Un automobilista beneventano subisce un danno a causa dell'allagamento per un forte temporale della strada cittadina che stava percorrendo. Cita in giudizio il Comune di Benevento chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria auto. Secondo il danneggiato l’allagamento della strada era dovuto alla mancata regimentazione dell’acqua piovana, con omessa manutenzione da parte dell’ente comunale delle caditoie per l’immissione dell’abbondante pioggia nelle fognature.
Il Tribunale accoglie la richiesta, riconoscendo l’effettiva inadeguatezza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane nel sistema fognario. Condanna il Comune, per non aver fornito la prova del caso fortuito, al pagamento della somma di 14.962,69 euro, corrispondente al preventivo di riparazione del veicolo.
L’Amministrazione comunale appella la sentenza anche per contestare l’importo richiesto. Fa infatti rilevare la notevole sproporzione tra i costi riparativi ed il valore di mercato dell’autovettura. La Corte d’appello di Napoli, riforma parzialmente la decisione del Tribunale. La riforma è parziale nel senso che conferma la responsabilità del Comune nell’evento dannoso ma, in accoglimento delle sue doglianze, riduce sensibilmente il risarcimento dovuto a soli 2.500 euro, pari al valore commerciale dell’auto. Secondo il giudice dell’appello, quando il risarcimento in forma specifica, “supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall'altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato”, quindi il giudice può riconoscere al danneggiato il risarcimento del danno per equivalente.
RICORSO IN CASSAZIONE
Il proprietario del mezzo danneggiato, insoddisfatto dell'importo riconosciuto, ricorre in Cassazione, facendo rilevare che il giudice d’appello ha disatteso le eccezioni sollevate sul nocciolo del problema costituito dal fatto che il danneggiato, prima del sinistro, aveva una macchina perfettamente funzionante in grado di percorrere ancora migliaia di chilometri e che, stando a quanto deciso sulla quantificazione del danno in 2.500 euro, dovrebbe rottamarla sostenendo dei costi, per acquistarne un’altra, molto superiori al valore commerciale riconosciuto per quella incidentata. Fa inoltre rilevare che la riduzione del risarcimento si fonda su una mera dichiarazione di valore del Comune e che la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi su quanto dedotto in merito alla necessità di rapportare il risarcimento all’effettivo danno subito, considerate le perfette condizioni della macchina.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione con l’ordinanza n. 2982 del 01.02.2023, respinge il ricorso ricordando preliminarmente che, “alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali, grava sul danneggiato la prova relativa al quantum del danno subìto, e specificamente, trattandosi di danni subiti da un’autovettura, i preventivi e la fattura della riparazione non costituiscono di per sé prova del danno stesso, tanto più se non sono accompagnati da una quietanza o da un’accettazione, e provengono dalla stessa parte che intende utilizzarli”.
Inoltre fa rilevare che la Corte d’Appello “non ha ritenuto provato il danno subìto dall’autovettura nella misura di 2.500 euro, ma, piuttosto, ha ritenuto provato il valore commerciale di tale autovettura nella misura non superiore ad euro 2.500. Infatti, a fronte di un preventivo per la riparazione di oltre cinque volte superiore al valore dell’auto, la Corte ha correttamente ritenuto che vi fossero i presupposti per disporre risarcimento per equivalente”. In conclusione viene specificato: rientra infatti nel potere insindacabile del giudice riconoscere al danneggiato il risarcimento per equivalente al posto del risarcimento in forma specifica”.
L’argomento relativo al risarcimento del danno per macchine di scarso valore è stato già trattato su questo giornale con un articolo pubblicato il 30 luglio 2022 (risposta ad un quesito). Per completezza di informazione, riporto quanto precisato nel suddetto articolo a proposito di discrezionalità del giudice e diritto del danneggiato al rimborso di eventuali costi, oltre al valore commerciale dell’auto.
DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE
A proposito del risarcimento per equivalente, l’uso da parte dei giudici di legittimità di espressioni quali “supera notevolmente” e “notevole differenza”, riferite al valore di mercato dell’auto rispetto al costo della riparazione, lascia una certa discrezionalità ai giudici, nel caso di vertenza giudiziaria per mancato accordo. Discrezionalità nel senso che il giudice, considerate le circostanze del caso concreto e le effettive condizioni della vettura prima del sinistro, potrebbe non considerare “notevole” la differenza e decidere per un risarcimento in forma specifica, anche se supera il valore dell’auto.
RIMBORSO SPESE
Nel caso di notevole differenza tra il valore dell’auto e il costo di riparazione o nell’eventualità in cui non fosse proprio possibile procedere con una riattivazione del veicolo alle condizioni che aveva prima dell’incidente, la compagnia assicuratrice è tenuta a formulare un’offerta di risarcimento per equivalente. Ovviamente, cercherà di limitare l’esborso al valore commerciale dell'auto. Tuttavia, stando alla più recente giurisprudenza dei giudici di merito, non potrà limitarsi a risarcire il solo valore di mercato del veicolo al momento del sinistro. Tale importo, dovrà essere maggiorato di tutte le spese che il danneggiato ha dovuto e dovrà sostenere a causa del sinistro. Nel caso in cui non sia eseguibile la riparazione, ad esempio, oltre al valore commerciale dell’auto, la compagnia assicurativa dovrà farsi carico:
- delle eventuali spese per il soccorso, traino e custodia del veicolo incidentato;
- delle spese di demolizione o rottamazione;
- dei costi di immatricolazione o del passaggio di proprietà di un nuovo veicolo:
- dell’eventuale noleggio di un veicolo sostitutivo;
- della tassa di proprietà e assicurazione per il periodo pagato e non goduto.