Quesito: L’estate scorsa si è parlato dell’approvazione di una legge in ordine alla possibilità di coltivazione, per uso personale, di un certo numero di piantine di cannabis. Quando la coltivazione di cannabis può considerarsi legale? Quante piante di cannabis si possono coltivare in casa? Cosa hanno deciso i giudici?
PROPOSTA DI LEGGE
C’è da premettere che in Italia si discute da decenni se e in che misura accettare la depenalizzazione della coltivazione e del possesso di stupefacenti per uso personale. L’estate scorsa non è stata approvata una legge, ma c’è stato il primo sì della Commissione Giustizia della Camera ad una proposta di legge (“Magi-Licantini”), che prevede un approccio meno rigoroso al tema delle droghe leggere. La proposta, come ha spiegato il presidente della Commissione “depenalizza la coltivazione domestica di quattro piantine di cannabis: un modo per sostenere chi ne fa un uso terapeutico e per togliere terreno allo spaccio”. Una proposta del 2019 che ha diviso le forze politiche ed ha avuto un cammino accidentato. Un percorso in salita che difficilmente porterà al dibattito e al voto in Aula in questa legislatura, considerata la contrarietà delle forze di centrodestra al testo proposto che dovrebbe essere approvato. Quindi, se venisse approvata la legge proposta, la depenalizzazione riguarderebbe la coltivazione del numero massimo di quattro piante.
LEGGE VIGENTE
Per la legge vigente la coltivazione di piante stupefacenti è un’attività che ha rilevanza penale. L'articolo 73 del D.P.R. 309/1990 punisce in maniera piuttosto severa “chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce commercia, trasporta, , procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti”. Quindi, in base alla legge vigente, la produzione in proprio di sostanze stupefacenti coltivando anche solo qualche pianta è un’attività illecita, anche quando sia destinata ad esclusivo consumo personale. Quindi, a prescindere dello scopo per il quale viene coltivata.
A seguito dell’esito positivo del referendum del 1993 si stabilì che, limitatamente alle condotte di “ricezione, acquisto e detenzione”, il possesso per consumo personale di droghe leggere venisse considerato un illecito amministrativo, punito con la sola sanzione amministrativa di cui all'articolo 75 d.p.r. 309/1990. Quindi, venne meno la rilevanza penale (e di conseguenza il rischio di vedersi contestare un reato), solo nel caso la sostanza stupefacente sia acquistata o tenuta esclusivamente per uso personale e non per la cessione a terzi.
DIFFERENTE TRATTAMENTO
Venne a determinarsi un differente trattamento sanzionatorio tra la condotta di coltivazione rispetto a quello previsto per la detenzione. Una discussa sentenza della Corte costituzionale (n. 360/1995), riconobbe la legittimità costituzionale del differente trattamento sanzionatorio. Perché nella prospettiva del legislatore, la distinzione si basa sul fatto che la detenzione ha, per sua natura, un oggetto determinato e controllabile sotto il punto di vista della quantità; al contrario, la coltivazione può portare ad una produzione potenzialmente indeterminata di sostanza stupefacente. Si è generato un sistema che, paradossalmente, sembra favorire chi, per farne un uso personale, deve acquistarla - finanziando così la criminalità organizzata – rispetto a chi, coltivando in proprio la sostanza stupefacente necessaria al proprio consumo, non alimenta tale traffico illecito e viene condannato. Tutto ciò ha indotto la maggioranza dei giudici ad interrogarsi sulla logicità e ragionevolezza di un siffatto sistema, che continua a sanzionare penalmente la coltivazione domestica di un numero limitato di piante di sostanze stupefacenti per uso personale
ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE
Un indirizzo rigoroso, con l'obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente, ha costantemente attribuito rilievo penale a qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale. L’offensività della condotta consiste nella idoneità della pianta a produrre la sostanza stupefacente per il consumo.
Di diverso avviso altre pronunce di legittimità per le quali, la sussistenza del reato deve escludersi nel caso di minima estensione della coltivazione e “conclamato uso personale”. di quanto prodotto. Secondo tale indirizzo, la condotta di coltivazione della pianta deve ritenersi penalmente rilevante soltanto in quanto concretamente offensiva in rapporto al bene giuridico tutelato (salute pubblica). Non è, dunque, sufficiente la mera coltivazione “ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato” ("Cass. Sentenza n. 36037 dep. 21/07/2017).
In altre pronunce ancora è stato chiarito che la punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa se il giudice ne accerti l'inoffensività “in concreto”, ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità della droga, e non prospettabile alcun pericolo della sua ulteriore diffusione (Cass. Sentenza 17167 dep. 05/04/2017; Conformi: n. 8058 del 2016; n. 17167 del 2017).
DECISIONE SEZIONI UNITE
A dirimere il contrasto giurisprudenziale sono state fatte intervenire le Sezioni Unite (sentenza n. 12348 del 19/12/2019) le quali, prendendo atto del fatto che in base alla legge la coltivazione di piante per stupefacenti è configurabile come reato indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile, hanno stabilito che “devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore". Va però precisato che questa sentenza e quelle successive che si sono adeguate non hanno “abrogato” il reato di coltivazione. Quindi, le forze dell’ordine potranno comunque sequestrare le piante di sostanze stupefacenti coltivate in casa e determinare l’instaurazione di un procedimento penale nei confronti del coltivatore.
Per concludere, la giurisprudenza maggioritaria più recente, sia di merito che di legittimità, ritiene che la coltivazione domestica per uso personale, pur essendo un fatto che sostanzialmente rientra nell’ipotesi di reato, sia una condotta che non giustifica la repressione penale. Se il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è la salute pubblica, questa non viene compromessa dalla coltivazione “svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto” (Cass. pen., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 6599). L’espediente adottato per l’assoluzione sta nell’applicazione dell’articolo 131-bis che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto qualora sussistano i presupposti. Così da ultimo la sentenza n. 23520/2023 della Cassazione che ha confermato l’assoluzione dell’imputato in quanto non punibile ex 131-bis cod. pen., per la particolare tenuità del fatto costituito dalla coltivazione domestica di cinque piante di canapa indiana, di altezza variabile tra i 20 e i 40 cm.