Ultimo aggiornamento:  15 Novembre 2023

Suicidio assistito: aspetti legali ed umani del caso Sibilla Barbieri

Quesito: Ha un senso protrarre artificialmente la vita di chi ha i giorni contati e vuole porre fine alle sue sofferenze non lenibili, si fanno morire delle persone perché non si riescono a fare in tempi brevi (a volte l’attesa si protrae per mesi) accertamenti diagnostici salvavita come le coronarografie?

Quali sono gli aspetti giuridici del caso dell’attrice e regista romana Sibilla Barbieri, che voleva aderire al suicidio assistito in casa a Roma, in base ad una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, ed invece è stata costretta ad andare in Svizzera? Cosa ha stabilito esattamente la sentenza? Perché la richiesta è stata respinta?

PREMESSA

La prima domanda non involge questioni giuridiche, ma rappresenta un dilemma, quello tra il diritto alla vita e il diritto ad una morte voluta dignitosa, evitando la bruta sofferenza. Ogni persona potrebbe avere motivazioni diverse per dire che ha un senso staccare la spina oppure per dire il contrario. Non si può neppure dimenticare che, secondo una concezione religiosa non più attuale la sofferenza accettata e offerta aveva un valore salvifico e il dolore rappresentava un’opportunità di espiazione dei peccati. C’è poi sempre chi crede nei miracoli. La mia risposta alla sensata domanda è che non ha nessun senso prolungare artificialmente la vita, quando manca qualunque possibilità di sopravvivenza, quando c’è solo grande sofferenza e la continuazione delle terapie ha il solo effetto di prolungare il dolore. Ogni lettore potrebbe dire cosa ne pensa commentando nel gruppo Facebook Velletri Life Giornale. 

MANCANZA DI UNA LEGGE

Quanto al caso Sibilla Barbieri, periodicamente accadono dei fatti che riaccendono il dibattito sul fine vita e il suicidio assistito o, come recita la proposta di legge che giace in parlamento: “morte volontaria medicalmente assistita”. Chi va a suicidarsi in Svizzera e rende pubblico il fatto, vuole denunciare la mancanza di una legge organica, a lungo sollecitata dalla Corte Costituzionale e ne vuole l’approvazione, soprattutto per chi non si può permettere di spendere circa 10.000 euro andando in Svizzera. Una legge come quella che hanno altri paesi europei (Svizzera, Germania, Finlandia, l’Austria ecc), che autorizzano il suicidio assistito in base a condizioni specifiche. Una legge che riconosca il diritto all’autodeterminazione terapeutica, comprensivo non solo del diritto di rifiutare cure e interventi, ma anche della possibilità di decidere, in ben precise circostanze, il momento terminale della propria esistenza. L’iter tormentato della legge che non si riesce a far approvare nasce da una proposta di iniziativa popolare depositata nel 2013, più volte riformulata. Da più parti, ma soprattutto dalle associazioni che si prefiggono l’affermazione dei diritti umani e delle libertà civili e propugnano l’autodeterminazione della persona nelle scelte di fine vita, viene rimarcato il fatto che il legislatore italiano “per ignavia” non si decide a formulare una legge, nonostante ben tre richiami della Corte costituzionale. Una legge di civiltà che sarebbe condivisa dalla maggioranza degli italiani.

CONDIZIONI PER ACCEDERE AL SUICIDIO ASSISTITO

In mancanza di una legge, l’unica strada possibile è quella di rivolgersi alla ASL di appartenenza affinché verifichi le condizioni per l’accesso al suicidio assistito. Condizioni tassativamente fissate dalla sentenza 242/19 della Corte costituzionale, che in effetti riguarda la non punibilità dell’aiuto al suicidio. Nel caso di immotivato diniego, occorre rivolgersi ad un tribunale, senza avere nessuna certezza sui tempi della procedura e senza nessuna sicurezza di riuscire nell’intento in tempi brevi.

La Corte ha stabilito che può ricorrere al suicidio medicalmente assistito la persona che:

1) è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; 

2) è affetta da una patologia irreversibile;

3) la malattia è causa di sofferenze ritenute dalla persona inferma intollerabili;

4) è pienamente capace di intendere e di volere. 

Per essere più precisi, i giudici hanno esattamente stabilito che, non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”

IL CASO DI SIBILLA BARBIERI

Il caso Barbieri ha avuto grande rilievo nel mondo giornalistico e in quello mediatico, non solo perché la paziente oncologica terminale era una bella attrice e regista romana di 58 anni. La donna, urante la lunga malattia oncologica durata 10 anni aveva aderito all’Associazione Coscioni diventandone consigliera. Da tempo, ormai, era collegata ad un respiratore e giunta nella fase terminale, cercava il modo di poter mettere fine volontariamente alla sua sofferenza.  È la donna stessa a raccontare il suo tentativo, inutile, di ricorrere al suicidio assistito in Italia, nella sua casa: “L’ho chiesto alla mia Asl che ha mandato una commissione a valutare il mio caso e che ha deciso che non rientro nei casi possibili, perché ‘non sono attaccata a macchinari di sostegno vitale. In realtà, secondo quanto afferma Luigi Manconi, in un articolo in cui si autodenuncia per aver contribuito ad organizzare il viaggio, il comitato etico della ASL Roma 1 ha dato parere favorevole, mentre la commissione medica, chiamata a dare la valutazione definitiva, ha dato parere negativo perché ha ritenuto che non fosse accertato il requisito della “dipendenza dai trattamenti vitali”. Il che è apparso incredibile in quanto la Barbieri, per alleviare insopportabili sofferenze, era sottoposta a “ossigenoterapia e a terapia antalgica di derivazione morfinica”. La Barbieri ha considerato il rifiuto “una discriminazione gravissima tra i malati oncologici e chi si trova in altre condizioni anche non terminali”, per il fatto che pochissimi malati terminali di cancro sono dipendenti da trattamenti vitali. Ha preso la decisione di recarsi in Svizzera dichiarando: “Ho i 10mila euro necessari e posso ancora andarci fisicamente, anche se sono al limite. Ma tutte le altre persone che non hanno i mezzi come fanno? All’indomani della morte di Sibilla Barbieri, la vicenda ha inevitabilmente assunto una connotazione politica, essendo stata chiamata in causa la Regione Lazio, ente che si occupa della salute dei cittadini e il suo governatore Francesco Rocca, che ha tenuto la delega alla sanità. È stato pure stigmatizzato il fatto che la richiesta era stata inviata ad inizio agosto e solo dopo 44 giorni a metà settembre, in seguito ad una diffida, sono state effettuate le verifiche e l’Asl ha comunicato alla donna il diniego motivato dal fatto che non possedeva tutti i requisiti previsti dalla sentenza.

DENUNCIATA LA ASL

L’avvocato Filomena Gallo, amica di Sibilla Barbieri ha spiegato che sono stati presentati due esposti alla Procura della Repubblica contro l’Asl Roma 1, uno dalla madre e dalla sorella e uno dai figli di Sibilla. Si è chiesto alla magistratura di rilevare i reati ipotizzati dai familiari che sono violenza privata, omissione di atti d’ufficio e tortura. Il reato di tortura perché l’azienda sanitaria non ha dato seguito alla richiesta di Sibilla in tempi celeri, dopo tutta la documentazione fornita anche dall’oncologo.

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