La registrazione di immagini e suoni, anche per uso personale e quindi indipendentemente dalla successiva comunicazione o diffusione, deve considerarsi vietata. Per le registrazioni audio o video occorre informare preventivamente gli interessati, acquisire il loro “consenso informato” ed osservare tutte le cautele previste, altrimenti si viola la loro privacy. Secondo quanto ha stabilito la Cassazione, il divieto riguarda anche la registrazione che i professori dovessero effettuare delle loro lezioni; anche al solo fine di poterle riascoltare per migliorare la propria didattica.
LA VICENDA
Nel caso deciso, il docente aveva impugnato l'ordine di servizio del dirigente dell'Istituto scolastico che gli aveva vietato di registrare le lezioni nelle classi. Tale divieto era motivato dal fatto che il regolamento d’Istituto vietava l'uso di cellulari nelle classi e tale divieto doveva ritenersi esteso a tutti gli apparecchi comunque idonei a registrare audio o video durante le lezioni. Nel corso del giudizio di merito, in base a quanto affermato dagli studenti, è stato accertato che il professore, non solo non li aveva informati della registrazione, aveva anche “nascosto” il registratore dietro alcuni libri. Per i giudici il docente aveva compiuto una scelta arbitraria in quanto unilaterale non partecipata e senza richiesta di consenso. Anche perché, in base all’articolo 2 del DPR nr. 249/1998 (Regolamento recante lo Statuto degli studenti della scuola secondaria), il docente deve coinvolgere gli studenti nelle decisioni rilevanti, tenendo conto del loro eventuale dissenso. Inoltre, secondo quanto prevede il codice della privacy (articolo 4, comma uno, lettera a)), costituisce “trattamento dei dati personali” anche la loro registrazione, indipendentemente dalla successiva comunicazione o diffusione.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, con ordinanza 5 maggio 2022, n. 14270, ha confermato che il concetto di “trattamento dei dati personali” previsto dal Codice della privacy riguarda anche la loro registrazione. Per questa ragione, è necessario acquisire il consenso degli interessati per poter procedere alla registrazione. E ciò anche quando la registrazione viene effettuata per uso esclusivamente personale, senza essere destinata alla divulgazione pubblica. Per i giudici di legittimità, rileva in questa situazione il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs nr. 196/2003) in base al quale per “trattamento” si intende qualunque operazione, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernente (tra le altre attività) la registrazione di dati e come “dato personale” “qualunque informazione” relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente. Quindi, l’espressione “qualunque informazione”, come stabilito da una precedente decisione (Cassazione civile sez.I, 31/05/2021 n.15161) comprende qualsiasi indicazione che possa ricondurre al riconoscimento di un determinato soggetto. A proposito di informazioni inerenti ad una persona fisica e del fatto che quest’ultima sia identificata o identificabile, la voce di una persona registrata da un apparecchio elettronico costituisce, dunque, un “dato personale” se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata. Trattandosi di un vero e proprio “dato personale”, non è registrabile se non dietro consenso scritto. Infine, sottolineano i giudici di legittimità come sia del tutto evidente che “nella registrazione della lezione che si svolge in una classe possono essere contenuti interventi degli studenti, la cui persona è facilmente identificabile, trattandosi di una comunità ristretta”. Quindi, vietato registrare le lezioni senza il consenso scritto di tutti gli studenti.
TUTELA DELLA PRIVACY DURANTE LA DAD
A proposito della tutela della privacy durante la DAD, molti docenti avevano protestato per la mancanza di qualsiasi garanzia che la loro lezione non venisse registrata dagli studenti o dai loro genitori, anche per farne un uso “improprio”. Si è fatto osservare che il Garante della privacy nel vademecum 2016, riguardo le registrazioni delle lezioni da parte degli studenti ha specificato che “È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale”. Quindi durante la DAD si è ritenuto legittimo far registrare la lezione, con il divieto di divulgarla senza consenso. In ogni caso, le direttive ministeriali ma anche le istruzioni del Garante della privacy prevedono che “in piena autonomia le scuole possono, all’interno dei loro regolamenti, vietare le registrazioni delle lezioni e l’uso di registratori a scuola”. C’è da considerare che, con la didattica a distanza che ha facilitato la registrazione delle lezioni svolte dai docenti, non pochi studenti hanno registrato, immagini particolari o espressioni inopportune per farle girare nei loro gruppi WhastApp. Diversi audio sono stati registrati all’insaputa dell’insegnante e fatti girare solo per il piacere di divertirsi con i compagni, infischiandosene del divieto di diffusione e del fatto che violando la privacy di un professore si rischiano denunce di carattere civile e penale. Tanto per fare un esempio che ha fatto notizia, alcuni alunni di un liceo hanno estrapolato, dalla registrazione video di una lezione del loro professore di matematica, una telefonata che in classe non sarebbe stato possibile né opportuno fare, anche perché improvvida e sconsiderata. Un discorso privato del docente che questionava con una persona al cellulare. La conversazione definita molto colorita e a dir poco “imbarazzante” è stata estrapolata dalla lezione e inviata, con scopo canzonatorio e derisorio a studenti di altre scuole tanto che il video è diventato virale per essere molto “divertente”.
CONSIDERAZIONE FINALE
La sentenza sopra commentata, riguarda un episodio accaduto prima del diffondersi dell’epidemia, potrebbe avere ripercussioni imprevedibili nel malaugurato caso di nuova didattica a distanza (DAD). Appare evidente che in base al principio di diritto affermato (necessità del consenso per le registrazioni), se è necessario il consenso degli alunni affinché il professore possa registrare la sua lezione, tale principio non potrà non riguardare anche la registrazione da parte degli studenti della lezione del docente. Anche perché, se nel caso della registrazione della lezione da parte dell’insegnante, si può solo ipotizzare il riconoscimento della voce di qualche alunno, nel caso della registrazione da parte degli alunni, c’è la certezza che la voce registrata è quella del docente.