Velletri, nonni obbligati a mantenere i nipoti se i genitori non hanno mezzi sufficienti

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Si è conclusa in Cassazione una vicenda processuale, riguardante una causa di separazione, la cui prima sentenza è stata emessa dal Tribunale di Velletri nel lontano 2010. La suprema Corte ha confermato che quando i genitori non hanno la possibilità di adempiere ai doveri nei confronti dei figli, sono i nonni a dover fornire il denaro necessario. Tale obbligazione, prevista dall’articolo 316 bis del Codice civile, grava in proporzione su tutti gli ascendenti più prossimi di pari grado ed è subordinata rispetto a quella primaria dei genitori. Ciò vuol dire che non si può chiedere ai nonni un aiuto economico solo perché uno dei genitori non dà il contributo per il figlio se l’altro è in grado di mantenerlo. I nonni sono obbligati ad intervenire quando, sia il papà che la mamma, non sono in grado di adempiere il loro personale obbligo.

LA DISPOSIZIONE DEL CODICE

Nel caso di separazione, di divorzio o quando si sciolga una convivenza more uxorio che abbia generato dei figli, potrebbe accadere che entrambi i genitori, perché minorenni o economicamente non indipendenti, non dispongano dei mezzi sufficienti per corrispondere mensilmente l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice. In tali casi, può essere invocata l’applicazione della disposizione del Codice sull’obbligo di “concorso nel mantenimento”.

L’artico 316 bis del Codice civile dispone che devono essere i genitori ad adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. Tuttavia precisa: “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

LA VICENDA

Il Tribunale di Velletri dispose che fossero i nonni paterni a farsi carico del mantenimento del nipote, in mancanza di una entrata economica del padre disoccupato, allora convivente con loro genitori. In considerazione del fatto che la nuora era in condizioni economiche precarie, per cui difficilmente poteva fare fronte alle esigenze di un figlio in crescita, fu stabilito che i nonni avrebbero dovuto pagare 200 dei 350 euro stabiliti a carico del padre in fase di separazione come mantenimento del nipote. Sta di fatto che il nonno venne a mancare e la nonna, in veste di unica erede del coniuge defunto, in quanto il figlio aveva rinunciato all’eredità, continuò l’azione giudiziaria, chiamando in causa nel giudizio d’appello anche i nonni materni, a suo parere ugualmente responsabili sotto l’aspetto economico a sovvenzionare il nipote. L’appello però non fu accolto, anche perché le condizioni economiche della madre del bambino non erano migliorate ed erano sopravvenuti oneri maggiori, visto che il figlio era cresciuto e, oramai 17enne, aveva maggiori esigenze economiche. Mentre a incrementare le entrate era stata proprio la nonna paterna che, dopo la morte del marito, aveva ereditato interamente (il papà del ragazzo aveva rinunciato all’eredità) un notevole patrimonio immobiliare. La nonna però non si è arresa e, per essere sollevata dall’onere economico imposto anni prima dal Tribunale di Velletri, ha deciso di rivolgersi alla Cassazione 

LA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione con la sentenza, pubblicata il 30 marzo 2023, n. 1520, ha confermato che, in base alla previsione dall’articolo 316 bis del Codice civile, se entrambi i genitori non possono mantenere i figli, spetta ai nonni farsi carico delle spese, in quanto ascendenti più prossimi. Quanto all’istanza della nonna paterna di coinvolgimento della nonna materna, giustamente la richiesta è stata respinta dal giudice d’appello per una questione procedurale: “la responsabilità congiunta di tutti i nonni, anche del ramo materno, avrebbe dovuto essere oggetto di istanza in prima difesa e, nello specifico caso, la parte avrebbe dovuto depositare una domanda riconvenzionale in proposito, ma ciò non è avvenuto”.

Quindi, la richiesta era fondata, ma tardiva. Riguardo la solidarietà, la Cassazione, già nel 2002 aveva sancito che l’obbligo dei nonni grava contemporaneamente su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori (Cass. Civ. n. 251/2002). Con questa sentenza i giudici di piazza Cavour scrivono la parola fine su questa lunga controversia, confermando l’obbligo sussidiario dei nonni.

SENTENZA DEL 2022

Giova ricordare che nel 2022 i giudici di legittimità, a proposito dell’obbligo di concorso dei nonni nel mantenimento, avevano ribadito che “l’obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado, indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato d0insufficienza dei mezzi economici”.

In tale circostanza, i giudici di Cassazione, a proposito della soluzione di cui all’articolo 316 bis, secondo cui i nonni sono gli ascendenti più prossimi che devono provvedere al mantenimento dei minori nel momento in cui i genitori non riescano a farlo, avevano precisato che questo obbligo “va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli”. (Ordinanza n. 30368/2022).