La sentenza della Corte Costituzionale sul caso Almasri

Altre Notizie

Per cercare di coprire le responsabilità politiche sulla gestione del caso Almasri, anche l’interpretazione distorta e falsata della sentenza della Corte costituzionale può essere un’occasione.

Con un post molto condiviso dai sostenitori di questa maggioranza, il vice presidente della Camera Fabio Rampelli sostiene che la Corte Costituzionale ha confermato la correttezza dell’operato del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il governo avrebbe applicato una legge vigente risalente al 2012, mai modificata dalle opposizioni quando erano al governo. Accusa le opposizioni (PD, M5S, AVS) di aver strumentalizzato la vicenda per mesi con polemiche politiche.

Vale la pena riportare il post perché scritto da un vice presidente della Camera in Parlamento da oltre venti anni, lo trovo stupefacente: “Dopo mesi d’insulti e carognate sull’immediata sacrosanta espulsione dall’Italia del torturatore libico Almasri, dopo che era stato scarcerato e pascolava libero tra di noi, la Consulta ha confermato che il ministro Carlo Nordio ha semplicemente applicato la legge vigente, risalente al 2012. Se alla sinistra non piaceva ha avuto tutto il tempo per cambiarla, ma non l’ha fatto, però pretendeva che noi la disapplicassimo. Hanno il senso delle istituzioni sotto la suola delle scarpe. Diciotto mesi di contumelie e falsità dai “geni incompresi” di M5S, AVS e PD. Ora chiedete scusa, cialtroni!”

La legge italiana in questione del 20 dicembre 2012, n. 237, che riguarda l’adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale (CPI), su cui è stata chiamata ad intervenire la Corte Costituzionale, si limitava a prevedere in modo generico che le richieste fossero eseguite “senza ritardo”. Non veniva indicato espressamente entro quale termine il ministro dovesse trasmettere gli atti, o comunicare l’eventuale diniego motivandolo.

Si è pronunciata la Corte Costituzionale, perché la Corte di appello di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 4, 11 e 13 della legge citata. Il dubbio da chiarire riguardava appunto la mancata previsione di un obbligo immediato per il Ministro della giustizia di trasmettere al Procuratore generale la richiesta di arresto della CPI.

La Corte con la sentenza depositata il 23 luglio 2026 n. 143, ha riconosciuto che sarebbe stato opportuno che le norme avessero indicato un termine tassativo inequivocabile. Senza annullarle, con una di quelle sentenze che i giuristi definiscono di “accoglimento additivo” ha dichiarato illegittimi gli articoli 2 e 4 della legge in questione “nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d’appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l’esigenza di tutela di princìpi costituzionali preminenti”.

Ci sono voluti mesi ma adesso sappiamo che “senza ritardo” doveva essere interpretato come “immediatamente” e che il ministro della Giustizia non poteva lasciare in sospeso una richiesta della CPI. La Consulta non ha assolutamente confermato, come è detto nel post, che il ministro Carlo Nordio ha semplicemente applicato la legge vigente, risalente al 2012 nella “sacrosanta espulsione dall’Italia del torturatore libico Almasri”.

Completamente bocciato quindi il presunto potere discrezionale, perché la decisione della Corte Costituzionale è nel senso che il guardasigilli avrebbe dovuto trasmettere “senza ritardo” come prevedeva la legge, al Procuratore generale la richiesta proveniente dalla CPI. In alternativa, avrebbe dovuto comunicare alla Corte d’appello una dichiarazione motivata con cui decideva di non darvi corso. Nel diritto il potere discrezionale, non consente di agire in modo utile o conveniente quando incontra il limite invalicabile della legge.

Se dovesse ricapitare una situazione del genere, l’avverbio di tempo “immediatamente”, introdotto dalla Corte Costituzionale non lascerà dubbi che si tratta di un’azione da compiere non all’istante, ma secondo una interpretazione logica, dovendosi valutare la costituzionalità della richiesta, dopo una rapida valutazione. Nel linguaggio comune, quando è necessario lasciare un margine comprensivo o logistico si usano espressioni del tipo: “il prima possibile” o “senza rimandare”.

Chi ha avuto l’interesse di leggere può valutare se, come è detto nel post, “la Consulta ha confermato che il ministro Carlo Nordio ha semplicemente applicato la legge vigente”. Peraltro, un parlamentare vice presidente della Camera, dovrebbe sapere che le leggi si fanno e si modificano in Parlamento e non dovrebbe modificarle chi governa (la destra o la sinistra) quando non piacciono.

Ma ormai è un dato di fatto che si approvano in precedenza (se non solo quelle!) le norme ritenute vantaggiose dalla maggioranza o di chi detiene il potere politico. Nel post non c’è la minima spiegazione e non si comprende quando mai la sinistra ha preteso che loro disapplicassero la legge.

Accusare poi le altre forze politiche di avere il senso delle istituzioni sotto la suola delle scarpe mi sembra un rovesciamento su altri della responsabilità per lo sconquasso al quale stiamo assistendo.

Anche l’accusa di cialtroneria considerato il contenuto del post mi sembra da rispedire al mittente.