Alto rischio di incostituzionalità per la nuova legge elettorale

Diversi costituzionalisti giudicano la nuova legge elettorale come un testo ad alto rischio di incostituzionalità concentrando le loro critiche su diversi punti fondamentali.
Prima di entrare nel merito della riforma per analizzare i principali motivi di incostituzionalità, ritengo sia utile sapere come funziona in Italia il ricorso alla Corte Costituzionale e la procedura che deve seguire chi vuol far valere l’incostituzionalità di qualsiasi legge e quindi anche di quella elettorale.
Ad investire la Consulta deve essere un giudice ordinario, perché la questione di costituzionalità può essere fatta valere unicamente in via incidentale tramite un processo già in corso.
Il Tribunale però non può trasmettere il ricorso alla Corte costituzionale senza prima verificare due condizioni fondamentali: la necessità di risolvere il dubbio costituzionale per decidere la controversia (rilevanza della questione) e la sua non manifesta infondatezza, cioè che le motivazioni fatte valere per mettere in discussione la legittimità della norma siano valide.
Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, il giudice sospende il giudizio e trasmette gli atti alla Corte costituzionale sollevando con apposita ordinanza la questione di legittimità costituzionale.
In questo caso, comitati di cittadini elettori, gruppi di opposizione politica, giuristi ma anche semplici cittadini, possono promuovere, assistiti da un legale, un’azione civile davanti a un Tribunale (giudice ordinario) per fare accertare se la legge approvata può considerarsi lesiva del proprio diritto di voto.
Come riportato dagli organi di stampa, vari comitati e le opposizioni politiche stanno predisponendo ricorsi, che si focalizzano su differenti specifici profili critici della norma, tendenti a spingere il giudice ordinario a investire la Consulta della questione.
Mattarella ha firmato la legge elettorale il 9 ottobre, quindi i ricorsi verranno depositati appena la legge entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
Passando ai più rilevanti motivi di incostituzionalità, sulla scorta delle storiche sentenze della Corte Costituzionale (la n. 1/2014 sul Porcellum e la n. 35/2017 sull’Italicum), esaminate nell’articolo pubblicato su questo giornale la settimana scorsa, un premio di maggioranza non può produrre una distorsione eccessiva della rappresentanza democratica sacrificando il principio di uguaglianza del voto ed il premio della legge approvata considerato “abnorme”, perché assegna un numero troppo elevato di seggi (70 seggi alla Camera e 35 al Senato) alla coalizione che supera il 42%, la provocherebbe.
Per molti costituzionalisti, questa soglia altera in modo irragionevole il rapporto tra i voti espressi e i seggi assegnati essendo sproporzionato e in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale sulla salvaguardia della rappresentativa proporzionale e del voto dei cittadini.
Un altro motivo di forte critica riguarda il limite alle preferenze e i capilista bloccati perché, nonostante il testo introduca la possibilità di esprimere fino a tre preferenze, viene mantenuto il meccanismo dei capilista bloccati gestiti dalle segreterie dei partiti.
La facoltà dell’elettore di scegliere liberamente e direttamente i propri rappresentanti, verrebbe lesa dal fatto che solo i partiti maggiori avranno la certezza di eleggere candidati oltre il capolista, con la conseguenza che la stragrande maggioranza dei parlamentari risulterà di fatto “nominata”.
Elevato rischio di incostituzionalità anche per la norma anti-frammentazione che aumenta fortemente i requisiti per la presentazione delle liste, quadruplicando le sottoscrizioni necessarie per le forze politiche non rappresentate in Parlamento (fino a richiedere la raccolta di decine di migliaia di firme in tempi ridottissimi).
Questa disposizione violerebbe il principio del pluralismo politico e della ragionevolezza, penalizzando ingiustamente i partiti minori e le nuove formazioni a vantaggio delle coalizioni già strutturate, limitando di fatto il diritto di elettorato passivo.
Per diversi costituzionalisti il fatto più grave da considerare è quello che la nuova legge elettorale determina conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato per la lesione delle prerogative del Quirinale.
La combinazione tra il premio di maggioranza e l’indicazione obbligatoria del premier opera una modifica profonda della forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione indebolendo il ruolo del Parlamento e alterando il bilanciamento tra i poteri dello Stato.
Si contesta il tentativo di modificare la Costituzione introducendo surrettiziamente un sistema di tipo presidenziale o parlamentare a investitura diretta (Premierato) tramite una semplice legge ordinaria, semplicemente imponendo alle liste l’obbligo di indicare il nome del candidato premier direttamente sulla scheda o nel programma elettorale, così aggirando il procedimento di revisione costituzionale previsto dall’articolo 138.
Questo meccanismo vincolerebbe politicamente e giuridicamente il Presidente della Repubblica, svuotando di significato le prerogative di nomina del Presidente del Consiglio (Art. 92 Cost.).
APPENDICE
C’è da considerare che, per “palesi violazioni di norme costituzionali”, il Capo dello Stato può non firmare una legge e chiedere alle Camere, con un messaggio motivato, una nuova deliberazione (art. 74 della Costituzione), compiendo in tal caso un atto di garanzia.
è emerso sulla stampa che Mattarella (ritenuta non a torto da molti cittadini una persona saggia, assennata e ponderata), conoscendo perfettamente la materia e la giurisprudenza costituzionale (da parlamentare ha anche ideato la legge elettorale Mattarellum), avrebbe fatto emendare la legge dalle più “palesi violazioni” per renderla intanto promulgabile, poi deciderà la Consulta.
In altre parole, abbia voluto evitare nel clima attuale la non promulgazione che avrebbe comportato accuse varie di favoritismo con inevitabili campagne di delegittimazione personale sui social.
Sembrerebbe che ci sia stato un dialogo tra il Quirinale e palazzo Chigi se due punti della legge elettorale, quello sulla soglia e quello sull’indicazione del candidato premier, sono cambiati in corso d’opera.
Grazie alla moral suasion del presidente Mattarella, la soglia che fa scattare il premio per la coalizione che la supererà è passata dal 40 al 42% e l’alleanza vincente non potrà avere più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato.
L’altra modifica per consentire la promulgazione è stata quella di aggiungere “fatte salve le prerogative del presidente della Repubblica”.
La specificazione, fatta inserire strada facendo, nella parte che prevede l’indicazione del candidato Presidente del Consiglio, annuncia che l’ultima parola spetta al Quirinale, anche se appare “inservibile”, visto che la nuova legge elettorale può configurarsi come un premierato di fatto che mette il Capo dello Stato davanti al fatto compiuto una volta fatte le elezioni.
è facilmente immaginabile che si scatenerebbe il caos con ogni forma di ostilità politica, accuse di parzialità, di invasione di campo, di fare politica attiva se il leader indicato della coalizione vincente non venisse incaricato.










