Blogger responsabile se non rimuove i commenti illeciti segnalati.

Il gestore di un blog ed anche l’amministratore di un gruppo social deve rimuovere i commenti diffamatori o ingiuriosi pubblicati da terzi soggetti appena ne venga a conoscenza. La decisione sostanzialmente conferma che colui che si occupa di garantire un servizio di hosting provider, non è responsabile per i contenuti illeciti pubblicati sulla piattaforma online, tuttavia, una volta acquisita in qualsiasi modo la consapevolezza della loro manifesta illiceità, è tenuto a rimuoverli tempestivamente, senza aspettare alcuna notifica dalle autorità competenti. Ovviamente, parliamo di responsabilità in senso civilistico. Il rischio che corre è quello di una possibile condanna al risarcimento dei danni, a meno che non condivida il contenuto illecito. Nel penale vale il principio di personalità sancito dall’articolo 27 della Costituzione secondo cui ogni individuo può essere ritenuto responsabile penalmente solo per le proprie azioni e non può essere punito per reati commessi da altri.
LA VICENDA
La pronuncia dei giudici scaturisce dal ricorso di un tizio che, sentendosi offeso dai commenti di un utente del blog, ha deciso di adire le vie legali. Il ricorrente, ritenendosi denigrato dalla pubblicazione di commenti reputati diffamatori da parte di terzi utenti, aveva chiesto un risarcimento danni al curatore del blog per il fatto che non li aveva rimossi tempestivamente come aveva richiesto
Sia il Tribunale di Siena che Corte d’appello di Firenze, tuttavia, avevano respinto la domanda di risarcimento, in mancanza di una comunicazione proveniente dalle autorità competenti, ritenuta unica fonte di “conoscenza qualificata”. Per il giudice di secondo grado, infatti, l’obbligo di rimozione dei commenti diffamatori, per il prestatore di servizi (nella specie: hosting provider), ai sensi dell’articolo16 del Dlgs n. 70 del 2003, sussisterebbe solo a seguito di una comunicazione da parte delle autorità competenti in ordine al carattere illecito dei medesimi, cioè in base ad una “conoscenza qualificata” della illiceità, e non da una “mera conoscenza di fatto di essa, acquisita in altro modo”. In base a questa interpretazione l’obbligo di rimozione non conseguirebbe mai a seguito di una segnalazione della parte ritenutasi diffamata.
LA CASSAZIONE
Con la recentissima ordinanza numero 17360 del 27 giugno 2025, la suprema Corte di Cassazione, ha affermato che la normativa comunitaria (Direttiva 2000/31/CE), e le disposizioni nazionali che l’hanno recepita (Decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003), non prevedono la “conoscenza qualificata”. Quindi, di fronte alla consapevolezza del carattere illecito dei contenuti (nel caso di specie diffamatori), se o qualora il titolare non provveda tempestivamente a rimuoverli può azionarsi la responsabilità in sede civile. I giudici di legittimità non hanno condiviso l’interpretazione di esonero della responsabilità perché, la ratio di tale normativa comunitaria e nazionale è quella di garantire “un equilibrato contemperamento tra la tutela della posizione del prestatore di servizi (non attivo) nella società dell’informazione, la cui responsabilità si è ritenuto opportuno limitare sul piano normativo, per favorire lo sviluppo e la trasmissione dei servizi e delle idee in tale ambito, e la tutela dei soggetti che possono esserne potenzialmente lesi”. Quindi, facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi, hanno stabilito che “in tema di scritti diffamatori pubblicati su un “blog”, il “blogger” è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori”.
Infine aggiungono che certamente una comunicazione da parte delle autorità competenti costituirebbe una “fonte qualificata di conoscenza” che verosimilmente semplificherebbe la valutazione dell’illiceità dell’inserzione, tuttavia, la mancanza di un avviso dell’autorità non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento, chiamando a rispondere civilmente il titolare del blog, per i contenuti illeciti a fronte alla mancata rimozione degli stessi.
AMMINISTRATORI GRUPPI SOCIAL
Alla decisione, che nello specifico riguarda i gestori di blog, può essere conferita una valenza generale, nel senso che può riguardare anche gli amministratori dei gruppi su piattaforme come Facebook, WhatsApp, Instagram e simili per i contenuti pubblicati dai membri del gruppo.
Chi amministra un gruppo social si assume delle responsabilità, magari senza saperlo o esserne pienamente consapevole, nei confronti di terzi per l’intero gruppo. Sebbene non può ritenersi responsabile per ogni singola pubblicazione, deve vigilare e intervenire per rimuovere contenuti dannosi o illegali e può essere chiamato a rispondere se non interviene tempestivamente per rimuovere contenuti diffamatori o illegali.
Gli amministratori dei gruppi sono responsabili dell’approvazione delle richieste di iscrizione, della moderazione e monitoraggio generale del gruppo.
In caso di contenuti inappropriati o palesemente illeciti come insulti, ingiurie, diffamazione, gli amministratori possono essere ritenuti responsabili se non intervengono tempestivamente per rimuovere tali contenuti o dissociarsi pubblicamente. Per contenuti diffamatori pubblicati, oggetto di dibattito giurisprudenziale è stata la possibilità di configurare anche la responsabilità penale a carico di chi amministra un gruppo Facebook, quando conoscendo i contenuti diffamatori non si dissocia pubblicamente e non interviene per rimuoverli facendo ritenere in tal modo che li condivide.










