
La legge costituzionale sottoposta al referendum del 22-23 marzo 2026 si prefigge, nella sua essenza, di fare una distinzione netta tra magistrati giudicanti (giudici) e requirenti (pubblici ministeri), con due CSM distinti. I sostenitori del SÌ pensano di ottenere una maggiore terzietà e imparzialità del giudice, mentre i sostenitori del NO temono un indebolimento dell’indipendenza del PM e la sua subordinazione al potere politico.
Quesito del referendum: il testo che si va a votare
“Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”.
Art. 87, decimo comma (testo attuale)
Il Presidente della Repubblica Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.
Ratio Legis Art. 87
Il Costituente ha delineato la figura del Presidente della Repubblica in linea con la forma di governo parlamentare e la ripartizione dei poteri, in particolare facendone il garante della Costituzione, il rappresentante dell’unità nazionale ed il soggetto che facilita i collegamenti tra tutti i soggetti rilevanti nella vita dello Stato (organi costituzionali, cittadini, autonomie locali ecc.).
Modifica apportata dall’art. 1 della legge costituzionale sottoposta a referendum
“All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente»”.
Art. 102, primo comma testo attuale
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Ratio Legis
Il primo comma introduce un principio che trova la sua ratio nella necessità di garantire l’indipendenza della magistratura anche dagli altri poteri dello Stato. Il divieto di istituire giudici straordinari o speciali costituisce corollario del principio del giudice naturale.
Modifica apportata dall’art. 2 della legge costituzionale sottoposta a referendum
“All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti»”.
Art. 104 (testo attuale)
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Ratio Legis
La disposizione (così come altre: art. 101 comma 2 Cost. ed art. 107 comma 3 Cost.) introduce una serie di regole volte a garantire l’indipendenza della magistratura. In particolare, il CSM rappresenta un punto di equilibrio tra questa esigenza e la volontà di non costituire una corporazione chiusa.
L’art. 3 della legge costituzionale sottoposta a referendum sostituisce l’articolo 104 con il seguente
“«Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali n far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».”
Art. 105 (Testo attuale)
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Ratio Legis art. 105
Le vicende di cui alla disposizione vengono decise dal CSM al fine di garantire la piena indipendenza della magistratura.
L’art. 4 della legge costituzionale sottoposta a referendum sostituisce l’articolo 105 con il seguente
«Art. 105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
Art. 106, terzo comma (testo attuale)
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (2).
(2) A questo comma è stata data attuazione solo con la l. 5 agosto 1998, n. 303. Questi soggetti, che sono detti laici perché non accedono per concorso, sono giuridicamente ed economicamente allo stesso livello degli altri magistrati e sono soggetti ai medesimi doveri. Essi vengono scelti da elenchi compilati da appositi organismi che fanno riferimento sia ai docenti universitari che agli avvocati.
Ratio Legis
La disposizione stabilisce, come regola, l’accesso alla magistratura per merito, al fine di dare attuazione al principio di eguaglianza.
Modifica apportata dall’art. 5 della legge costituzionale sottoposta a referendum
“All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente: «giudicante»;
b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni»”.
Art. 107, primo comma (testo attuale)
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Ratio Legis
La disposizione contempla una serie di garanzie a favore dei magistrati allo scopo di consentire il rispetto del principio di separazione dei poteri e la loro indipendenza .
Modifica apportata dall’art. 6 della legge costituzionale sottoposta a referendum
“All’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole:«del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio»”.
Art. 110 (testo attuale)
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Ratio Legis
La necessità di separare le competenze del CSM e del Guardasigilli si pone perché il primo è organo indipendente e deputato a garantire l’indipendenza dei magistrati mentre il secondo è soggetto politico che appartiene al Governo.
Modifica apportata dall’art. 7 della legge costituzionale sottoposta a referendum
“All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole:«del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascunConsiglio»”.
Art. 8 della legge costituzionale sottoposta a referendum
Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura,sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sonoadeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entroun anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.










