Si può rinunciare alla proprietà di una casa o un terreno privo di qualsiasi utilità

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Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dato ragione a due sorelle che, essendo proprietarie di alcuni terreni privi di qualsiasi utilità, si sono rivolte ad un notaio ed hanno formalizzato un atto di rinuncia e con la registrazione tutto si è trasferito allo Stato.

Si tratta di un atto unilaterale, nel senso che che non richiede il consenso di nessuno e la sua funzione è quella di rinunciare al diritto di proprietà senza trasferirlo ad altri.

Nel caso di specie si trattava di beni “sostanzialmente inservibili e privi di valore economico in quanto sottoposti a Vincolo Pericolosità elevata P2 del Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dalla Regione Abruzzo”.

Per liberarsene le proprietarie avevano stipulato e successivamente trascritto in Conservatoria l’atto pubblico di rinuncia alla proprietà dei suddetti fondi.

A nulla è valso il procedimento instaurato dal MEF e dall’Agenzia del demanio per ottenere la declaratoria di nullità, o comunque di inefficacia nei confronti dello Stato dell’atto notarile di rinuncia.

Con la sentenza n. 23093 dell’11 agosto 2025 le Sezioni Unite hanno riconosciuto il diritto di rinunciare unilateralmente alla proprietà immobiliare, anche per motivi economici (liberarsi di una spesa per un bene inutilizzabile).

La suprema Corte ha precisato che per essere valida la rinuncia deve essere formalizzata necessariamente con un atto scritto che deve essere trascritto nei registri immobiliari.

Il bene immobiliare, rimanendo “senza padrone” diventa automaticamente parte del patrimonio dello Stato in base all’articolo 827 del Codice civile, che disciplina i cosiddetti “beni vacanti”.

Lo Stato non può rifiutare questo acquisto, perché avviene a titolo originario in forza della legge (articolo 827); ma il proprietario rinunciante resta comunque responsabile per eventuali debiti e danni pregressi.

Quanto agli effetti, le tasse e le spese legate alla proprietà cessano di gravare sul rinunciante solo dal momento della formalizzazione dell’atto.

Riepilogando le condizioni essenziali:

  • non si può trattare di un semplice abbandono del bene o di una rinuncia implicita in quanto la rinuncia deve essere formalizzata con un atto pubblico o una scrittura privata con firma autenticata; 
  • l’atto deve essere trascritto nei registri immobiliari per renderlo opponibile a terzi e all’Agenzia del Demanio;
  • quanto a responsabilità pregresse e obblighi del rinunciante non può considerarsi un abbandono liberatorio in quanto il proprietario che rinuncia rimane responsabile per eventuali debiti, tasse e danni (anche ambientali) sorti prima della rinuncia.