La giustizia sociale costituzionale nella prima Repubblica

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A proposito di giustizia sociale, ai giovani che sono andati a votare al referendum bisogna dire che la Costituzione da loro difesa prevede espressamente un impegno dei governanti volto a ridurre le disuguaglianze economiche e sociali.

Quindi se vogliono farla applicare devono impegnarsi politicamente per invertire la tendenza, che si è instaurata soprattutto nella seconda Repubblica, alla crescente disuguaglianza economica descritta come “ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri”.

La Costituzione indica la direzione opposta in quanto prevede che i più abbienti e le persone agiate debbano contribuire maggiormente, affinché lo Stato possa sostenere chi si trova in una condizione di disagio, così riducendo le distanze economiche e sociali tra i cittadini.

I giovani devono anche sapere che, nei primi decenni della Prima Repubblica (dal dopoguerra fino agli anni ‘80), i partiti politici italiani, pur nel contesto di una forte contrapposizione ideologica, si sono impegnati unitariamente per una progressiva attuazione dei diritti sociali, cercando di realizzare una democrazia pluralista orientata all’uguaglianza sostanziale.

Prima che si ponesse il problema della questione morale e si diffondesse la corruzione politica che ha condotto allo scandalo di Tangentopoli, i partiti hanno in qualche modo pensato allo “Stato sociale” attuando riforme significative per tutelare le fasce più deboli e modernizzare il paese.

Mi propongo di fare in seguito con altri articoli una panoramica delle principali leggi e normative emanate nel senso della rimozione degli ostacoli economici e sociali in applicazione del fondamentale principio previsto dall’articolo 3.

Senza entrare nei dettagli si può dire che si è legiferato nei diversi ambiti di attuazione previsti dalla Costituzione a partire dalla garanzia dei servizi pubblici essenziali e della tutela dei diritti sociali, considerando fondamentale il diritto al lavoro e la sua tutela, come il diritto alla salute e quello all’istruzione.

Allora non mancavano le possibilità economiche soprattutto dopo l’introduzione nel 1973 dell’IRPEF, come un’unica imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche, che ha sostituito le precedenti imposte reali (ricchezza mobile, fabbricati, terreni) e personali.

Le aliquote iniziali, strutturate su ben 32 scaglioni di reddito, erano estremamente progressive, nel senso di una concreta forma di giustizia sociale, considerato che la tassazione partiva da un minimo del 10% per i redditi più bassi fino a raggiungere un’aliquota massima del 72% per i redditi più elevati.

Il graduale scivolamento verso una tassazione socialmente ingiusta è testimoniato dalle aliquote attuali (2025), strutturate su tre scaglioni, 23% per redditi fino a 28.000 €; 35% per redditi tra 28.001 € e 50.000 €; 43% per redditi superiori a 50.000 €.

Bisogna dare atto ai politici di allora di aver istituito un sistema fiscale progressivo e lo Stato, soprattutto con la tassa di successione, raccoglieva risorse che venivano redistribuite a favore delle fasce più deboli, anche se in gran parte venivano sprecate, basti pensare alla sanità di allora quando i posti letto negli ospedali eccedevano e bastava il certificato del medico di famiglia per un ricovero.

Quanto ai principi fondamentali del diritto tributario contenuti dalla Costituzione, i padri costituenti, prevedevano che per attuare la giustizia sociale costituzionale, considerata come diritto fondamentale (art. 3), sarebbero state necessari consistenti mezzi finanziari, pensarono ad un sistema tributario basato su imposte progressive.

 Infatti, l’articolo 53 della Costituzione, impone il concorso alle spese pubbliche in base alla capacità contributiva e stabilisce la progressività del sistema tributario.

Chi ha redditi più alti o patrimoni considerevoli deve pagare di più in valore assoluto, con una percentuale progressiva maggiore sul proprio reddito o patrimonio.

Questo impianto mirava a una redistribuzione della ricchezza, limitando attraverso il fisco una corsa assurda alla ricchezza spropositata e alla concentrazione dei patrimoni.

L’imposta di successione, fatta diventare uno spauracchio e bruscamente eliminata nel 2001 dall’uomo più ricco d’Italia e poi reintrodotta nel 2006, ma solamente per incidere lievemente sugli ingenti patrimoni, è fondata su precisi principi costituzionali che ne giustificano l’esistenza non solo come strumento di entrata fiscale, ma anche come meccanismo di redistribuzione della ricchezza e promozione dell’uguaglianza sostanziale. 

I padri costituenti, a differenza dei politici attuali,  pensavano ai giovani e alle future generazioni, perché la tassa di successione era per loro uno strumento definito di “equità intergenerazionale”, inserito nel contesto dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale di cui all’articolo 2. 

La tassa di successione è vista dai costituenti come uno strumento per evitare la cristallizzazione delle disuguaglianze sociali, necessaria ad impedire che l’accumulo di ricchezza passiva (ereditata) crei disparità di opportunità tra le generazioni.

Il trasferimento della ricchezza è interpretato come una gestione sostenibile delle risorse tra generazioni diverse, dove chi riceve un patrimonio elevato è chiamato a sostenere le spese pubbliche che garantiscono il funzionamento dello Stato (sanità, istruzione, sicurezza).

Fino al 2000, prima dell’abolizione (e successiva reintroduzione nel 2006), la tassa di successione in Italia era un tributo basato su aliquote progressive che potevano essere considerate molto elevate e quindi eventualmente potevano essere rimodulate e ridotte.

Tanto per dare un’idea ai più giovani, esisteva una quota esente per coniugi e figli di 250 milioni di lire (129.000 euro) come franchigia globale cumulativa, vale a dire che l’importo esente si applicava all’intero asse ereditario e non al singolo beneficiario, a differenza di quanto accade con le attuali franchigie individuali di 1 milione di euro per ciascun erede.

Oltre la soglia di esenzione, si applicavano aliquote progressive che partivano dal 3% per coniugi e parenti in linea retta, arrivando a percentuali molto più alte (fino all’8-27% a seconda del grado di parentela e del valore del patrimonio) per altri eredi.

Nella speranza di una “alleanza” tra giovani e anziani per agire e applicare la Costituzione, piuttosto che limitarsi a leggerla, il mio impegno per farla conoscere ai più giovani nei suoi vari aspetti continua.