Il problema della disuguaglianza fiscale e la storia della tassa di successione

Alcuni amici che hanno letto l’articolo della settimana scorsa mi hanno detto di non immaginare che la famigerata e demonizzata tassa di successione, non voluta neppure da chi ne potrebbe beneficiare, avesse un rilevante valore costituzionale.
Tramite Messenger un lettore amico solo virtuale, perché mai incontrato personalmente, “relazionando” con un lungo messaggio sull’articolo, mi dice di essere d’accordo sul fatto che i ricchi dovrebbero pagare più tasse e afferma che la tassa di successione prima gravosa, secondo lui, era giustissima; considerato che è “prevista dalla Costituzione” (esisteva già nell’antica Roma!).
Vien pure detto nel messaggio (sintetizzo) che il problema, secondo lui, è quello della “disuguaglianza fiscale” e che sarebbe necessario spostare la maggior parte del carico fiscale sulla ricchezza e sul capitale, piuttosto che sul lavoro.
Infine una dissertazione anche sul fatto che non si può costruire un sistema più sano e più equo, per avere una società più giusta, se i cittadini non sono disposti a pagare più tasse e i governanti non li utilizzano allo scopo di ridurre il disagio sociale e le disuguaglianze.
Non sarà facile che i ricchi tornino a pagare più tasse se perdura l’attuale situazione, perché l’analisi elettorale della sociologia politica contemporanea dà per scontato che, svanita la percezione di appartenenza ad una “classe svantaggiata”, le fasce più sfavorite votano per partiti che di fatto favoriscono i ricchi, anche attraverso la riduzione della pressione fiscale sui ceti abbienti, facilitando l’accumulo di capitale e non la sua distribuzione orientata alla solidarietà.
In sintesi, sempre più spesso il voto popolare, anche per la mancanza di programmi attendibili e affidabili nel senso dell’utilità sociale, non è un voto basato su una valutazione razionale di un proprio interesse economico immediato o futuro, ma un voto emotivo.
Un voto dettato dalla paura, in risposta a una minaccia, a volte reale molto spesso costruita con una propaganda mirata a creare un senso di urgenza e bisogno di protezione, con il risultato che premia candidati populisti che facendo propaganda, offrono soluzioni semplici a problemi complessi che ovviamente rimangono irrisolti.
Negli ultimi anni, l’astensionismo ha penalizzato soprattutto la sinistra, apparsa “disinteressata” verso i problemi reali del territorio, incapace di rappresentare gli effettivi bisogni sociali, visto che i suoi esponenti si sono allontanati sempre più dai cittadini potenziali elettori.
L’assenteismo di sinistra è visto dalla sociologia politica come una forma di “vendetta” o “protesta silenziosa” contro un sistema politico percepito come distante dai cittadini, chiuso nei “palazzi”, che ha trascurato i diritti dei lavoratori e delle classi meno abbienti.
Tornando alla tassa di successione, poiché nel messaggio viene detto “prevista dalla Costituzione”, a scanso di equivoci devo precisare, che non è stata introdotta dalla Costituzione o da una legge successiva.
In Italia, una forma di tassa di successione esisteva già nell’antica Roma, poiché il fisco romano era alla ricerca costante di risorse certe per finanziare le spese statali.
Fu introdotta dall’imperatore Augusto per finanziare l’erario militare; si trattava di un’aliquota del 5%, che si applicava sui lasciti ereditari e sui legati ed era conosciuta come vicesima hereditatium, che significa “”imposta del ventesimo sulle eredità””.
Inizialmente, erano esentati i nuclei familiari (moglie e figli) e le eredità di modico valore, perché la tassa, oltre a far cassa, aveva una funzione politica: disincentivare la dispersione del patrimonio familiare a favore di estranei.
Successivamente, l’imposta fu più volte modificata, arrivando nel Basso Impero, specialmente con Diocleziano, ad eliminare le esenzioni a favore dei familiari per aumentare le risorse.
La tassa colpiva soprattutto le classi più ricche con patrimoni cospicui e garantiva allo Stato un gettito costante, derivante dai passaggi di ricchezza patrimoniale, in particolare quando i lasciti andavano a persone non legate da stretti vincoli di parentela.
Dall’inizio del 1800, una tassa sulle successioni fu applicata nel “Regno d’Italia napoleonico” ed era conformata a quella francese dove dal 1704 esisteva un’imposta sulle quote ereditarie differenziata per grado di parentela.
Dopo la caduta di Napoleone con la Restaurazione, rimase un’imposta conformata a quella francese in sei dei sette Stati preunitari, con una riduzione (in alcuni casi l’esenzione) per i trasferimenti in linea retta.
Subito dopo l’Unità d’Italia, la tassa di successione, fu introdotta con legge 21 aprile 1862 n. 585, venne estesa a tutto il Regno ed ebbe come obiettivo non solo di perequare tra le varie province il carico del tributo, ma anche di trarre un più consistente introito per l’Erario.
In materia di tassazione dei beni ereditari, dall’unità a oggi, si sono succeduti circa 70 provvedimenti legislativi, alcuni dei quali meritano di essere riportati.
Merita di essere citata la legge del 23 gennaio 1902, n. 25, con la quale la tassa di successione divenne un’imposta progressiva per scaglioni, con aliquote crescenti in funzione del valore delle singole quote ereditarie.
Progressività ulteriormente accentuata dal R.D. 27 settembre 1914 n.1042, che ha sostituito il sistema progressivo per scaglioni con il sistema di progressione pura per classi con un aumento delle aliquote d’imposta previste per le singole quote.
La stessa legge ha introdotto una importante novità: l’eliminazione dell’imposta per tutte le quote di valore inferiore a 100 lire, se devolute ai parenti in linea retta e al coniuge.
La prima raccolta legislativa organica in materia d’imposta sulle successioni fu rappresentata dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha introdotto la progressività per scaglioni basata sull’asse ereditario globale netto, ripristinato l’esenzione tra coniugi e parenti in linea retta, e disciplinato le responsabilità solidali degli eredi. In sostanza furono previste due imposte distinte (registro e successione), collegate tra loro, entrambe progressive.
In tempi più recenti, l’imposta sulle successioni e donazioni fu prima disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, poi sostituito dal Testo Unico approvato dal D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in vigore dal 1° gennaio 1991.
Sostanzialmente, nell’ultimo decennio del secolo scorso la tassa di successione in Italia era caratterizzata da aliquote progressive e prelievi sia sul patrimonio globale che sulle quote dei singoli eredi.
La prima si applicava per scaglioni di imponibile sul valore globale e la dovevano pagare parenti in linea retta e coniuge e chiunque ricevesse quote di eredità. Per gli eredi diretti (coniuge e figli), l’aliquota massima poteva raggiungere il 27%.
La seconda sulle singole quote, era prevista per altri parenti, che non fossero figli e coniuge con aliquote differenziate per fratelli e sorelle e altri parenti fino al quarto grado, con aliquota strutturata in modo progressivo che poteva salire fino al 33% in base al grado di parentela.
Oltre all’imposta di successione principale, gli eredi pagavano spesso le imposte ipotecarie e catastali per il trasferimento di immobili, calcolate sul valore dell’eredità.
Di punto in bianco, con la legge n. 383 del 18 ottobre 2001 l’imposta sulle successioni e donazioni è stata soppressa; provocando principalmente la perdita di necessarie entrate erariali ed un aumento della disuguaglianza nella trasmissione intergenerazionale della ricchezza
Fu poi reintrodotta con l’articolo 2 del D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006, ma con significative e vantaggiosissime modifiche anche per i grandi patrimoni, di persone benestanti e ricche.










