Come avviene il controllo di costituzionalità delle leggi?

L’accessibilità alla Corte costituzionale per giudicare la legittimità di una legge non è diretta ma ogni cittadino, tramite il suo avvocato, ha la possibilità di chiedere al giudice del processo che lo riguarda di sollevare la questione di costituzionalità.
In realtà esistono due forme diverse di accertamento della costituzionalità di una legge: può avvenire “in via incidentale” durante un processo ordinario; oppure “in via principale” quando sia lo Stato (Governo) ad impugnare una legge regionale o una Regione ad impugnare una legge statale o di un’altra Regione, se ritengono lesa la propria sfera di competenza.
Per la questione di costituzionalità in via principale è stato fissato un termine in quanto può essere proposta entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.
Il sistema di controllo di costituzionalità più interessante per i lettori di questo giornale del quale parlerò è quello incidentale che è la forma prevalente di controllo di legittimità costituzionale, rappresentando in Italia circa il 90% dei casi.
Il dubbio sulla costituzionalità di una legge come “incidente” nell’ambito di un giudizio comune, può essere rilevato dallo stesso giudice (d’ufficio), oppure può essere prospettato da una delle parti in causa.
L’Assemblea costituente ha fatto una scelta importantissima, per evitare che la Corte fosse sommersa da ricorsi immotivati o pretestuosi: ha decisamente voluto che un Giudice dovesse fare da “filtro”.
Proprio per evitare eccessi e richieste ingiustificate, c’è stato consenso unanime sul fatto che il controllo di costituzionalità delle leggi dovesse essere “concreto” e “successivo” e che i dubbi di costituzionalità potessero essere sollevati solo da un giudice in occasione della loro applicazione nel corso di un procedimento giudiziario.
Qualsiasi giudice (civile, penale, amministrativo dal giudice di pace di una piccola città fino alla Corte di cassazione) definito con l’espressione latina giudice a quo (dal quale … proviene), dubiti della conformità alla Costituzione (o sia convinto della incostituzionalità) di una legge che deve applicare, non dovrebbe decidere la causa ignorando il problema, tanto meno disapplicarla, dovrebbe proporre il dubbio di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale, unico organo che ha l’autorità e la competenza per risolverlo.
La questione sollevata dal giudice deve essere tuttavia “rilevante e non manifestamente infondata”, nel senso che deve esserci un dubbio serio riguardante la legge da applicare nel caso concreto e la richiesta deve essere “adeguatamente motivata”.
In sintesi si può dire: che le vie di accesso alla Corte sono tante quanti sono i giudici comuni, di qualunque grado; che nessun giudice può disapplicare una legge perché la considera incostituzionale; che solo la Corte costituzionale può liberarlo dall’obbligo applicativo, dichiarando l’illegittimità costituzionale della legge e così consentendogli di decidere la causa senza tener conto di essa.
Se è una parte (l’imputato o il pubblico ministero in un giudizio penale, l’attore o il convenuto in un giudizio civile, il ricorrente o l’amministrazione resistente in un giudizio amministrativo, ecc.), che chiede di investire la Corte costituzionale, il giudice non può ignorarla ma nemmeno è tenuto senz’altro a trasmettere la questione alla Corte costituzionale.
Deve decidere motivando adeguatamente, anzitutto se la questione proposta ha rilevanza nella causa nel senso che è necessaria per decidere e in secondo luogo, se il dubbio a suo giudizio appare fondato.
Se la norma è priva di “rilevanza” nella causa o il dubbio di costituzionalità è chiaramente privo di fondamento, il giudice deve respingere l’istanza della parte per “manifesta infondatezza”.
I Costituenti hanno voluto evitare che qualsiasi questione di costituzionalità, anche cervellotica, sollevata da una parte potesse avere lo scopo di ritardare la decisione della causa ed hanno affidato ai giudici comuni, secondo una significativa espressione usata da Piero Calamandrei, il ruolo di “portieri” del giudizio di costituzionalità: essi hanno il potere di aprire o chiudere la porta che dà ingresso alla Corte.
Quando il giudice a quo solleva la questione di legittimità costituzionale, di sua iniziativa o sollecitato da una delle parti in causa, lo fa attraverso un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, con la quale sospende il processo in corso.
Ovviamente, la decisione della Corte ha un impatto diretto e vincolante sulla causa che ha generato il dubbio di costituzionalità.
Se la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale, la norma non può essere applicata ed il giudizio in corso dovrà essere deciso applicando la norma conforme a Costituzione, che spesso porta alla vittoria della parte che aveva sollevato l’eccezione.
Sebbene la questione sia sollevata durante un processo specifico, una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, che dichiara l’incostituzionalità di una norma non si limitano al giudizio in corso, produce effetti sull’intero ordinamento.
Se la Corte dichiara la questione non fondata, la norma rimane valida ed il giudice deve proseguire il processo applicando la norma sottoposta all’accertamento di costituzionalità.
Ritengo che in un prossimo articolo possa essere interessante fare una sintetica panoramica delle diverse decisioni della Corte con particolare riferimento alle cosiddette “sentenze interpretative” (di accoglimento e di rigetto) e a quelle cosiddette “manipolative” con le quali modifica il contenuto della norma per renderla costituzionale.










