Divisione ereditaria: cosa fare in caso di disaccordo tra gli eredi?

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La gestione delle successioni ereditarie, carica di implicazioni emotive e giuridiche, può facilmente sfociare in controversie tra gli eredi. I motivi di disaccordo possono essere numerosi, considerata la vasta casistica delle più comuni e ricorrenti dispute. Sapere cosa succede se manca l’accordo per eseguire una divisione amichevole, può aiutare a superare molti ostacoli.

COMUNIONE EREDITARIA E DIVISIONE

Per legge, una comunione ereditaria nasce automaticamente al momento della morte di chi abbia un patrimonio ereditario da dividere tra più eredi. Si tratta di una particolare forma di comunione tra gli eredi che diventano comproprietari dei beni, ma anche contitolari dei debiti, dei crediti e di ogni rapporto compreso nell’asse ereditario. La comunione ereditaria non ha una scadenza. Può rimanere fino a quando gli eredi di comune accordo decidono, oppure un erede decide di porvi fine.
Essa si scioglie attraverso il procedimento della divisione, che consiste nel frazionamento, in proporzione alla quota spettante a ciascun erede, di tutti i beni facenti parte dell’eredità. Con la divisione ogni erede diventa unico proprietario esclusivo dei beni che gli vengono assegnati. L’attribuzione dei beni ad ogni singolo erede può avvenire in tre modi diversi: può essere stabilita dal defunto, mediante il proprio testamento; su accordo unanime dei coeredi; per mezzo di un procedimento giudiziale di divisione. Quindi, per l’attribuzione dei beni mobili o immobili ricevuti in eredità esistono sia soluzioni bonarie, basate sull’accordo, sia rimedi giudiziari, che richiedono tempi di svolgimento più lunghi e, soprattutto, soluzioni che potrebbero risultare costose e non soddisfacenti.

È preferibile, quindi, tentare in tutti i modi una divisione amichevole e concordata, rivolgendosi, nei casi più difficoltosi, a professionisti esperti, come i notai, gli avvocati ed i tecnici che possono preparare un piano di divisione soddisfacente, tale da far raggiungere un accordo. In realtà, se c’è amicizia e concordia tra gli eredi, al momento della divisione generalmente si trova l’accordo e la comunione ereditaria si scioglie con il consenso unanime di tutti gli eredi. Saggiamente vien fatto prevalere l’interesse di tutti è mantenere buoni rapporti di parentela. Anche perché, nel caso di contrasti o dissidio, la divisione può diventare un bel grattacapo, se non una sofferenza per tutti, con il rischio di lunghe vertenze, spese esose, con avversioni che poi durano nel tempo e che coinvolgono figli, nipoti e cugini.

DIVISIONE TESTAMENTARIA

Si ha quando è lo stesso defunto a dividere tra i coeredi, assegnando direttamente i beni che compongono il suo patrimonio, oppure stabilendo nel testamento le modalità con cui effettuare la divisione dei beni tra i coeredi. Ovviamente, la divisione testamentaria ha tempi molto più celeri.

DIVISIONE AMICHEVOLE O CONTRATTUALE

Si ha quando tutti gli eredi concordano sulla necessità di effettuare la divisione e su come ripartire i beni. In tal caso, la divisione si realizza con un accordo tra i coeredi che viene formalizzato in un atto scritto che si chiama contratto di divisione. Il contratto di divisione deve essere stipulato tra tutti i coeredi a pena di nullità. Se ha ad oggetto beni immobili o altri diritti reali immobiliari (ad esempio usufrutto, uso, abitazione) deve avere necessariamente forma scritta, essere autenticato da un notaio e trascritto. Se nella divisione è coinvolto un soggetto incapace (come un minore o un interdetto), è necessaria l’autorizzazione del giudice. Quando gli eredi non si accordano, la soluzione che rimane è quella giudiziaria nelle sue varie forme.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

L’istituto della negoziazione assistita è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2014 con lo scopo di ridurre la mole di processi civili nelle aule dei tribunali. Si parla di risoluzione alternativa delle controversie mediante l’assistenza di avvocati, che in molti casi riescono a far raggiungere un accordo e risolvere in via bonaria la divisione redigendo un contratto con il quale le parti si impegnano formalmente. La procedura quindi è molto semplice: ciascuno dei coeredi può rivolgersi al proprio avvocato ed avviare la procedura finalizzata a trovare una soluzione ad esempio per problematiche relative all’assegnazione dei beni, al valore delle quote ecc. L’accordo raggiunto, eventualmente con il coinvolgimento e la collaborazione di un mediatore, dovrà essere autenticato da un notaio.

DIVISIONE A DOMANDA CONGIUNTA

La divisione su domanda congiunta, introdotta nel 2013 (art. 791-bis cpc) nel nostro ordinamento, presuppone che i coeredi siano d’accordo sul fatto di dividere il patrimonio ereditario e sull’entità delle rispettive quote, ma non sui beni da cui ciascuna delle porzioni da assegnare in proprietà ai singoli coeredi deve essere composta. È avviata con un unico ricorso sottoscritto da tutti i coeredi, depositato presso la cancelleria del Tribunale in cui si è aperta la successione (ossia del luogo di ultimo domicilio del defunto). L’iter previsto è più veloce e meno costoso rispetto all’ordinario giudizio di divisione giudiziale, prevedendo la nomina di un notaio (eventualmente assistito da un esperto stimatore per la determinazione del valore dei beni) che si occupi di predisporre un progetto di divisione, sentite le parti e gli eventuali creditori, o eventualmente di disporre la vendita del bene non comodamente divisibile. In mancanza di opposizioni entro 30 giorni il progetto di divisione è depositato in cancelleria e reso esecutivo con decreto, procedendo lo stesso notaio per gli adempimenti conseguenti e finalizzati al compimento della divisione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Le parti coinvolte in una successione ereditaria devono obbligatoriamente tentare un percorso di mediazione, condizione di procedibilità, prima di poter iniziare una causa civile. La mediazione per divisione ereditari hua può rappresentare una valida alternativa al giudizio in Tribunale. Si tratta di un processo extragiudiziale finalizzato al raggiungimento di un accordo consensuale tra le parti coinvolte, con l’aiuto di un mediatore professionista imparziale, qualificato ed esperto in tecniche di mediazione. Il suo ruolo è quello di facilitare la comunicazione tra le parti, aiutarle a comprendere le rispettive posizioni e interessi e guidarle nella ricerca di una soluzione condivisa che soddisfi le esigenze di tutti. Durante gli incontri di mediazione, le parti possono liberamente esporre le proprie ragioni, senza timore di essere giudicate o criticate. Il mediatore favorisce un clima di dialogo costruttivo e propositivo, incoraggiando le parti a trovare soluzioni creative e flessibili. Per avviare una mediazione, un erede deve inviare agli altri coeredi un invito a mediazione, specificando l’organismo di mediazione prescelto e il giorno e l’ora dell’incontro. L’invito può essere inviato tramite lettera raccomandata o posta elettronica. I costi della mediazione sono generalmente contenuti e vengono divisi tra le parti. L’organismo di mediazione è tenuto a fornire alle parti un preventivo dettagliato prima dell’avvio del procedimento di mediazione.

DIVISIONE GIUDIZIALE ORDINARIA

La causa civile ordinaria può essere avviata da ciascun coerede innanzi al Tribunale dove si è aperta la successione, tutti i coeredi devono essere citati in giudizio. Prima dell’avvio del giudizio, occorrerà attivare la mediazione obbligatoria presso un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia nel luogo della successione, affinché siano fissati incontri tra le parti e si possa arrivare ad un accordo transattivo. E sempre necessario esperire un tentativo di mediazione, altrimenti l’azione sarebbe dichiarata improcedibile e il giudizio sospeso. La mancata adesione o il rifiuto immotivato alla mediazione possono costituire indice di valutazione negativa da parte dal giudice ai fini della sua decisione, mentre il verbale di accordo tra le parti ha efficacia di titolo esecutivo.