I paletti della Corte costituzionale in merito alla legge elettorale

La Costituzione italiana non impone un sistema elettorale specifico, tra sistema proporzionale o maggioritario, lasciando la decisione al Parlamento tramite legge ordinaria, ma fissa una serie di principi cardine, vincoli strutturali e limiti a cui la legge elettorale deve attenersi.
Poiché il bilanciamento tra rappresentanza della sovranità popolare e tutela delle minoranze viene (forse è più appropriato dire veniva!) considerato il pilastro fondamentale della democrazia, la Costituzione richiede che il Parlamento garantisca una rappresentanza fedele della sovranità popolare con il rispetto delle minoranze.
Non essendoci una regola fissa nella Carta per il sistema elettorale, la Corte Costituzionale ha stabilito che il legislatore gode di un’ampia discrezionalità nel definire il sistema elettorale, ma questa discrezionalità incontra un limite invalicabile nei principi costituzionali di “rappresentatività, ragionevolezza e uguaglianza del voto”.
Ha quindi fissato con le sue sentenze alcuni limiti chiari e vincolanti per il legislatore, con l’obiettivo di bilanciare l’esigenza di governabilità con il rispetto del principio democratico e dell’uguaglianza del voto, affinché ogni cittadino abbia la garanzia di contare allo stesso modo nella scelta dei rappresentanti e nella gestione della sovranità popolare.
Le decisioni della Consulta sono incentrate sull’esigenza di tradurre in modo fedele i voti dei cittadini in seggi parlamentari, rispecchiando le diverse opinioni e forze politiche presenti nel paese e quindi soprattutto sull’eguaglianza del voto e sui premi di maggioranza che sono ammessi solo se legati a una soglia minima di voti, tale da non compromettere la rappresentanza democratica.
Le sentenze principali sulle leggi elettorali nazionali, sono la sentenza n. 1 del 2014 sul “Porcellum” e la sentenza n. 35 del 2017 sull’Italicum” e stabiliscono che il valore del voto, che deve essere eguale, non può essere svuotato da meccanismi sproporzionati di “ingegneria elettorale” per avvantaggiare un determinato partito politico.
Con la prima la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme chiave della legge n. 270/2005 (il cosiddetto Porcellum). In particolare, sono stati bocciati il premio di maggioranza (assegnato senza una soglia minima di voti) e le liste bloccate lunghe, perché alteravano eccessivamente il rapporto tra rappresentanza democratica e uguaglianza del voto.
Infatti il Porcellum è stato ritenuto incostituzionale perché assegnava un premio di maggioranza spropositato senza richiedere una soglia minima di voti, provocando una distorsione intollerabile della rappresentanza.
Con la seconda la Corte si è pronunciata sulla legge n. 52/2015 per la Camera (Italicum), dichiarando l’illegittimità dell’eventuale turno di ballottaggio associato a un premio di maggioranza senza una soglia minima di accesso coerente.
Esaminando l’Italicum, la Consulta ha quindi ritenuto costituzionalmente legittima una soglia minima di voti fissata al 40% per accedere al premio di maggioranza, ma ha ritenuto illegittimo il meccanismo del ballottaggio tra le due liste più votate al primo turno nel caso in cui nessuna avesse raggiunto la soglia del 40%, ritenendolo lesivo della rappresentatività democratica e dell’eguaglianza del voto.
Secondo la Corte, il ballottaggio alterava la proporzionalità e poteva portare una lista con un consenso minoritario al primo turno a ottenere una maggioranza schiacciante e assoluta in Parlamento, violando i principi costituzionali di rappresentatività ed eguaglianza del voto.
Inoltre, è stata dichiarata incostituzionale la norma che permetteva ai capilista bloccati, eletti in più collegi, di scegliere discrezionalmente in quale circoscrizione essere convalidati, così ledendo la libertà di scelta degli elettori.
Principio imprescindibile chiaramente indicato in merito alla proporzionalità e ragionevolezza che la legge elettorale deve avere, è quello secondo cui i correttivi per la stabilità di governo non possono danneggiare in modo significativo la rappresentatività democratica e l’uguaglianza del voto.
La legge elettorale può prevedere soglie di sbarramento e i premi di maggioranza solo se garantiscono una soglia minima di consenso che deve essere equa.
A proposito di liste bloccate, la Corte non ha escluso in via assoluta le liste bloccate, ma sono state ritenute legittime a determinate condizioni: con un limite rigoroso alla loro estensione e dimensione per tutelare il legame tra elettore e rappresentante.
Ha dichiarato incostituzionali le liste bloccate lunghe e circoscritte in modo tale da impedire all’elettore di conoscere e scegliere i candidati, ledendo il principio della personalità e della libertà del voto. (Sentenza sul Porcellum).
Successivamente ha chiarito che forme di liste bloccate sono ammissibili a patto che siano circoscritte e non privino totalmente l’elettore di un effettivo potere di scelta sulla rappresentanza. (Sentenza sull’Italicum)
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che sono vietati premi “al buio”, nel senso che non si può assegnare un premio di maggioranza senza che sia stata raggiunta una prestabilita soglia di sbarramento minima di voti ragionevole ed equilibrata.
Il termine “al buio” indica proprio lo scenario in cui il premio scatta in modo automatico a favore di chi arriva primo, a prescindere dal livello effettivo di consenso ottenuto nel Paese, rischiando di distorcere gravemente la rappresentanza popolare.
Per ciò che concerne le candidature multiple, non sono state ritenute inammissibili ma tali canditure sono state ritenute incostituzionali, in violazione del principio dell’uguaglianza dei cittadini e del voto, così come previste nell’Italicum con la discrezionalità attribuita al candidato bloccato di scegliere il proprio collegio sulla base della sua posizione e non sulle preferenze raccolte.
A proposito del principio secondo cui l’ordinamento giuridico è un sistema unitario che non tollera contraddizioni logiche, squilibri o irrazionalità interne tra le norme, definito della “coerenza sistemica”, è stato ritenuto indispensabile un certo equilibrio tra Camera e Senato.
Sotto questo aspetto la giurisprudenza costituzionale impone che i sistemi di voto per i due rami del Parlamento garantiscano una coerenza di fondo, evitando che si producano maggioranze asimmetriche o ingovernabili che, pur rispettando la base elettiva regionale prevista per il Senato, paralizzino il sistema istituzionale.
In conclusione si può dire che su ogni legge elettorale pende la “spada di Damocle” della Corte costituzionale a causa della delicatezza del bilanciamento tra rappresentanza democratica e governabilità, soprattutto in un sistema come quello italiano caratterizzato da frequenti cambi di legge elettorale orientata a favorire la coalizione al potere.










