Maxi risarcimento danni per rumore e inquinamento provenienti da un’autostrada

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La Corte di Cassazione, con una recente decisione, ha trattato una questione molto importante per chi vive vicino a strade ad alto traffico o autostrade. Ha stabilito che quando il rumore o l’inquinamento risultano insopportabili, i proprietari delle abitazioni, hanno il diritto di ottenere dalle società concessionarie, sia il risarcimento dei danni esistenziali per il ridursi della qualità della loro vita, sia un equo indennizzo per la perdita di valore della loro casa. Nel caso di specie, si è trattato di un risarcimento molto consistente: circa un milione di euro.

PREMESSA

La materia “inquinamento acustico” è disciplinata dal Codice (art. 844 del codice civile e art. 659 del codice penale), e da altre norme speciali specifiche per vari settori: dal traffico stradale a quello ferroviario; dalle diffusioni sonore delle discoteche, ai requisiti degli edifici, ecc. L’articolo 844 è la norma fondamentale per chi subisce un rumore, consentendo la tutela in sede giudiziale allorché le immissioni cui è sottoposto superino la “normale tollerabilità”. La normativa cosiddetta pubblicistica è finalizzata alla tutela della collettività: contempera le esigenze private a quelle collettive (della produzione, dei trasporti, del commercio ecc.) spesso confliggenti con la fruizione di un ambiente tranquillo e non inquinato da rumori ed altre emissioni nocive. La giurisprudenza ha definito la relazione tra la previsione del Codice e le altre norme emanate successivamente come un rapporto di “reciproca autonomia e complementarietà”.

LA VICENDA PROCESSUALE

Nel caso di specie, la vicenda giudiziaria con la richiesta del risarcimento, viene avviata da una famiglia di Varazze, per le immissioni intollerabili provenienti dall’autostrada A10. In primo grado il Tribunale riconosce che le immissioni sono superiori alla soglia di tollerabilità, considerato l’eccessivo rumore prodotto dal traffico veicolare e condanna la società Autostrade per l’Italia (ASPI) all’installazione di barriere fonoassorbenti per ridurre il disturbo ed al risarcimento del danno esistenziale. Non riconosce, invece, l’indennizzo richiesto per il deprezzamento della casa. I due comproprietari dell’immobile non si sono dati per vinti ed hanno appellato la sentenza, continuando a sostenere la palese violazione dell’articolo 844 del Codice civile e la compromissione del fondamentale diritto alla salute, con svalutazione della loro proprietà. La Corte d’Appello di Genova ha effettivamente reputato il rumore gravemente insopportabile, tale che le misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti ritenute “di difficile realizzazione e non totalmente risolutive”) non sarebbero state in grado di risolvere il problema del disturbo, come sostenuto dagli appellanti. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto di dover estendere la condanna, includendo il risarcimento per il deprezzamento immobiliare. Di fatto, Autostrade per l’Italia è stata condannata a risarcire per danno esistenziale e per deprezzamento dell’immobile una somma complessiva di euro 951.252,03. Danno quantificato per equivalente ai sensi dell’articolo 2058, comma 2, del Codice civile. La società ASPI ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo come al caso concreto andasse applicata la normativa pubblicistica sui limiti di accettabilità del rumore individuati dal Dpr 142/2004, che detta disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare e che quindi la Corte d’appello avesse “mal statuito in merito alla esatta applicabilità delle normative pubblicistica e privatistica”. Inoltre, contestava la base giuridica e riteneva immotivata la decisione impugnata in merito al riconoscimento del diritto al risarcimento per il deprezzamento dell’immobile. Vediamo, prima del breve commento della sentenza della Cassazione, cosa prevede la normativa richiamata: l’articolo 844 del Codice civile su immissioni e tollerabilità e il Dpr. 142/2004, sui limiti di immissione da rispettare all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali.

ARTICOLO 844 CODICE CIVILE

Le immissioni rumorose e/o sonore sono disciplinate a livello normativo dall’articolo 844 del Codice civile, che detta il criterio legale della “normale tollerabilità”, per identificare la soglia entro la quale le immissioni derivanti dal fondo del vicino vengono considerate “sopportabili”. In definitiva l’articolo citato impone un obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni, che non superano la normale tollerabilità. Come evidenziato dalla norma il limite individuato dal legislatore risulta elastico; infatti, il criterio della normale tollerabilità è un parametro relativo e non assoluto, variabile, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti e richiede per questo un accertamento specifico. Il giudice deve valutare, caso per caso, nel concreto contesto in cui si verifica, se le immissioni rumorose superano il livello di tollerabilità previsto come accettabile. C’è pure da considerare che se l’immissione superiore alla soglia della normale tollerabilità proviene dall’espletamento di attività produttive, occorre bilanciare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà; ma neppure in questo caso, tuttavia, può essere compromesso il prevalente diritto alla salute e se l’immissione supera la soglia di tollerabilità chi la subisce deve essere risarcito.

DPR 142/2004

Con questo provvedimento, il Ministero dell’Ambiente ha fissato i limiti per il “rumore prodotto dalle infrastrutture stradali”, stabilendo soglie diverse in funzione degli edifici recettori.
In particolare, si è stabilita una “fascia di rispetto acustica”, cioè la distanza entro la quale devono essere rispettati i valori limite fissati dal regolamento, che variano in funzione della tipologia di strada, di edificio recettore (la tolleranza minore è prevista ovviamente per ospedali, case di riposo, scuole, etc.) ed è stata fatta la distinzione per strade esistenti e strade di nuova realizzazione.

DECISIONE CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n.631 del 10 gennaio 2025, ha fissato il principio che l’articolo 844 del Codice civile mantiene la sua centralità nella risoluzione dei conflitti e che le normative pubblicistiche non possono prevalere e limitare la sua applicazione. La Corte suprema infatti ha rigettato il ricorso, confermando quanto deciso dalla Corte d’Appello. Quando il rumore e l’inquinamento superano il limite della tollerabilità, il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente sano e confortevole è più importante delle necessità legate alle infrastrutture. In pratica, se il disturbo per i residenti è eccessivo, anche se a produrlo è un’infrastruttura come un’autostrada e anche se rientra nei limiti previsti con il Decreto 142/2004, chi causa il problema deve risarcire i danni. Un danno che può essere comprensivo, come in questo caso, dalla riduzione della qualità della vita e dalla perdita di valore della casa. In particolare, nella pronuncia in esame la Cassazione ricorda che il citato diritto alla salute deve ritenersi prioritario rispetto agli interessi delle concessionarie e “valore prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita”. In conclusione, la Cassazione rammenta che nella materia del rumore prodotto dal traffico dei veicoli è sempre pervenuta alla conclusione che in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica (art 844c.c.) e tutela amministrativa ( Dpr 142/2008 evocato dalla difesa) mantiene la sua attualità, “ma da ciò non può derivare una portata derogatoria e limitativa del disposto dell’articolo 844 del Codice fino al punto di escludere l’accertamento “in concreto” del superamento del limite della normale tollerabilità”.