Motociclista cade scivolando su brecciolino: per non risarcire serve la prova che non ha avuto una guida prudente

Il commento di questa settimana riguarda una vicenda che si può considerare un esempio classico sulla lentezza della giustizia civile in Italia. Nelle cause di risarcimento danni da infortunio che sia più o meno grave, le vertenze generalmente si trascinano per oltre un decennio attraverso i tre gradi di giudizio (Tribunale, Corte d’Appello, Cassazione). Ritardi spesso dovuti non solo a complicate e lunghe perizie tecniche ma soprattutto ad eccessivo numero di cause, arretrato giudiziario accumulato, carenze di personale e magistrati, complesse procedure burocratiche e cambi di giudice.
Anche questo commento, come quello della settimana scorsa, riguarda una sentenza della Cassazione sulla responsabilità del gestore o Ente proprietario di una strada per danni riportati dagli utenti causati dalla precaria manutenzione. Nella vicenda decisa, un motociclista aveva chiesto di essere risarcito per danni materiali e per lesioni personali in seguito ad una caduta provocata dalla presenza di brecciolino e materiale instabile sull’asfalto.
I FATTI
A proposito di tempi lunghi, l’episodio risale al 9 settembre 2012, quando un motociclista mentre percorreva la strada provinciale n. 147, che collega direttamente Fiuggi agli Altipiani di Arcinazzo, su un tratto curvilineo in pendenza, perdeva il controllo della moto a causa di detriti presenti sul manto stradale. A seguito dell’incidente, si era rivolto al giudice chiedendo la condanna della Provincia di Frosinone, responsabile della manutenzione e custodia ai sensi degli articoli 2051 e 2043 del Codice civile, al risarcimento dei danni materiali riportati dalla moto e delle lesioni personali. Nel costituirsi, l’Ente provinciale chiese che venisse autorizzata la chiamata in causa, a fini di manleva, della LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. In primo grado, il Tribunale di Frosinone condannò l’Ente provinciale al risarcimento in favore dell’attore dei danni richiesti alla moto ed alla persona, senza tuttavia accogliere la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa.
La Provincia di Frosinone propose appello, ed il giudice del riesame, escludendo la responsabilità della Provincia chiamata in causa, ha ribaltato la sentenza di primo grado rigettato integralmente le domande di risarcimento. Secondo la Corte d’Appello, il motociclista, “tenuto conto della natura della strada e della presenza dei cartelli di pericolo avrebbe dovuto adeguare la propria velocità al fine di ridurre al minimo il possibile rischio di scivolamento sul brecciolino”. Da qui il ricorso in Cassazione, del motociclista basato su quattro motivi. Nel secondo motivo, che è stato accolto dalla Cassazione, viene fatta rilevare la nullità della sentenza per “motivazione assente, meramente apparente, manifestamente e ragionevolmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile”.
LA CASSAZIONE
In effetti la Cassazione, con sentenza 22 gennaio 2026, n. 1478 riconosce che il percorso argomentativo della sentenza d’appello fondata sulla “particolare cautela” consistente nel dovere di adeguare la velocità del veicolo, “senza alcuna considerazione ricognitiva sull’andatura in concreto tenuta e sulla sua non conformità alle regole non rende percepibili le ragioni della decisione”.
Non sono stati ritenuti giustificativi, dell’annullamento della favorevole sentenza di primo grado, generici richiami a precedenti decisioni di legittimità ritenuti peraltro non pertinenti perché riguardanti situazioni diverse. Priva di valore motivazionale è stata ritenuta “una affermazione, del pari generica, che affastella la descrizione dello stato dei luoghi a valutazione (“prima del tratto di strada in cui è caduto l’appellato risulta esservi apposto un cartello di caduta massi e curve pericolose che doveva senz’altro indurlo a particolare cautela essendo prevedibile che la strada potesse essere anche coperta da brecciolino”)”.
Motivazione non valida “in quanto si limita a (e, ad un tempo, si esaurisce nel) postulare una “particolare cautela” ad opera del danneggiato, ma omette di individuare quale fosse, nelle date condizioni, la condotta di guida da questi esigibile e perché, dunque, la “particolare cautela” fosse mancata”.
Per questi motivi la Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso dichiarando assorbiti i restanti; ha Cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Roma, comunque in diversa composizione, alla quale ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà decidere, richiedendo all’Ente gestore, che si voglia sottrarre all’obbligo di risarcire, di fornire la prova che il conducente non ha adottato una condotta di guida prudente.
CONSIDERAZIONI FINALI
È facile prevedere che passerà molto altro tempo prima che si sappia cosa avrà deciso il giudice del rinvio. Dopo tre gradi di giudizio e a distanza di quattordici anni, sembra quasi impossibile che si possa fornire una prova sulla velocità tenuta dal motociclista e quindi se abbia prestato attenzione o sia stato imprudente. C’è da chiedersi: se fosse stato possibile dimostrare l’imprudenza e la colpa dell’utente per l’eccessiva velocità, perché non si è fatto prima nella fase di merito?
Altra domanda: non si potrebbe prevedere che, quando si prospettano situazioni del genere, la Cassazione nel caso di annullamento prenda una decisione concludendo la vicenda senza rinvio?
Per accorciare i tempi della giustizia civile servirebbe una riforma che si dovrebbe fare con leggi ordinarie ma non si fa. Non è riformando la Costituzione che si snelliscono le procedure e si accelerano i tempi. Bisogna sapere che i tempi lunghi della giustizia non dipendono dalla Costituzione.
La Carta costituzionale si limita a garantire il diritto di difesa e il ricorso in Cassazione per violazione di legge, non impone esplicitamente tre gradi. La strutturazione su vari gradi di giudizio è definita da leggi ordinarie (Codici di Procedura Civile e Penale).










